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Quale protezione per i consumatori nel campo delle applicazioni mobili?

12.1041 · Interrogazione · 2012-05-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Telefonini e tablet consentono di accedere a numerose applicazioni informatiche, sia utili che ludiche.

Sempre più bambini utilizzano questi apparecchi per accedere a giochi e imparano molto in fretta a servirsene. Quello che però non imparano è come gestire l'accesso a queste risorse né prendono coscienza dei costi correlati. I casi di bambini, anche giovanissimi, che scaricano per errore contenuti dai prezzi esorbitanti senza che nessuno se ne accorga, o quantomeno non prima di ricevere la fattura, non sono un'eccezione.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È previsto uno specifico sistema di monitoraggio per questo genere di controversie inerenti al settore della telefonia mobile?

2. Nell'affermativa, quanti casi sono stati identificati nel 2011 e di che tipo?

3. Quali misure ha preso o intende prendere il Consiglio federale per evitare queste spese involontarie e ingiustificate che le famiglie si trovano spesso ad affrontare?

Stellungnahme des Bundesrates

Trattandosi di controversie di diritto privato, la decisione spetta innanzitutto alla giustizia civile. La Confederazione non tiene nessuna statistica al riguardo. Qualora vi fossero ripercussioni sulla fattura telefonica, gli interessati possono rivolgersi a ombudscom, l'organo di conciliazione per le telecomunicazioni. Sulla base dell'articolo 12c della legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10), esso è incaricato dalla Confederazione di dirimere le controversie analoghe a quella esposta nell'interrogazione.

Occorre tuttavia ricordare che bambini e ragazzi non possono concludere liberamente contratti di questo tipo. I minorenni capaci di discernimento non possono obbligarsi coi loro atti senza il consenso del loro legale rappresentante (art. 19 cpv. 1 CC). Senza questo consenso i negozi giuridici da essi conclusi sono nulli. Vi è solo un'eccezione relativa alle "piccole incombenze della vita quotidiana" (cfr. art. 19 cpv. 2 CC della versione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013; RU 2011 725). Se una conversazione telefonica genera ingenti costi, in linea di massima non si può più parlare di una piccola incombenza della vita quotidiana. Se i bambini sono incapaci di discernimento i contratti in questione sono ad ogni modo nulli (art.18 CC). Non vi è alcun obbligo contrattuale. In questi casi i genitori possono appellarsi al fatto che le pretese avanzate non sussistono. Sta all'operatore provare la legittimità della pretesa.

Per i servizi di telecomunicazione e i servizi a valore aggiunto (la cui particolarità è di essere inclusi nella fattura telefonica) l'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1), in particolare agli articoli 35 a 50, prevede una serie di disposizioni di protezione. Per i servizi a valore aggiunto sono previsti limiti massimi di prezzo, la possibilità di bloccarne l'accesso nonché regole sulla sede sociale del fornitore, sulla fatturazione e sull'interruzione del collegamento telefonico da parte del fornitore. Con effetto al 1° marzo 2012, il Consiglio federale ha inoltre inasprito gli obblighi del fornitore per quanto riguarda i controlli sull'età al momento della sottoscrizione dell'abbonamento o dell'acquisto di un telefonino (RU 2012 367). Gli obblighi sull'indicazione dei prezzi e i meccanismi di conferma sono disciplinati agli articoli 11a, 11b e 13a dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (RS 942.211).

La Confederazione offre una serie di consigli di prevenzione in relazione all'utilizzo dei media digitali (Internet, apparecchi mobili, giochi al computer, ecc.). Sul sito www.giovaniemedia.ch, genitori, insegnanti ed educatori trovano le principali informazioni relative alle opportunità e ai rischi dei media digitali nonché una panoramica delle offerte di informazione, formazione e consulenza disponibili in Svizzera (www.giovaniemedia.ch). Attraverso il programma nazionale "Giovani e media", che si sviluppa tra il 2011 e il 2015, la Confederazione persegue l'attuazione di ulteriori misure volte a promuovere le competenze mediali dei bambini, dei giovani e dei loro educatori.

La responsabilità dei detentori dell'autorità parentale per quanto riguarda l'utilizzo del telefonino da parte di bambini e ragazzi resta comunque imprescindibile. I summenzionati consigli in materia di prevenzione costituiscono degli strumenti d'applicazione nei rapporti con i minori a loro carico.

Risposta del Consiglio federale.