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12.1037 · Interrogazione · 2012-05-03

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Secondo articoli apparsi nei media nel mese di aprile 2012, l'esercito sta cercando di ritirare migliaia di libretti di servizio di ex militari per eseguire accertamenti. Motivo della grande manovra amministrativa: dopo l'esame di 247 000 dossier di persone prosciolte dal servizio militare secondo la procedura ordinaria, si ipotizza che in 27 000 casi i dati siano incompleti. Ciò riguarda anche dati relativi a armi di servizio. Per proteggere la popolazione da eventuali abusi in materia di armi, è fondamentale sapere che cosa succede con le ex armi militari, chi ne è in possesso e se l'esercito dispone effettivamente dei relativi dati.

Alla luce di questi fatti, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È possibile garantire il ripristino dei 27 000 dati di base?

2. In che modo è possibile garantire che l'esercito sappia in qualsiasi momento chi è in possesso di ex armi militari?

3. In base alle informazioni attualmente disponibili, quante ex armi militari svizzere e di quale tipo si trovano in possesso di privati?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I 27 000 casi menzionati presentano dati incompleti nell'attuale sistema SAP di gestione del materiale della difesa. Si tratta di dati di persone prosciolte in modo ordinario dall'obbligo di prestare servizio degli anni 2006 a 2011. Fino al 2007 la responsabilità del rilevamento dei dati incombeva ai cantoni, che registravano tali dati nelle proprie banche dati per poi trasmetterli periodicamente alla base logistica dell'esercito (BLEs) per l'inserimento nella banca dati centrale. Dal 2007 la responsabilità del rilevamento dei dati nell'ambito del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio incombe alla BLEs che gestisce i dati all'entrata del sistema SAP menzionato. Sono principalmente rilevati il numero dell'arma, il nome, l'indirizzo e la data del proscioglimento nonché dell'acquisizione dell'arma.

I 27 000 dati originali sono verificati in fasi parziali. Nella prima fase sono stati richiesti i libretti di servizio delle persone interessate per completare i dati mancanti nel sistema SAP. Se i dati non possono essere acquisiti completamente, in una seconda fase ha luogo un confronto con le basi di dati dei cantoni e con i rapporti di consegna, in parte ancora disponibili, stilati in occasione dei proscioglimenti ordinari.

Il ripristino dei dati non può essere garantito al cento per cento.

Gli ex militari, ad esempio, non sono obbligati a fornire informazioni e l'obbligo di conservazione del libretto di servizio cessa con il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare (cfr. art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari; RS 511.22). Tuttavia, l'esercito fa tutto il suo possibile per ottenere la verifica dei dati.

2. La cessione in proprietà dell'arma personale alla conclusione del periodo di servizio è disciplinata a livello giuridico in varie ordinanze. In caso di cessione in proprietà, la BLEs rileva sia i dati dell'arma che le generalità del proprietario e li conserva per almeno dieci anni (cfr. art. 14 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari; RS 514.10). Queste informazioni sono annunciate elettronicamente attraverso il sistema d'informazione Armada dell'Ufficio centrale Armi (cfr. art. 32j cpv. 2 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni; RS 514.54). Successivamente sono disponibili in rete per gli organi autorizzati segnatamente per le autorità cantonali di polizia (cfr. art. 32c della legge del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni; RS 514.54). Inoltre, le armi sono contrassegnate come proprietà privata mediante una P, per cui risulta chiaramente che l'arma non è più di proprietà dell'esercito. Pertanto, la verifica retroattiva dei dati nel sistema SAP della difesa migliora anche la qualità dei dati nel sistema d'informazione Armada.

Dal 1° gennaio 2010 per la cessione in proprietà, oltre ad altre condizioni, è obbligatorio essere in possesso di un permesso d'acquisto di armi. Il competente ufficio cantonale delle armi cantonale registra il relativo rilascio nel sistema d'informazione cantonale concernente l'acquisto di armi da fuoco. Dal momento della cessione in proprietà dell'arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi. In base alle prescrizioni della legge sulle armi, una rivendita dell'arma deve avvenire mediante un permesso d'acquisto di armi e in tal modo viene registrata nel sistema d'informazione cantonale. Dal momento della cessione in proprietà la responsabilità dell'arma passa al nuovo proprietario e il DDPS non dispone di indicazioni su eventuali ulteriori alienazioni.

3. Il rilevamento statistico centralizzato della cessione in proprietà delle armi seguenti avviene dal:

- 1° aprile 2005: fucili d'assalto 90;

- 1° gennaio 1991: fucili d'assalto 57;

- 1° gennaio 2001: pistole 75 e 49.

Prima di tale data il fucile d'assalto 90 non era ceduto in proprietà.

A partire dalle date summenzionate è stato ceduto in proprietà e quindi registrato il quantitativo di armi seguente:

- fucili d'assalto 90: 26 123;

- fucili d'assalto 57: 165 702;

- pistole 75: 46 074;

- pistole 49: 4794.

I fucili d'assalto 57 ceduti in proprietà prima del 1991, le pistole 49 e 75 ceduti in proprietà prima del 2001 nonché tutti i modelli di moschetti e revolver non sono stati registrati in una statistica centralizzata.

Le cifre pubblicate nel mese di gennaio 2010 in Internet comprendono sia le cifre del rilevamento statistico centralizzato secondo la presentazione di cui sopra sia le armi consegnate in precedenza. Per questa seconda categoria si è proceduto a stime e a calcoli qualitativi.

Risposta del Consiglio federale.

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