12.1024 · Interrogazione · 2012-03-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Disciplinamento del rinvio dell'imposizione previsto nell'iniziativa popolare "Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio", che sarà sottoposta al voto popolare il 17 giugno 2012.
Per quanto riguarda il capitale accumulato alla scadenza della durata massima del risparmio per l'alloggio, l'iniziativa popolare "Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio" stabilisce quanto segue:
c. alla scadenza della durata massima del risparmio per l'alloggio soltanto la tassazione dell'importo impiegato per l'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio permanente è differita.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. L'iniziativa popolare "Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio" prevede (lett. c) un rinvio illimitato dell'imposizione. In altre parole, essa non prescrive al risparmiatore alcun termine determinato entro il quale egli è tenuto ad acquistare, con il risparmio per l'alloggio agevolato fiscalmente, una proprietà abitativa per uso proprio. È ammissibile un tale rinvio illimitato dell'imposizione? Non comporta inevitabilmente dei vantaggi fiscali?
2. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui questo rinvio illimitato dell'imposizione contravvenga, in fin dei conti, allo spirito e allo scopo del risparmio per l'alloggio, e quindi all'idea stessa di promuovere in modo efficace la proprietà d'abitazione?
3. Come valuta il rischio che, così come previsto dall'iniziativa popolare, questo rinvio illimitato dell'imposizione finirebbe per trasformare il risparmio per l'alloggio in un'ideale scappatoia fiscale, che sarebbe utilizzata soprattutto dai "risparmiatori" che non hanno alcun problema a mettere da parte il capitale massimo autorizzato in dieci anni (singoli: 10 000 franchi l'anno; coppie: 20 000 franchi l'anno)?
4. Non ritiene che una prescrizione come questa, estremamente vaga e priva di carattere vincolante, rischi di far in modo che il ricupero d'imposta possa essere rinviato all'infinito e che, in determinate circostanze, non possa addirittura mai essere incassato, dato che, in linea di principio, il "risparmiatore" è tenuto unicamente a manifestare la propria intenzione di acquistare una proprietà abitativa, ma non è obbligato ad acquistarla entro un termine prefissato?
5. Il Consiglio federale non reputa anch'esso che in senso stretto l'iniziativa non chiarisca chi, in ultima analisi, è obbligato, rispettivamente è autorizzato, ad acquistare la proprietà abitativa per uso proprio? Lo è solo chi costituisce il risparmio per l'alloggio, oppure anche i suoi figli o altri suoi congiunti hanno la possibilità di costituire il capitale di risparmio necessario?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Nel testo dell'iniziativa popolare "Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio" viene sancito unicamente il principio del differimento dell'imposizione. Quest'ultimo si applica se il capitale di risparmio accumulato viene impiegato per il primo acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio permanente in Svizzera. Per contro, l'iniziativa non indica entro quanto tempo dal termine del periodo di risparmio decennale il capitale risparmiato deve essere impiegato per lo scopo previsto. Non indica neppure come deve essere effettuato il ricupero d'imposta sul capitale risparmiato per l'alloggio, impiegato per altri scopi. Il risparmio per l'alloggio potrebbe procurare vantaggi fiscali a seconda di come viene impostato il ricupero d'imposta nella legge.
4. Se l'iniziativa fosse accolta, il principio dell'articolo 108a capoverso 2 lettera c della Costituzione federale dovrebbe essere concretizzato nel quadro della legislazione d'esecuzione (LIFD e LAID). In particolare bisognerebbe disciplinare il termine entro il quale impiegare i mezzi per lo scopo previsto e la modalità di un eventuale ricupero d'imposta. Una possibile soluzione è stata presentata nel controprogetto indiretto, poi bocciato, che è stato contrapposto alle due iniziative popolari (iniziativa parlamentare 10.459). Per garantire meglio l'osservanza dello scopo, nel suo parere al controprogetto indiretto presentato dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (FF 2011 2075), il Consiglio federale aveva insistito affinché gli istituti finanziari che gestiscono un conto di risparmio per l'alloggio vengano obbligati per legge a comunicare alle autorità competenti il pagamento del capitale risparmiato per l'alloggio.
5. Dal testo dell'iniziativa è chiaramente desumibile a quali condizioni può essere fatta valere la deduzione a titolo di risparmio per l'alloggio. La deducibilità dei depositi a risparmio è quindi connessa al primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa per uso proprio permanente in Svizzera. Se la proprietà abitativa non è destinata all'uso proprio, ma è ceduta a terzi (ad es. discendenti), non è più dato l'utilizzo per lo scopo previsto.
Risposta del Consiglio federale.