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11.4208 · Mozione · 2011-12-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di avviare negoziati con centri finanziari offshore e altre piazze finanziarie opache, in particolare con le Isole Cayman, in vista della firma di accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

Begründung

La piazza finanziaria svizzera intrattiene strette relazioni economiche con i centri finanziari offshore europei e americani. Secondo la Banca nazionale svizzera, nel 2010 circa il 15 per cento degli investimenti diretti svizzeri all'estero sono stati effettuati verso centri finanziari offshore (131 miliardi di franchi) e circa il 7 per cento di tutti i portafogli di investimento svizzeri sono depositati all'estero (73,8 miliardi di franchi).

Ciononostante, la Svizzera non ha concluso convenzioni in materia di doppia imposizione o accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) con nessuna giurisdizione di questi centri finanziari offshore, siano essi situati in Europa (Gibilterra, Guernsey, Jersey e Isola di Man) o in America (Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Giamaica, Grenada, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche, Montserrat, Panama, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia).

Chi intende sottrarre i propri capitali al fisco si serve di questi centri finanziari offshore perché sono piazze finanziarie particolarmente opache. Queste si trovano ai primi posti dell'indice di opacità finanziaria del Tax Justice Network. In testa a questo elenco vi sono Bahrein, Cipro, Libano e Macao, piazze finanziarie non trasparenti con cui la Svizzera non ha concluso accordi fiscali.

Queste lacune sono incompatibili con la "strategia del denaro pulito" propugnata dal Consiglio federale. I titolari di conti in nero possono trasferire i loro averi non dichiarati verso piazze finanziarie opache senza correre il rischio di essere scoperti. È possibile farlo servendosi degli strumenti messi a disposizione dalla stessa banca. Si aggiunga poi che anche le multinazionali svizzere si servono delle loro sedi in centri finanziari offshore per manipolazioni abusive dei prezzi interne alla società, sottraendo miliardi all'imposizione fiscale. È più che mai necessario mettere fine a questo stato di cose. La Svizzera deve concludere dei TIEA con le giurisdizioni citate e porre le basi giuridiche per procurarsi le informazioni di cui necessita per una corretta imposizione delle persone fisiche e delle imprese. Solo così sarà possibile arginare l'elusione fiscale e il cosiddetto "transfer mispricing" (ossia la transazione effettuata aumentando o diminuendo artificialmente il prezzo di un prodotto o di una materia prima destinata al mercato o all'esportazione).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro della peer review riguardante il nostro Paese, il Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in questioni fiscali (Forum globale) ha raccomandato alla Svizzera di concordare lo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE con Stati e giurisdizioni interessati con i quali una convenzionie per evitare la doppia imposizione non entra in linea di considerazione nell'ambito di un accordo TIEA (tax information exchange agreement). La Svizzera ha dichiarato nei confronti del Forum globale la sua disponibilità a dare seguito a questa proposta. Di conseguenza nulla osta all'accoglimento della mozione. In base alla vigente situazione giuridica in Svizzera (cfr. art. 16 cpv. 5 dell'ordinanza del Consiglio federale del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni; RS 672.204) l'ottenimento di informazioni bancarie provenienti dall'estero è tuttavia possibile solo in maniera limitata. La Svizzera può richiedere queste informazioni solamente se, nell'ipotesi in cui fossero detenute da una banca svizzera, esse potrebbero essere ottenute anche secondo il diritto svizzero. Questa situazione è data solo per le fattispecie della frode fiscale o della sottrazione d'imposta grave. Per permettere alle autorità fiscali svizzere di richiedere informazioni bancarie presso lo Stato cofirmatario in virtù di un TIEA in caso di altri reati fiscali, in particolare di sottrazione d'imposta semplice, bisognerebbe procedere ad adeguamenti nel diritto interno (cfr. art. 22 cpv. 6 del disegno di legge sull'assistenza amministrativa fiscale, FF 2011 5627).

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.