11.494 · Iniziativa parlamentare · 2011-12-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legge federale sull'assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 64 Partecipazione ai costi
...
Cpv. 7
Per le prestazioni di cui all'articolo 29 capoverso 2 l'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi. Lo stesso vale per le prestazioni di cui all'articolo 25 fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.
...
Begründung
Il progetto 04.062 "managed care" sarà probabilmente oggetto di un referendum. La nuova disposizione di cui sopra, relativa alla partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità, farà parte degli elementi incontestati di questo progetto.
Nel 2006 e 2007, le Camere federali hanno accolto alcune mozioni firmate da diversi partiti (mozioni Galladé 05.3589, Gutzwiller 05.3591, Häberli-Koller 05.3590 e Teuscher 05.3592), chiedendo di porre fine a ciò che il Consiglio federale considera una "disparità di trattamento". In virtù della legge e della giurisprudenza attuale, le donne che soffrono di complicazioni durante la gravidanza o il parto (gravidanza a rischio, perdita del bambino, ecc.) devono partecipare ai relativi costi, contrariamente a quelle la cui gravidanza e il cui parto si svolgono normalmente.
Su richiesta del Consiglio federale, la CSSS-N ha esaminato la questione e proposto questa soluzione nell'ambito del "managed care". A prescindere dall'esito della votazione sul "managed care", questa nuova disposizione deve dunque essere oggetto di una decisione indipendente ed, eventualmente, entrare rapidamente in vigore.