11.490 · Iniziativa parlamentare · 2011-12-12
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Gli articoli 44 e 45 del regolamento del Consiglio degli Stati vanno modificati come segue:
Art. 44 Espressione del voto
Cpv. 1
Le votazioni si svolgono di norma mediante procedimento elettronico.
Cpv. 2
Il voto per rappresentanza è escluso.
Cpv. 3
I deputati votano dal loro scanno.
Art. 45 Pubblicazione dei dati relativi alle votazioni
Cpv. 1
Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti espressi dai deputati ad ogni votazione e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.
Cpv. 2
Il presidente comunica il risultato della votazione.
Cpv. 3
Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo:
a. per le votazioni sul complesso;
b. per le votazioni finali;
c. per le votazioni su disposizioni per la cui accettazione è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale;
d. a richiesta di almeno dieci deputati.
Cpv. 4
Tutti i dati relativi alle votazioni sono conservati dai Servizi del Parlamento fino al termine della successiva legislatura del Consiglio nazionale e poi trasmessi all'Archivio federale.
Cpv. 5
Tutti i dati relativi alle votazioni non espressamente destinati alla pubblicazione sono confidenziali. L'Ufficio può autorizzare l'analisi a scopo scientifico dei dati registrati.
Art. 45a Eccezioni all'espressione del voto mediante procedimento elettronico
In caso di deliberazione segreta o di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale.
Begründung
Secondo l'articolo 82 della legge sul Parlamento, i regolamenti delle Camere stabiliscono in quali casi l'esito della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo. Mentre il regolamento del Consiglio nazionale disciplina tale pubblicazione nell'articolo 57, nulla figura al riguardo nel regolamento del Consiglio degli Stati. Le votazioni per appello nominale sono sì possibili nella Camera alta, ma a condizione che almeno dieci deputati ne facciano richiesta, cosa che avviene solo raramente.
La trasparenza e l'informazione sono le colonne portanti della nostra democrazia ed è proprio per aderire a questi principi che tutti i dibattiti parlamentari sono accessibili al pubblico. La pubblicazione dei risultati delle votazioni non farebbe che rivelare quanto avvenuto in questo spazio pubblico. Gli elenchi nominativi delle votazioni in Consiglio nazionale sono uno strumento in più al servizio dell'elettore chiamato ad eleggervi i suoi rappresentanti. Ed è ovvio che egli voglia poter eleggere anche tra le fila dei consiglieri agli Stati la persona che meglio si fa portavoce delle sue rivendicazioni. Ecco perché i cittadini e le autorità cantonali devono poter conoscere le espressioni di voto di tale persona.
Poiché i lavori di ristrutturazione della sala del Consiglio degli Stati hanno gettato le basi tecniche per la votazione elettronica, non vi sono più ostacoli, né di natura tecnica né finanziaria, alla trasparenza auspicata da tempo in materia di voto.