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12.1001 · Interrogazione · 2012-02-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Con l'adesione allo spazio Schengen, la Svizzera ha rinunciato volontariamente a esercitare la sua sovranità sulle frontiere interne.

Parallelamente all'obiettivo di incentivare la libera circolazione all'interno del mercato unico europeo, l'accordo prevede una serie di provvedimenti volti a garantire e rafforzare la sicurezza interna. La Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'accordo di Schengen (CAS) regola nel dettaglio i provvedimenti in questione, in particolare il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne di Schengen.

Gli articoli 7 e 13 CAS definiscono chiaramente il controllo delle frontiere esterne. L'ingresso nel territorio degli Stati membri deve essere rifiutato ai cittadini di Paesi terzi che non soddisfano tutti i requisiti d'ingresso.

Alla frontiera esterna di Ginevra-Aeroporto, il controllo all'ingresso e all'uscita dello spazio Schengen spetta al Corpo delle guardie di confine (Cgcf), mentre il perseguimento delle infrazioni alla CAS e alla legge federale sugli stranieri rientra nelle competenze della polizia dell'aeroporto (Police de sécurité internationale, PSI).

Oltre alle precarie condizioni logistiche nelle quali vengono svolti i controlli delle persone, la Repubblica e Cantone di Ginevra non dispone di un centro di detenzione amministrativa. La gestione dei cittadini di Paesi terzi che non soddisfano i requisiti d'ingresso è talmente problematica che a Ginevra-Aeroporto la Svizzera non è in grado di rispettare alla lettera le condizioni stabilite dall'accordo internazionale, che essa ha tuttavia ratificato.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alla seguente domanda:

La CAS autorizza la pratica applicata dal Cgcf e dalla PSI, e autorizzata dai relativi superiori, che consiste a far entrare nel territorio svizzero i cittadini di Paesi terzi che non soddisfano i requisiti richiesti per il soggiorno nello spazio Schengen o a consegnare loro una "carta d'uscita"?

Stellungnahme des Bundesrates

Negli aeroporti il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) svolge i controlli alle frontiere esterne conformemente ai vigenti regolamenti Schengen in questo ambito, in particolare il Codice frontiere Schengen. Lo svolgimento di tali controlli è stato verificato e giudicato corretto da un gruppo di esperti europei nel quadro della valutazione della Svizzera in merito alla sua adesione a Schengen.

Ai cittadini di Stati terzi che non soddisfano i requisiti d'ingresso viene negata l'entrata. Il respingimento avviene su incarico dell'Ufficio federale della migrazione. Contrariamente a quanto affermato dall'autrice dell'interrogazione, le persone che non soddisfano i requisiti d'ingresso non ricevono alcuna "carta d'uscita".

Presso l'aeroporto di Ginevra spetta alla Police de sécurité internationale (PSI), appartenente alla polizia cantonale ginevrina, occuparsi delle persone che non soddisfano i requisiti per entrare nello spazio Schengen nonché di quelle per le quali si è scoperto, al momento dell'uscita, che avevano soggiornato illegalmente in Svizzera secondo la legge federale sugli stranieri. In quest'ultimo caso vengono applicate le disposizioni in materia di allontanamento della legge federale sugli stranieri. Il Cgcf consegna alla PSI tutte le persone che non soddisfano i requisiti richiesti per il soggiorno nello spazio Schengen. Detta autorità è competente per l'avvio di ulteriori procedure amministrative o penali nonché per la consegna delle cosiddette "carte d'uscita". La Confederazione, segnatamente il Cgcf, non rilascia tali carte.

Di seguito è illustrato come si svolge, concretamente, la procedura.

Se una persona non soddisfa i requisiti d'ingresso, è consegnata alla PSI, la quale adotta uno dei seguenti provvedimenti:

- se è disponibile un volo di ritorno il giorno stesso, la persona viene condotta sull'aereo;

- se non è disponibile un volo di ritorno il giorno stesso, la persona viene condotta in un settore apposito dell'aeroporto, dove riceve vitto e alloggio finché non vi è un volo di ritorno.

Se all'uscita si constata che una persona ha soggiornato illegalmente in Svizzera, la PSI effettua una denuncia. A seconda della valutazione del singolo caso, la persona può prendere il volo previsto. Tuttavia, se a causa dell'interrogatorio la persona perde il volo, la PSI le può consegnare una "carta d'uscita", affinché possa muoversi liberamente fino alla partenza. Le persone in possesso di una simile carta non devono rimanere all'interno della zona aeroportuale. Occorre rammentare che le persone che hanno soggiornato illegalmente in Svizzera e che sono accusate di gravi delitti non vengono liberate, bensì incarcerate dalla PSI.

In conclusione, si può dunque affermare che le "carte d'uscita" sono rilasciate solo alle persone che hanno soggiornato illegalmente in Svizzera ma che si accingono a uscire volontariamente dal Paese. Per contro, l'entrata viene rifiutata alle persone che non soddisfano i requisiti d'ingresso. Queste ultime non ricevono alcuna "carta d'uscita" e vengono respinte con il primo volo possibile. Nel 2011 all'aeroporto di Ginevra sono state emanate 191 decisioni di rifiuto d'entrata.

Risposta del Consiglio federale.