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11.465 · Iniziativa parlamentare · 2011-06-17

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli, presento la seguente iniziativa sotto forma di progetto elaborato:

L'articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) va modificato come segue:

Art. 14 cpv. 1

Nei programmi radiofonici e nell'offerta online della SSR la pubblicità è vietata. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l'autopromozione della SSR.

Begründung

Già in occasione dell'elaborazione della vigente legge sulla radiotelevisione era stato discusso se vietare la pubblicità nell'offerta on line della SSR. Questo per proteggere gli altri offerenti on line in Svizzera poiché i contenuti della SSR, finanziati mediante i proventi del canone, avrebbero esercitato una pressione sui privati presenti sul mercato. Il Consiglio federale ha convinto il Parlamento a rinunciare a iscrivere nella legge tale divieto motivando che lo avrebbe disciplinato nell'ordinanza sulla radiotelevisione e nella concessione SSR. La Costituzione federale esprime chiaramente che nel disciplinamento della radiodiffusione (SSR) la Confederazione deve tenere nella debita considerazione la stampa scritta (art. 93 cpv. 4). I media della stampa scritta sviluppano costantemente la loro offerta in Internet anche per commercializzare i loro contenuti pubblicitari mediante questo canale. La pubblicità svolge in questo caso un ruolo determinante per il finanziamento dei contributi giornalistici. Diversamente dalla radiodiffusione della SSR, finanziata dai proventi del canone, i prodotti stampati dipendono in modo pressante dagli introiti pubblicitari. Soltanto in questo modo è possibile mantenere un paesaggio massmediatico variegato con giornaliste e giornalisti adeguatamente qualificati. Gli introiti pubblicitari consentono altresì di calcolare gli oneri degli offerenti privati anche da un punto di vista economico. È appurato che la pubblicità radiofonica si è ripresa dalla crisi che ha colpito i media molto prima rispetto a quanto è avvenuto con la carta stampata. Autorizzare la pubblicità on line per la SSR continuerebbe inoltre a indebolire sensibilmente la stampa scritta, senza tuttavia rafforzare l'offerta radiofonica di SSR e ciò costituisce un'ulteriore distorsione della concorrenza. Il Consiglio federale si è detto disposto ad assumere la tesi della SSR sull'impiego della rete e ad autorizzare la pubblicità on line. L'impiego del mezzo on line come canale di distribuzione rimane comunque aperto alla SSR anche senza pubblicità. La futura forma di impiego della TV ibrida dipende dal canale on line e non dalla pubblicità sull'offerta on line. Al fine di minimizzare la distorsione della concorrenza tra la SSR, finanziata mediante i proventi del canone, e gli offerenti on line privati finanziati dagli introiti pubblicitari e di fornire la necessaria sicurezza agli investimenti in Internet operati dai media della stampa scritta, la pubblicità on line per la SSR deve essere vietata per legge.