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12.1013 · Interrogazione · 2012-03-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nonostante l'adozione della mozione Lombardi 06.3540, l'applicazione della convenzione di doppia imposizione (CDI) tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania (con la Svizzera presenta ancora difficoltà. In questo contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Nell'ambito della mozione summenzionata, il Consiglio federale è disposto a negoziare ulteriormente affinché chi risiede in Svizzera dal 1° gennaio 2012 sia soggetto a un'imposizione duratura nello Stato di residenza?

2. Il Consiglio federale è a conoscenza del programma di risparmio SCORE della compagnia tedesca Lufthansa e dunque dei trasferimenti di competenza in Germania delle filiali estere? Cosa rappresenterebbe per la Svizzera questo trasferimento?

3. In riferimento a questa evoluzione, il Consiglio federale ritiene che il principio dell'"imposizione dei salari nello Stato contraente nel quale si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa", stabilito dalla CDI, rappresenti un potenziale conflitto per i dipendenti della compagnia Swiss?

4. Il Consiglio federale sa che se una persona residente in Svizzera avvia un'attività lucrativa o possiede anche solo un appartamento in Germania, in tempi molto rapidi è assoggettata all'imposizione fiscale illimitata da parte delle autorità tedesche con conseguenze proibitive?

5. Il Consiglio federale è al corrente del fatto che, a causa di tale situazione, gli svizzeri vengono travolti da procedure pericolose per la loro situazione finanziaria, messe in atto dalle autorità tributarie tedesche?

6. È noto che circa l'80 per cento delle condanne della Germania dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono pronunciate a causa della durata eccessiva di procedure simili e che è lecito dubitare che in Germania gli svizzeri abbiano accesso a una corretta procedura giudiziaria, viste le pluriennali violazioni della CEDU?

7. Il Consiglio federale ritiene che le future negoziazioni per una revisione generale della CDI offriranno l'opportunità di migliorare la tutela delle persone residenti in Svizzera, le loro condizioni in Svizzera e negli altri Stati?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Svizzera intende avviare nell'autunno del 2012 le trattative con la Germania per una revisione generale della convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione (CDI). Come già spiegato nel suo parere alla mozione Hurter Thomas 10.1113, il Consiglio federale si propone di includere il problema della tassazione del personale di volo, ai sensi della mozione 06.3540, durante i futuri negoziati e di giungere ad una soluzione definitiva senza pregiudicare i risultati complessivi delle trattative.

2./3. Secondo l'articolo 15 paragrafo 3 CDI è determinante il luogo in cui si trova la sede della direzione effettiva della singola impresa, ossia il luogo in cui è svolta la sua attività quotidiana. I rapporti di forza o la direzione del gruppo non sono determinanti.

Senza ombra di dubbio, la sede effettiva della direzione della Swiss International Air Lines SA (Swiss) è in Svizzera e vi rimarrà finché l'impresa sarà presente in Svizzera. Pertanto, secondo l'attuale regolamentazione della CDI, il diritto d'imposizione per i redditi da attività lucrativa del personale di bordo di Swiss spetta alla Svizzera. Questa situazione potrebbe cambiare se Swiss trasferisse la sua sede all'estero o se, ad esempio, l'impresa sparisse a seguito di una fusione con una società (di un gruppo) estera. Ciò non è però previsto dal programma risparmio SCORE.

4./5. La disposizione dell'articolo 4 capoverso 3 CDI è nota al Consiglio federale. Essa farà parte delle trattative per una revisione generale della CDI.

In virtù della disposizione dell'articolo 4 capoverso 3 CDI, la Germania può imporre giusta le prescrizioni relative all'obbligazione fiscale illimitata una persona fisica considerata residente della Svizzera secondo la CDI, se ha una abitazione permanente nella Repubblica federale di Germania o vi soggiorna abitualmente almeno per sei mesi dell'anno civile. La Germania evita questa doppia imposizione, su domanda, con il computo dell'imposta sul reddito riscossa in Svizzera sull'imposta sui redditi germanica. A causa delle imposte tedesche generalmente più alte e della successiva doppia imposizione, risulta che in molti casi le persone interessate devono sopportare un onere finanziario elevato.

6. L'articolo 6 CEDU, da cui emerge il divieto di processi ultralunghi (cosiddetto imperativo di celerità) è applicabile ai casi civili e penali. In campo fiscale rientrano pertanto solo i casi di frode fiscale e di sottrazione d'imposta. Secondo le statistiche della Corte europea dei diritti dell'uomo, tra il 1959 e il 2011 la Repubblica federale di Germania è stata condannata in 159 casi civili e penali, tra cui 102 casi riguardanti la durata eccessiva delle procedure. Rispetto alla Svizzera, che dal 1959 è stata condannata solo in 6 casi su 74 per violazione dell'imperativo di celerità, si tratta di una quota relativamente elevata. Per contro, la Svizzera ha subito molte più condanne della Germania per quanto riguarda la violazione del principio di un processo equo (rispetto della correttezza), ossia in 24 casi su 74 per la Svizzera contro 16 su 159 per la Germania. Non vi è motivo di partire dal presupposto che in Germania le procedure non vengano svolte secondo le regole.

7. Dal punto di vista della Svizzera, la revisione generale della CDI deve offrire lo spunto per ridurre i casi particolari nella CDI e tentare di avvicinare la convenzione al modello di convenzione dell'OCSE e alla prassi svizzera in materia di convenzioni.

Risposta del Consiglio federale.