11.4187 · Interpellanza · 2011-12-23
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 9 dicembre 2011 il DFE ha inasprito le sanzioni nei confronti del regime repressivo di Bashar Al-Assad. Non è tuttavia ancora chiaro in che modo il Consiglio federale intenda mettere in atto il divieto, deciso il 23 settembre 2011, di importare, acquistare e trasportare petrolio e prodotti petroliferi in provenienza dalla Siria. Il Consigliere federale Schneider-Ammann, nella risposta all'interrogazione 11.5357, ha dichiarato di non sapere fino a che punto le aziende di materie prime stabilite in Svizzera siano coinvolte nel commercio di petrolio siriano. I cinque principali commercianti di petrolio presenti a Ginevra (Vitol, Trafigura, Gunvor, Litasco, Mercuria) nel 2010 hanno scambiato 744 milioni di tonnellate di petrolio, pari al 28 per cento del volume totale di scambi su scala mondiale. A queste si aggiunge il 5 per cento della Glencore di Zugo. Circa un terzo del commercio mondiale di petrolio passa attraverso la Svizzera e potrebbe riguardare anche quello in provenienza dalla Siria. Chiedo pertanto al Consiglio federale:
1. In che modo il Consiglio federale applica il divieto di acquisto e di trasporto di petrolio e prodotti petroliferi siriani, anche se questo non tocca il territorio svizzero ma viene acquistato e trasportato da commercianti svizzeri?
2. Il divieto si estende anche allo stanziamento di fondi e alla stipulazione di assicurazioni e riassicurazioni attuati in tale contesto. Quali provvedimenti ha intrapreso il Consiglio federale per imporre le relative sanzioni nei confronti della Siria anche nel settore finanziario?
3. Il 7 settembre 2011 il quotidiano "Financial Times" ha riportato la notizia che la Siria cerca acquirenti "alternativi" per il suo petrolio, dopo che finora il 96 per cento del petrolio greggio siriano è stato importato dall'UE. I commercianti di petrolio svizzeri sono coinvolti nella ricerca di questi acquirenti "alternativi"? Cosa fa il Consiglio federale per contrastare questi tentativi di aggiramento?
4. L'articolo 3 della legge sugli embarghi fornisce una base per sottoporre, direttamente o indirettamente, i soggetti interessati a un obbligo sistematico di informare, prevedendo che essi sono tenuti a fornire agli organi di controllo designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e a presentare i documenti necessari per una valutazione o un controllo esaustivi. Il Consiglio federale ha richiesto alle società commerciali petrolifere summenzionate le dovute informazioni?
5. Cosa fa inoltre il Consiglio federale per impedire che la Svizzera venga nuovamente usata - come già nel caso dello scandalo Oil for Food - per aggirare le sanzioni?
6. Il Consiglio federale è di fatto disposto a prolungare finalmente in modo adeguato i termini di prescrizione per i reati economici in questione?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./5. In base alla legge federale del 22 marzo 2002 sull'applicazione di sanzioni internazionali (RS 946.231), il Consiglio federale può disporre misure coercitive consistenti in divieti, obblighi di autorizzazione e di notificazione nonché in altre restrizioni di diritti.
L'ordinanza del 18 maggio 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7) contiene le condizioni per l'applicazione dei divieti e gli obblighi di notificazione relativi al petrolio e ai prodotti petroliferi provenienti dalla Siria.
Se le autorità competenti sono informate di eventuali violazioni delle sanzioni, effettuano controlli mirati al fine di applicare le misure sanzionatorie. Se si verificano tali condizioni, viene avviata una procedura penale.
Gli stessi attori economici hanno tutto l'interesse a rispettare tali sanzioni, poiché in caso di violazioni si rischia, da un lato, di andare in contro a procedure penali con minaccia di pene detentive o pecuniarie e, dall'altro, le aziende e le persone colpevoli di pratiche d'affari illecite rischiano di vedere gravemente compromessa la propria reputazione qualora la questione diventi di dominio pubblico. In alcuni casi ciò può addirittura pregiudicare il futuro dell'attività commerciale dell'azienda, poiché i loro partner commerciali prendono le distanze.
D'altronde, le aziende direttamente e indirettamente colpite da sanzioni contattano molto spesso la SECO, incaricata di effettuare i controlli, per ricevere informazioni vincolanti sulla conciliabilità di determinate attività con le disposizioni sanzionatorie. Inoltre la SECO partecipa regolarmente a eventi organizzati da associazioni di categoria, camere di commercio e singole aziende, proprio con lo scopo di sensibilizzare le imprese sulle disposizioni in materia di controllo all'esportazione e sulle sanzioni.
3./4. La SECO è in contatto con molte imprese commerciali, tra cui anche quelle menzionate dall'autore dell'interpellanza. La SECO non dispone di informazioni in merito a violazioni o tentativi di aggiramento delle sanzioni sul petrolio nei confronti della Siria da parte delle aziende stabilite in Svizzera.
Tra l'altro, al fine di prevenire l'aggiramento delle direttive attraverso il territorio svizzero, il 18 maggio 2011 il Consiglio federale ha deciso di aderire alle sanzioni imposte dall'Unione europea nei confronti della Siria.
6. Il 12 ottobre 2011, in attuazione delle mozioni Jositsch 08.3806 e Janiak 08.3930, "Termini di prescrizione per i reati economici", il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di avviare una procedura di consultazione sulla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (proroga dei termini di prescrizione dell'azione penale).
La consultazione si è conclusa il 21 gennaio 2012, attualmente è in corso l'esame dei pareri presentati.
Risposta del Consiglio federale.