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11.420 · Iniziativa parlamentare · 2011-03-18

Liquidato

Wortlaut

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa:

Mediante una modifica dell'articolo 104 o 105 del Codice di procedura penale, occorre abilitare il Consiglio federale a stilare una lista delle organizzazioni non governative cui è riconosciuto il diritto di proporre azione e di interporre ricorso nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), alla corruzione (art. 322ter CP), alla partecipazione a organizzazioni criminali (art. 260ter CP) e all'infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP).

Tale diritto va riconosciuto unicamente alle organizzazioni non governative che operano su tutto il territorio nazionale, tutelano interessi pubblici, non hanno scopo di lucro e sono esperte in materia.

Begründung

Per i reati summenzionati non è di norma dato un danneggiato ai sensi dell'articolo 115 del Codice di procedura penale, il quale in Svizzera sarebbe legittimato a sporgere querela. In caso di corruzione, riciclaggio di denaro, partecipazione a un'organizzazione criminale o infedeltà nella gestione pubblica, il danneggiato è spesso l'intera popolazione di uno Stato il cui sistema giudiziario denota carenze strutturali o per altri motivi non è in grado di impedire che persone politicamente esposte depredino i loro concittadini. In simili casi, è dunque opportuno riconoscere a organizzazioni non governative svizzere, riconosciute ed esperte in materia, diritti analoghi a quelli spettanti al danneggiato. Se vi è il sospetto fondato che sia stato commesso uno dei reati summenzionati, queste organizzazioni devono avere in particolare la possibilità di impugnare eventuali decreti di non luogo a procedere, altre decisioni procedurali o sentenze di merito.

Il diritto delle associazioni di intervenire alla stregua di una parte civile è ad esempio previsto dal diritto francese (art. 2-1 e segg. del Codice di procedura penale francese). Il 9 novembre 2010 la Corte di cassazione francese ha ad esempio ammesso il ricorso di Transparency France contro il rifiuto del Ministero pubblico di aprire un procedimento volto a sequestrare gli averi detenuti in Francia da tre potentati africani (Omar Bongo Ondimba, presidente del Gabon fino al suo decesso nel 2009, Denis Sassou Nguesso, presidente della Repubblica del Togo, e Teodoro Obiang Nguema Mbasogo presidente della Guinea Equatoriale).

In Inghilterra, le autorità di perseguimento penale hanno deciso di non dare seguito all'affare British Aerospace (corruzione nella vendita di aerei all'Arabia saudita). Vi sono stati dei ricorsi il cui esito non è tuttavia noto. È per contro un dato di fatto che l'OCSE ha criticato l'atteggiamento dell'Inghilterra nella vicenda.

In Svizzera, gli averi di Benazir Bhutto e Asif Ali Zardari (attuale presidente del Pakistan) sono stati sbloccati a Ginevra senza che fossero fornite spiegazioni al riguardo (e senza la possibilità di ricorrere contro tale decisione), benché tali beni fossero provento di corruzione.

Il diritto svizzero prevede già disposizioni che autorizzano l'intervento delle associazioni (in ambito penale: art. 10 e 23 della legge federale contro la concorrenza sleale, RS 241; in ambito amministrativo: art. 55 della legge sulla protezione dell'ambiente, RS 814.01).