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11.438 · Iniziativa parlamentare · 2011-04-14

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa:

Occorre modificare il Codice civile sostituendo la nozione di "autorità parentale" con quella, più ampia, di "responsabilità genitoriale" e trasferendo gli articoli relativi (art. 133, 134 e 144) nel titolo ottavo ("Degli effetti della filiazione"). Le altre disposizioni del diritto in materia di divorzio concernenti i figli vanno adeguate e traslate nel diritto della filiazione.

Codice civile

Libro secondo, titolo ottavo (Degli effetti della filiazione)

Gli articoli 133, 134 e 144 del titolo quarto, capo terzo (Degli effetti del divorzio), sono abrogati e integrati, con qualche ritocco di natura formale, nel titolo ottavo (Degli effetti della filiazione).

Art. 297 Responsabilità genitoriale. Principio

Cpv. 1

Indipendentemente dal loro stato civile, i genitori sono responsabili nella stessa misura della cura e dell'educazione del figlio.

Cpv. 2

Se uno dei genitori è minorenne, sino al raggiungimento della maggiore età la responsabilità genitoriale è attribuita all'altro genitore. Se entrambi i genitori sono minorenni, la responsabilità genitoriale è attribuita a un tutore sino al raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei genitori.

Cpv. 3

Nell'interesse superiore del figlio, il giudice può revocare la responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori soltanto se ne è dimostrata l'incapacità di assumerla. La revoca è annullata non appena venga meno l'incapacità di uno dei genitori.

Cpv. 4

In caso di separazione o di divorzio, il giudice può revocare la responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori soltanto su richiesta motivata dell'autorità di protezione dei minori oppure se la mediazione o le altre misure disposte dimostrano l'incapacità di uno o di entrambi i genitori di raggiungere una soluzione conforme all'interesse del figlio; in quest'ultimo caso la revoca ha effetto fintanto che sussistono i motivi che l'hanno originata.

Art. 297a Responsabilità genitoriale. Modalità di condivisione

Cpv. 1

Se i genitori non sono coniugati, si separano o divorziano, stabiliscono in una convenzione le modalità di condivisione della cura del figlio e la ripartizione dei contributi di mantenimento.

Cpv. 2

Nel fare ciò tengono conto dell'interesse del figlio e ne prendono in considerazione i desideri in modo consono al suo grado di sviluppo.

Cpv. 3

Se i genitori non raggiungono un'intesa sulle modalità di condivisione della cura del figlio, questa è condivisa in parti uguali, salvo che seri motivi non vi si oppongano.

Cpv. 4

La convenzione diviene esecutiva a partire dalla sua comunicazione all'autorità competente o dalla sua ratifica da parte del giudice.

Art. 297b Figli e mediazione

Cpv. 1

Se i genitori non raggiungono un'intesa sulle questioni concernenti la cura del figlio, sulla ripartizione dei contributi di mantenimento o su altre decisioni importanti per il figlio, il giudice dispone che partecipino a una procedura di mediazione entro tre settimane dalla notifica. Può essere prevista la partecipazione dei figli.

Cpv. 2

Se la procedura di mediazione non sfocia in un pieno accordo, il giudice decide sugli aspetti controversi tenendo conto dell'interesse del figlio.

Cpv. 3

Il rifiuto di prendere parte alla mediazione, di sottoporsi a un'altra misura o di collaborare nell'ambito del processo di mediazione può dare luogo alla revoca della responsabilità genitoriale.

Cpv. 4

Il giudice o un terzo appositamente designato sente personalmente i figli, in modo appropriato, sempre che la loro età o altri seri motivi non si oppongano alla loro audizione.

Art. 297c Modifica della convenzione

Cpv. 1

Se concordano di modificare la convenzione quanto alla condivisione della cura del figlio, i genitori sottopongono per approvazione tale modifica all'autorità competente.

Cpv. 2

Se fatti importanti modificano le condizioni di vita dei genitori o del figlio in misura tale da richiedere l'adeguamento della convenzione e i genitori non raggiungono un'intesa al riguardo, si applicano per analogia le disposizioni concernenti l'obbligo di partecipare alla procedura di mediazione e le competenze del giudice.

Cpv. 3

Se un genitore contravviene ripetutamente o in modo grave alle disposizioni esecutive della convenzione oppure denigra sistematicamente e continuamente l'altro genitore, il giudice può, su richiesta, modificare la convenzione conformemente all'interesse del figlio.

Art. 298 Decisioni concernenti il figlio

Cpv. 1

Il genitore presso cui risiede il figlio può prendere unilateralmente le decisioni ordinarie e urgenti che concernono quest'ultimo.

Cpv. 2

Le decisioni importanti per il figlio sono prese di comune accordo dai due genitori.

Cpv. 3

Nel prendere tali decisioni tengono conto dell'interesse del figlio e ne prendono in considerazione i desideri in modo consono al suo grado di sviluppo.

Cpv. 4

In caso di disaccordo tra i genitori, si applicano per analogia le disposizioni concernenti l'obbligo di partecipare alla procedura di mediazione e le competenze del giudice.

Art. 298a

Abrogato

Begründung

La nozione di autorità parentale non è più consona alla situazione attuale delle famiglie (50 per cento di divorzi, 20 per cento di figli nati fuori dal matrimonio). La cura e l'assistenza da parte dei due genitori favorisce uno sviluppo equilibrato e le pari opportunità dei figli i cui genitori si sono separati.

Con il postulato Wehrli 04.3250 si proponeva di sancire il principio dell'autorità parentale congiunta per le coppie non sposate o separate. Benché accolto da una larga maggioranza del Consiglio nazionale, tale principio è stato rimesso in questione da chi auspica che anche i doveri e le responsabilità siano condivisi.

L'avamprogetto posto in consultazione motivava l'introduzione dell'autorità parentale congiunta dei genitori divorziati o non sposati con la necessità di servire al meglio l'interesse superiore e i bisogni del figlio. Il Consiglio federale ha rilevato come un'ampia maggioranza dei cantoni, dei partiti e delle organizzazioni consultati abbia accolto con favore l'avamprogetto. Numerose organizzazioni hanno nondimeno espresso l'auspicio che anche le responsabilità siano condivise.

La sentenza nella causa "Zaunegger vs Germany", del dicembre 2009, con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Germania per la discriminazione prevista dalla legge tedesca nei confronti dei padri non sposati, rende ancor più urgente una revisione del regime della responsabilità genitoriale in Svizzera.

Le modifiche proposte sono conformi agli articoli 8, 11 e 14 della Costituzione federale, alla CEDU e agli articoli 8 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo.