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11.4199 · Interpellanza · 2011-12-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale reputa corretto ammettere la presenza sul mercato di imballaggi in bioplastica ricavata da piante utili altrimenti destinate alla produzione di generi alimentari, nonostante la valutazione ecologica di detti imballaggi sia negativa o quanto meno discutibile?

2. La maggior parte della popolazione svizzera è contraria all'ingegneria genetica in agricoltura. Il Consiglio federale è pronto a verificare se in Svizzera sia possibile vietare nella produzione di imballaggi l'uso della cosiddetta bioplastica, ricavata da mais geneticamente modificato, canna da zucchero o altre potenziali derrate alimentari?

Begründung

Ormai anche in Svizzera diversi produttori di bioplastica, ottenuta da potenziali derrate alimentari (mais, zucchero, grano), pubblicizzano imballaggi usando nozioni quali "derivati da materie prime rinnovabili", "sostenibili", "rispettosi del clima" o "PlantBottle".

La "bioplastica" viene considerata ecologica, poiché a differenza della tradizionale plastica ottenuta dal petrolio dovrebbe essere biodegradabile. Eppure gli ecobilanci, almeno in parte contradditori, rivelano che la sua ecocompatibilità non è affatto scontata e che il suo impatto ambientale è nell'insieme superiore (uso intenso di fertilizzanti e pesticidi, emissioni di gas serra durante lo smaltimento). Le conseguenze della bioplastica sull'ambiente potrebbero essere quindi altrettanto problematiche quanto quelle dei biocarburanti.

In sostanza si ripetono quindi gli stessi errori già commessi con i biocarburanti: il petrolio viene sostituito da piante utili impiegate per scopi diversi dalla produzione di generi alimentari; le derrate alimentari quali mais, zucchero e grano utilizzate al posto del petrolio per produrre bioplastica devono a loro volta essere sostituite; ne deriva un aumento delle monocolture intensive e in particolare dell'impiego di piante geneticamente modificate. Esattamente come nel caso dei biocarburanti, anche per la produzione di bioplastica si sottraggono quindi intere superfici coltivabili alla produzione alimentare con un conseguente aumento dei prezzi dei generi alimentari.

In Svizzera, la coltivazione di piante geneticamente modificate e l'impiego di sementi o di altro materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificati sono vietati. Immettendo sul mercato imballaggi alimentari in bioplastica, che non sottostanno ad alcun obbligo di dichiarazione, si ingannano quei consumatori contrari agli OGM, in quanto la diffusione di bioplastica favorisce indirettamente proprio i prodotti derivati da piante geneticamente modificate.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Gli ecobilanci di imballaggi e carburanti prodotti da materie prime rinnovabili sono spesso negativi. La coltivazione e la trasformazione delle materie prime vegetali (ad es. il mais) in biocarburanti o bioplastica hanno infatti un forte impatto sull'ambiente. I biocarburanti e le bioplastiche contribuiscono, ad esempio, all'eutrofizzazione e all'acidificazione dei suoli. Altri effetti negativi, che emergono solo parzialmente o per nulla da un ecobilancio, sono la perdita di biodiversità, la sottrazione di superfici naturali e la concorrenza alla coltivazione destinata all'alimentazione.Quando la produzione di biocarburanti o di bioplastica avviene utilizzando rifiuti vegetali o scarti della produzione altrimenti non riciclabili, l'ecobilancio è molto positivo. Un divieto assoluto di introduzione sul mercato di imballaggi prodotti da piante utili è pertanto sbagliato. Bisognerebbe, semmai, sensibilizzare i produttori di generi alimentari affinché, dopo un esame delle diverse alternative possibili, scelgano l'imballaggio con l'ecobilancio complessivo migliore.

Nella sua decisione del 13 ottobre 2010 sull'economia verde il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di preparare, in collaborazione con il DFE, alcune misure volte a migliorare l'informazione sull'impatto ambientale dei prodotti. Insieme ad altri uffici federali, al settore del commercio e alle associazioni per la tutela dei consumatori, l'UFAM sta definendo criteri di qualità e raccomandazioni per l'informazione relativa all'impatto ambientale dei prodotti. I suddetti criteri di qualità dovranno garantire il rispetto di determinate regole nell'informazione sui prodotti e sui rispettivi imballaggi, così da scongiurare in ampia misura il pericolo di dichiarazioni fuorvianti.

2. Fra i tipi di bioplastica utilizzati nel settore degli imballaggi a uso alimentare trova impiego in primo luogo l'acido polilattato. Attraverso diverse fasi di lavorazione viene ricavata bioplastica dall'amido, soprattutto dall'amido di mais. L'amido di mais viene in parte ricavato da mais geneticamente modificato.

La messa in commercio in Svizzera di materie plastiche non è soggetta ad autorizzazione. I produttori o gli importatori di oggetti come quelli in plastica nell'ambito di controlli autonomi devono, tuttavia, verificare eventuali rischi per l'uomo o l'ambiente derivanti dai materiali in essi presenti. Essi possono venire immessi sul mercato soltanto se non mettono in pericolo la vita e la salute dell'uomo e l'ambiente (art. 5 della legge sui prodotti chimici, art. 7 dell'ordinanza sui prodotti chimici).

Le sostanze ammesse per la produzione di materie plastiche utilizzabili per imballaggi a uso alimentare sono elencate nell'ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21). L'acido lattico rientra tra le sostanze consentite.

Un divieto o un rifiuto di autorizzare l'uso di una materia plastica per la produzione di imballaggi a causa dell'eventuale concorrenza alla produzione di derrate alimentari in un altro Paese non trova alcun fondamento giuridico né nella normativa sui prodotti chimici né in quella sulle derrate alimentari. Le disposizioni della legge sull'ingegneria genetica (RS 814.91) in materia di tutela, da parte loro, non giustificherebbero un divieto specifico di utilizzare materie prime derivanti da piante geneticamente modificate. Un divieto generale di utilizzare i suddetti materiali per la produzione di imballaggi violerebbe inoltre il diritto commerciale internazionale (art. XX GATT; RS 0.632.21).

Risposta del Consiglio federale.