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11.478 · Iniziativa parlamentare · 2011-09-26

Liquidato

Wortlaut

Fondandoci sugli articoli 160 capoverso 1 della Costituzione federale e 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 121

Rubrica

Legislazione sugli stranieri e sull'asilo

Testo

Art. 121a Regolazione dell'immigrazione

...

Cpv. 1

La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

Cpv. 2

Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

Cpv. 3

I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

Cpv. 4

Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

Cpv. 5

La legge disciplina i particolari.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197

...

N. 9

Disposizione transitoria dell'articolo 121a (Regolazione dell'immigrazione)

Cpv. 1

I trattati internazionali che contraddicono all'articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del popolo e dei cantoni.

Cpv. 2

Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del popolo e dei cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.

Begründung

La Svizzera si trova di fronte a un periodo di recessione. Se il flusso d'immigrazione dovesse continuare ad attestarsi sugli alti valori registrati negli ultimi anni, la situazione della popolazione e dell'economia svizzera potrebbe deteriorarsi considerevolmente. Gli oneri supplementari che si possono prevedere nell'ambito dell'Assicurazione contro la disoccupazione e dell'aiuto sociale sarebbero inammissibili. Per questo motivo la Svizzera deve poter riprendere a gestire l'immigrazione e deve rinegoziare gli accordi internazionali che ostacolano questa facoltà.

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