11.4198 · Mozione · 2011-12-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie o di proporle al Parlamento affinché il biogas importato in Svizzera attraverso la rete di gas naturale sia equiparato al biogas svizzero sul piano fiscale, a patto che adempia le seguenti condizioni:
a. il biogas deve essere immesso in una rete di gas naturale connessa alla Svizzera;
b. deve essere fornita la prova che la quantità di biogas immessa all'estero e importata in Svizzera sia venduta come biogas ai consumatori finali in Svizzera;
c. deve essere dimostrato un bilancio ecologico globale positivo.
Begründung
Con il postulato 11.3441 il Consiglio federale è stato incaricato di esaminare le possibilità per eliminare gli ostacoli amministrativi che si presentano al momento dell'importazione di biogas nonché di esprimere il proprio parere in merito. Nel suo parere del 17 agosto 2011 il Consiglio federale ritiene impossibile una simile importazione a causa della legge sulle dogane in vigore, oppure bisognerebbe ricorrere a una liquefazione del biogas o a condutture separate. Una simile soluzione non è tuttavia accettabile, né sul piano economico, né su quello del bilancio ecologico e contraddice gli obiettivi della Strategia energetica 2050. Attualmente in Europa, in particolare in Germania, esiste un potenziale importante di biomassa inutilizzata, soprattutto nel settore dei rifiuti e degli scarti. D'altra parte, la crescente domanda non può essere interamente soddisfatta con la produzione svizzera di biogas. Importanti opportunità si presentano quindi ai fornitori svizzeri di energia, i quali possono, senza contributi di sostegno, sviluppare un mercato dell'energia rinnovabile che non dovrebbe venire intralciato da ostacoli regolatori.
Analogamente al mercato europeo dell'elettricità, il mercato attuale del gas europeo funziona tramite una rete di trasporto interconnessa. Il gas e l'elettricità sono immessi in queste reti e prelevati dalle stesse reti, le capacità delle linee e dei trasporti sono scambiate liberamente e riservate in funzione dei bisogni. Tutto il commercio del gas e dell'elettricità è organizzato e gestito in modo trasparente attraverso punti di scambio virtuali (VHP). Si parla dunque di modelli di bilancio. L'origine del gas e dell'elettricità immesse nelle reti è attestata da certificati d'origine.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il biogas può essere importato in Svizzera nelle cisterne allo stato liquido o compresso oppure attraverso condutture separate. Se il biogas importato in tale modo viene utilizzato come combustibile, esso non soggiace né all'imposta sugli oli minerali né alla tassa sul CO2. Se impiegato come carburante, esso beneficia di agevolazioni fiscali purché soddisfi le esigenze minime richieste sotto il profilo ecologico e sociale.
Nel suo parere in merito al postulato 11.3441, "Eliminare gli ostacoli amministrativi e fiscali al momento dell'importazione di biogas", il Consiglio federale ha spiegato in modo dettagliato perché non è possibile importare biogas attraverso la rete di gasdotti.
La Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11), applicata a livello internazionale e vincolante anche per la Svizzera, fa la distinzione tra gas naturale (voce di tariffa 2711.21) e biogas (voce di tariffa 2711.29). La tariffa doganale svizzera (allegato alla legge sulla tariffa delle dogane) si fonda su questo sistema armonizzato. Le merci importate o esportate attraverso il confine doganale svizzero devono essere imposte secondo la legge sulle dogane (RS 631.0) e la legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10). Risulta quindi determinante sapere se l'importazione riguarda gas naturale o biogas. Inoltre il gas naturale differisce fisicamente dal biogas, e questa differenza è comprovabile. La modalità di trasporto di una merce non ha alcun influsso sulla fissazione dei tributi.
All'atto dell'imposizione all'importazione, l'Amministrazione federale delle dogane può verificare se si tratta effettivamente di biogas. Per contro, non è possibile fornire la prova dell'origine, né tantomeno dimostrare che le esigenze minime sotto il profilo ecologico e sociale sono soddisfatte.
A causa delle caratteristiche stesse della rete (p. es. direzione di flusso e livelli di pressione), il biogas è fisicamente identificabile al confine solo in casi eccezionali e in quantità esigue. Per questo motivo, l'industria del gas svizzera auspica un commercio virtuale del biogas. Tuttavia, l'importazione virtuale di biogas sarebbe contraria ai principi di imposizione non solo svizzeri, ma anche esteri. Da accertamenti svolti presso la dogana tedesca risulta che anche la Germania si attiene al principio della fornitura fisica. Di conseguenza, il biogas che viene immesso e consumato nella rete di gas naturale all'interno di questo Paese non può essere dichiarato come tale all'esportazione. Nel quadro dell'attuazione della Strategia energetica 2050, si sta vagliando l'ipotesi di intraprendere nuovi metodi basati sul reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione, facilmente realizzabili sul piano tecnico e amministrativo.
Il commercio internazionale di energia elettrica non può essere paragonato a quello del biogas per le ragioni menzionate di seguito.
- Attualmente in Svizzera l'energia elettrica non soggiace né a un'imposta speciale di consumo né a una tassa sull'energia. Nel caso di un'eventuale introduzione di un'imposta o di una tassa sull'energia elettrica, occorrerebbe stabilire se e in quale forma l'energia elettrica ricavata da vettori energetici rinnovabili (energia elettrica ecologica) potrebbe usufruire di un'agevolazione fiscale.
- Contrariamente a quanto avviene per il gas, l'energia elettrica ricavata da vettori energetici non rinnovabili e quella ecologica non sono distinguibili fisicamente.
- Dal punto di vista della tariffa doganale, l'energia elettrica viene trattata in modo uniforme, indipendentemente dalla sua modalità di produzione (voce di tariffa 2716.00).
- La distinzione tra l'energia elettrica ricavata da vettori energetici non rinnovabili e l'energia elettrica ecologica è una questione di diritto privato da regolarsi tra fornitore e cliente, mentre per la distinzione tra gas naturale e biogas sono determinanti le disposizioni di diritto doganale e fiscale.
L'ammissione delle importazioni virtuali di biogas metterebbe in questione e comprometterebbe l'intero sistema dei dazi e delle preferenze nonché richiederebbe un'assistenza amministrativa internazionale più estesa. Se la concessione richiesta per il biogas fosse accordata, occorrerebbe inoltre attendersi richieste complementari (p. es. nell'importazione virtuale di bioetanolo, anziché quest'ultimo importare benzina munita di certificato).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.