Tribunale federale e Ministero pubblico della Confederazione. Età di pensionamento
11.456 · Iniziativa parlamentare · 2011-06-17
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La durata del mandato, tenuto conto dell'età massima ammessa,
a. dei giudici federali a tempo pieno
e/o
b. del procuratore generale della Confederazione e dei suoi sostituti
va equiparata a quella dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (cfr. art. 5 dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione).
Begründung
Attualmente il mandato dei giudici del Tribunale federale e dei vertici del Ministero pubblico della Confederazione scade al più tardi rispettivamente a 68 e 65 anni. Il mandato dei consiglieri federali non ha limitazioni, mentre quello dei membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero della Confederazione ha un limite superiore. In considerazione del profilo richiesto ai giudici federali e al procuratore pubblico della Confederazione e tenuto conto di altre istituzioni, una parificazione di questo limite a quello applicato all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione è del tutto giustificato.