Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento. Basta con il persistere per anni di coperture insufficienti e con i rimborsi
11.4213 · Mozione · 2011-12-23
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Si incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17) in modo tale che:
- il versamento di rimborsi a un esercente di impianti soggetto all'obbligo di contribuzione sia possibile, per principio, solamente se l'impianto in questione è stato messo fuori esercizio definitivamente e l'esercente ha adempiuto i suoi obblighi nei confronti del fondo di disattivazione e del fondo di smaltimento;
- in ambito negativo, il margine di oscillazione di cui all'articolo 9 capoverso 3 OFDS non possa essere maggiore del 5 per cento;
- se il capitale accumulato risulta al di sotto di questo margine di oscillazione negativo definito all'articolo 9 capoverso 3 OFDS, la differenza debba essere compensata nell'anno successivo.
Begründung
Gli esercenti degli impianti nucleari soggetti all'obbligo di contribuzione possono versare per anni nei due fondi contributi inferiori al dovuto, a condizione che la differenza fra il capitale effettivamente accumulato e il valore fissato come obiettivo non sia superiore al 15 per cento di quest'ultimo per due anni consecutivi (art. 9 cpv. 3 OFDS; il margine di oscillazione fissato dalla commissione ammonta attualmente al 15 per cento). Se ciò si verifica, la commissione ridefinisce semplicemente l'importo dei contributi annui per il resto del periodo di tassazione. In altre parole: non ci si mette fretta. Per quanto riguarda il fondo di disattivazione, per esempio, a fine 2010 la centrale nucleare di Leibstad era al di sotto del valore previsto per un importo di 20 milioni di franchi e quella di Mühleberg per 30 milioni di franchi. Nel caso del fondo di smaltimento, la differenza era addirittura di 47 milioni di franchi per Leibstadt e di 6 milioni per Mühleberg.
Decisamente più rapida è la reazione quando il capitale accumulato supera il valore fissato come obiettivo: in questo caso, l'anno successivo l'esercente dell'impianto nucleare può chiedere un rimborso.
Notoriamente, sia nel caso del fondo di disattivazione che per quello di smaltimento, lo Stato sostiene un certo rischio finanziario (art. 80 cpv. 4 LENu; RS 732.1). Nel frattempo, da nuovi calcoli è emerso che i costi di disattivazione e di smaltimento dovrebbero risultare superiori del 10 per cento circa a quanto finora ipotizzato.
Come misura supplementare per ridurre il rischio sostenuto dallo Stato, i contributi versati devono quindi rimanere nel fondo fino alla messa fuori esercizio dell'impianto nucleare e i versamenti supplementari devono essere effettuati rapidamente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I diritti e gli obblighi relativi allo smaltimento delle centrali nucleari sono disciplinati in primo luogo nella legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), in particolare dagli articoli 31 e 77 a 82, e nell'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17). Il calcolo dei costi e dei contributi sono definiti nell'OFDS in modo tale da garantire, al momento della messa fuori esercizio dell'impianto nucleare, l'intera somma necessaria per coprire i costi complessivi delle operazioni di disattivazione e di smaltimento, tenendo conto anche del reddito sul patrimonio del fondo e del deflusso di capitali.
I contributi da versare in entrambi i fondi sono fissati sempre per un periodo di tassazione quinquennale. Se, a seguito delle evoluzioni dei mercati finanziari, il capitale accumulato risulta inferiore al margine definito dalla commissione amministrativa per due volte nel giorno determinante per il bilancio, il 31 dicembre, durante il periodo di tassazione in corso i contributi vengono ricalcolati e corretti mediante una tassazione intermedia. Secondo il regolamento del 1° dicembre 2009 della commissione per il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento, il margine inferiore è fissato al 15 per cento. All'inizio di un periodo di tassazione il calcolo dei contributi mira a definire importi possibilmente equi e ben distribuiti fino alla messa fuori servizio dell'impianto (art. 8 cpv. 1 OFDS). Se il capitale accumulato dovesse risultare superiore alla copertura necessaria dei costi di disattivazione e di smaltimento, la differenza è rimborsata entro un termine adeguato, prendendo in considerazione la struttura dell'investimento (art. 13 cpv. 4 OFDS).
L'autrice della mozione esige che nel caso di sovracapitalizzazione i versamenti di rimborsi dai fondi agli esercenti vengano effettuati soltanto dopo l'adempimento dell'obbligo di smaltimento (vale a dire nel caso di una decisione di chiusura di un deposito di scorie dopo 100 o più anni), che il margine negativo non superi il 5 per cento (attualmente 15 per cento) e che, se il capitale del fondo dovesse risultare inferiore al margine previsto, venga introdotto l'obbligo di versare il contributo mancante nel corso dell'anno successivo (attualmente la compensazione avviene solo se si registra uno scostamento in meno del 15 per cento; nel caso contrario, nel periodo di tassazione successivo, i contributi vengono fissati in modo tale da riuscire a raggiungere il valore di riferimento al termine del periodo).
In Svizzera, il finanziamento della disattivazione delle centrali nucleari e dello smaltimento delle scorie radioattive è regolato in modo esaustivo. Tuttavia, considerando gli attuali sviluppi in materia energetica ed economica in Svizzera come all'estero, il Consiglio federale è disposto ad esaminare l'opportunità di modificare l'OFDS. L'esame comprenderà in particolare i seguenti punti: durata della fase di osservazione dei depositi in strati geologici profondi, reddito dell'investimento del 5 per cento, rincaro dei costi del 3 per cento e relativo reddito netto del 2 per cento, margini dello stato dei fondi e meccanismi di compensazione nel caso di superamento o di scostamento in meno dai margini, modalità dei contributi da versare nei fondi, incluso il mix di valute. Sono tuttavia respinte le richieste assolute avanzate nella presente mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.