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Interessi di mora in caso di affiliazione retroattiva all'AVS in qualità di persone senza attività lucrativa che inoltrano una richiesta di prestazioni AI

12.1040 · Interrogazione · 2012-05-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Quando un assicurato inoltra una richiesta di prestazioni AI, l'ufficio AI ne informa la cassa di compensazione AVS, che deve eseguire alcune verifiche. Se risulta che l'assicurato non paga più contributi all'AVS perché è una persona sola (nubile/celibe, vedova o divorziata) o perché il coniuge o partner registrato non versa contributi (o versa contributi d'importo insufficiente) per la coppia, la cassa di compensazione AVS deve affiliarlo in qualità di persona senza attività lucrativa. Al momento dell'affiliazione, molto sovente l'assicurato non paga più contributi all'AVS tramite il datore di lavoro, in quanto beneficia d'indennità giornaliere per malattia o infortunio, versate per un massimo di 720 giorni. Non facendo parte del salario determinante, le indennità giornaliere non sono soggette al versamento di contributi paritetici. Sono invece integralmente parte del reddito conseguito in forma di rendita, determinante per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa.

Quando la cassa di compensazione AVS emana una decisione di affiliazione retroattiva a titolo di persona senza attività lucrativa, vi sono due possibilità:

a. Se l'assicurato non beneficia dell'aiuto sociale, egli stesso (ev. il coniuge o il partner registrato) è affiliato in qualità di persona senza attività lucrativa. I contributi sono fissati sulla base dell'eventuale sostanza e delle indennità giornaliere per malattia o infortunio percepite. In questo caso sono dovuti interessi di mora (art. 41bis lett. b OAVS).

b. Se l'assicurato riceve prestazioni dell'aiuto sociale, egli stesso (ev. il coniuge o il partner registrato) è affiliato in qualità di persona senza attività lucrativa. Poiché però in questo caso i contributi, fissati al minimo legale (art. 10 cpv. 2 lett. b LAVS), sono assunti dallo Stato, non vengono fatturati interessi di mora.

In conclusione, una persona sola che percepisce indennità giornaliere e chiede una prestazione AI per tutta la durata della procedura non riceverà alcuna informazione sul rischio di dover pagare interessi di mora.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Se questa situazione è confermata, a quanto ammontano gli interessi di mora cumulati riscossi dalla Confederazione quando gli assicurati non possono più evitare di pagarli versando prima i contributi?

2. In che modo si potrebbero informare le persone sole e consentire loro di versare contributi AVS in forma di anticipi?

Stellungnahme des Bundesrates

Gli assicurati inattivi sono tenuti per legge ad annunciarsi presso la cassa di compensazione cantonale per versare contributi in qualità di persone senza attività lucrativa (art. 64 cpv. 5 LAVS). Questo avviene in particolare quando una persona in congedo per un lungo periodo per malattia o infortunio percepisce indennità giornaliere e non consegue più alcun reddito soggetto a contribuzione (ossia non riceve nemmeno complementi versati dal datore di lavoro). Queste persone, considerate non attive per un determinato anno di contribuzione, devono rivolgersi alla cassa di compensazione cantonale per versare contributi d'acconto.

Pertanto, contrariamente a quanto lascia intendere l'autrice dell'interrogazione, se nel periodo considerato un assicurato non ha potuto pagare i contributi, non è perché la cassa di compensazione ha omesso di affiliarlo, ma perché egli stesso non ha provveduto ad annunciarsi in qualità di persona senza attività lucrativa. Chi si annuncia debitamente presso la cassa di compensazione cantonale, non rischia di vedersi fatturare interessi di mora. A chi, invece, omette di farlo, la cassa di compensazione preleverà contributi retroattivamente. Questi assicurati dovranno pagare interessi di mora dal 1° gennaio successivo all'anno per cui sono dovuti i contributi. Va notato inoltre che gli interessi di mora non vengono incassati dalla Confederazione, bensì trasferiti nella misura dell'80 per cento al fondo AVS per compensare le perdite d'interessi subite dall'assicurazione a causa del ritardo nel versamento dei contributi. Il rimanente 20 per cento va alle casse di compensazione, a parziale copertura delle spese sostenute per l'incasso dei contributi.

Quando l'assicurato beneficia di un condono del contributo minimo (il che avviene di regola per chi percepisce prestazioni dell'aiuto sociale), tale condono include il credito d'interessi di mora, visto il carattere accessorio di quest'ultimo.

In conclusione, va ricordato che il Consiglio federale aveva proposto, nel quadro del primo messaggio sull'11a revisione dell'AVS, di sottoporre a contribuzione le indennità giornaliere (cfr. il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2000, FF 2000 1651, in particolare il numero 3.2.1.1). Oltre a risolvere questo problema, la misura avrebbe permesso di evitare che una diminuzione del reddito soggetto all'obbligo di contribuzione si ripercuotesse negativamente sulla futura rendita. La proposta era stata respinta dal Parlamento.

Riassumendo, e per rispondere alle due domande poste nell'interrogazione, le persone che percepiscono indennità giornaliere, come tutti gli assicurati non attivi, possono evitare di vedersi fatturare interessi di mora affiliandosi alla cassa di compensazione cantonale e versando contributi d'acconto. L'importo degli interessi di mora fatturati agli assicurati in congedo per malattia o infortunio non è oggetto di una valutazione specifica.

Infine, l'AVS si adopera di fornire le informazioni più complete possibili, in particolare in forma elettronica. Pertanto, i siti dell'UFAS e delle casse di compensazione (cfr. in particolare www.ufas.admin.ch, Domande più frequenti in merito all'AVS, e www.avs-ai.info, Promemoria 2.03 sui contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG) informano gli assicurati e i datori di lavoro non soltanto sull'obbligo per le persone non attive di versare contributi, ma anche, in parte in modo esplicito, sulla situazione delle persone in congedo per malattia o infortunio.

Risposta del Consiglio federale.