Lexipedia

11.456 · Iniziativa parlamentare · 2011-06-17

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La durata del mandato, tenuto conto dell'età massima ammessa,

a. dei giudici federali a tempo pieno

e/o

b. del procuratore generale della Confederazione e dei suoi sostituti

va equiparata a quella dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (cfr. art. 5 dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione).

Begründung

Attualmente il mandato dei giudici del Tribunale federale e dei vertici del Ministero pubblico della Confederazione scade al più tardi rispettivamente a 68 e 65 anni. Il mandato dei consiglieri federali non ha limitazioni, mentre quello dei membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero della Confederazione ha un limite superiore. In considerazione del profilo richiesto ai giudici federali e al procuratore pubblico della Confederazione e tenuto conto di altre istituzioni, una parificazione di questo limite a quello applicato all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione è del tutto giustificato.