12.1012 · Interrogazione · 2012-03-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Ai sensi del diritto attualmente in vigore, nell'ambito della sponsorizzazione politica le aziende possono dedurre dal loro utile imponibile i contributi a partiti politici quali oneri giustificati dall'uso commerciale. Questa pratica è stata convalidata dal Consiglio federale nel suo parere del 20 agosto 2008 riguardante l'iniziativa parlamentare 06.463, "Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici". A differenza delle prestazioni volontarie delle persone fisiche ai partiti politici, l'entità del contributo delle aziende ai partiti non sottostà ad un limite, tuttavia deve essere di pubblico dominio.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere ai seguenti interrogativi:
1. Come comprendere e cosa sussumere dall'espressione "sponsorizzazione politica" ai sensi del diritto e della pratica fiscali?
2. Come e dove sono resi pubblicamente noti i contributi e i loro beneficiari?
3. Su quali criteri si basa l'autorità di tassazione per ammettere determinati contributi di sponsorizzazione politica come onere? Esiste un limite a partire dal quale la sponsorizzazione politica, in vista della deduzione fiscale, non è più ammessa, ad esempio in proporzione alla cifra d'affari?
Stellungnahme des Bundesrates
La vigente prassi delle autorità fiscali in merito al trattamento della cosiddetta sponsorizzazione politica nell'imposta federale diretta e nelle imposte comunali e cantonali si basa essenzialmente su una decisione pronunciata dal Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo il 27 agosto 1997 (StE 1997 B 72.14.1 n. 16). Per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali, il Tribunale federale ha confermato, con sentenza del 1° maggio 2000 (2P.54/1999), i principi definiti dal Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo. In entrambe le sentenze occorreva soprattutto chiarire se l'onere invocato fosse effettivamente di "carattere pubblicitario".
1. Nella motivazione della sentenza, il Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo espone anzitutto considerazioni di ordine generale sulla sponsorizzazione, giungendo alla conclusione che un contributo di sponsorizzazione politica è giustificato dagli usi commerciali e pertanto può essere riconosciuto come onere deducibile dall'utile imponibile se è stato fornito nell'interesse dello scopo aziendale. Questa condizione è in particolare realizzata nel caso di spese pubblicitarie che puntano a rafforzare la posizione sul mercato di determinati prodotti o dell'intera azienda. Entro limiti sostenibili dal punto di vista commerciale, i contributi di sponsorizzazione devono essere riconosciuti come oneri giustificati dall'uso commerciale se l'impresa persegue con esso uno scopo pubblicitario. Il Tribunale amministrativo zurighese si è chinato principalmente sul riconoscimento da parte del fisco dei contributi concessi a sostegno di campagne politiche. Nella motivazione della sentenza ha tuttavia incluso anche i versamenti a partiti politici.
Nella citata sentenza il Tribunale amministrativo espone inoltre che i versamenti a favore di iniziative politiche o di partiti politici sono giustificati dall'uso commerciale se mirano a bloccare un'iniziativa politica contro l'impresa. Altri versamenti a favore di iniziative o partiti politici possono essere considerati fiscalmente soltanto se esercitano un effetto pubblicitario. Questo limite non viola né la libertà economica né la libertà di espressione.
2. Il Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo ha inoltre stabilito che le spese legate ad attività condotte dietro le quinte non possono essere riconosciute come oneri giustificati dall'uso commerciale. Non si tratta ad esempio di attività condotte dietro le quinte, nei casi seguenti: manifesti, pubblici dibattiti, raccolta di firme o altri veicoli pubblicitari. Sotto questo aspetto il margine discrezionale è relativamente ampio. La motivazione della citata sentenza non contiene considerazioni esplicite quanto a sapere se occorra trasparenza anche sull'entità del finanziamento. Dato che tuttavia queste spese (pubblicitarie) rappresentano fatti suscettibili di ridurre l'onere fiscale, il contribuente è tenuto a sostanziarne l'esistenza e l'entità, perlomeno nei confronti delle autorità fiscali. Su questo punto il Consiglio federale non è però a conoscenza della prassi delle autorità fiscali cantonali in materia di tassazione.
3. Il Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo ha stabilito che di principio le spese di sponsorizzazione devono essere ammesse senza limiti di importo come deduzioni giustificate dall'uso commerciale. Nondimeno, tali spese dovrebbero trovarsi dal punto di vista dell'economia aziendale in ragionevole rapporto con le dimensioni dell'impresa e con il genere e l'importanza degli ambienti cui sono destinate le misure pubblicitarie. Se oltrepassano questi limiti, sorge la presunzione che le spese non perseguono scopi dell'impresa ma quelli di membri della sua direzione o di persone ad essi vicine (distribuzione occulta di dividendi). Se un simile scopo commerciale deve essere negato, l'autorità di tassazione computa i corrispondenti deflussi patrimoniali nell'utile netto imponibile e li tassa, nel caso di distribuzione occulta di dividendi, quale reddito imponibile della persona interessata. In conclusione, in una sentenza del 2 ottobre 2006 (NStP 2006, consid. 2.4, pag. 139 seg.) il Tribunale amministrativo del canton Berna aveva riconosciuto un contributo unico di sponsorizzazione di un imprenditore a un'associazione sportiva corrispondente al 5 per cento della cifra d'affari come onere giustificato dall'uso commerciale.
Risposta del Consiglio federale.