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11.437 · Iniziativa parlamentare · 2011-04-14

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare.

Il Codice civile e il Codice di procedura civile vanno modificati come segue:

Codice civile

Art. 133a Mediazione

Cpv. 1

Se in occasione della prima audizione di separazione non raggiungono un'intesa sulle questioni concernenti l'autorità parentale, sulla cura del figlio, sulla ripartizione dei contributi, sul mantenimento o su altre decisioni importanti per il figlio, i genitori devono partecipare a una procedura di mediazione.

Cpv. 2

I cantoni provvedono affinché la procedura di mediazione sia condotta rapidamente e in modo competente e creano la corrispondente offerta.

Cpv. 3

Se la procedura di mediazione non sfocia in un pieno accordo, il giudice decide sugli aspetti controversi in una misura che tenga conto della capacità di collaborazione dei genitori e dell'interesse del figlio.

Codice di procedura civile

Art. 218

...

Cpv. 2

Nelle cause non patrimoniali in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione:

a. se la mediazione è raccomandata od ordinata dal giudice;

b. per le prime cinque sedute;

c. fino a tre sedute supplementari se non dispongono dei mezzi necessari.

...

Art. 296a Specializzazione dei giudici, interdisciplinarità

Cpv. 1

I giudici che trattano cause familiari nelle quali sono coinvolti figli devono dimostrare di possedere una formazione specializzata riconosciuta.

Cpv. 2

I cantoni conferiscono loro la facoltà e i mezzi per riunire, entro un termine massimo di tre settimane, specialisti dei settori della salute, dell'educazione e dell'azione sociale dal momento in cui vengono a conoscenza di conflitti parentali concernenti la ripartizione della cura del figlio.

Art. 297

...

Cpv. 2

Il giudice può ingiungere ai genitori di partecipare a una mediazione entro un termine di tre settimane dal momento in cui è informato che essi hanno conclusioni diverse in merito alla ripartizione della cura del figlio, sotto comminatoria dell'applicazione dell'articolo 292 CP o di una restrizione della custodia.

Begründung

L'articolo 297 CPC prevede che il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione per quanto concerne gli interessi dei figli. Questo non è sufficiente. La durata e la conflittualità dei procedimenti giudiziari rendono difficile giungere a una soluzione soddisfacente per tutti. La determinazione del diritto alle relazioni personali rappresenta oltre un terzo dell'onere di lavoro dei servizi di protezione dei minori. Inoltre il Tribunale federale (DTF 5A_457/2009) riconosce la legittimità di ordinare una mediazione nell'interesse superiore del figlio.

L'ingiunzione di una mediazione da parte del giudice è necessaria dal momento in cui viene constatato un conflitto concernente la ripartizione della cura del figlio.

La mediazione obbligatoria è praticata in diversi Paesi, con vantaggi per i figli, le famiglie, il sistema giudiziario e i diversi attori. Essa determina un riduzione dei costi per le famiglie e per lo Stato. Il non rispetto dell'ordine non può rimanere in nessun caso senza conseguenze. Può essere interpretato come una mancanza d'interesse o una incapacità di cooperare con l'altro genitore ai fini del bene del figlio e rimettere in questione l'attribuzione della custodia.

Non è accettabile che la mediazione sia una semplice opzione offerta ai genitori. Il legislatore deve attuare le riforme necessarie per gestire meglio le separazioni e i divorzi, mettendo l'accento sulle responsabilità che i genitori hanno nei confronti dei figli.

La gratuità della mediazione è giustificata dai risparmi che ne derivano per le famiglie e per lo Stato.