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12.1054 · Interrogazione · 2012-06-12

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

La risposta all'interpellanza Donzé 09.3841 assicurava che l'ambasciata di Svizzera a Khartum/Sudan non disponeva di personale a sufficienza per poter svolgere le audizioni dei richiedenti l'asilo "unicamente" dal mese di dicembre 2008 al mese di luglio 2009. Tuttavia, in base alla mail del 23 marzo 2010 indirizzata all'Ufficio federale della migrazione, la rappresentanza svizzera a Khartum non era più in grado di svolgere le audizioni poiché il Parlamento, rispettivamente il DFAE, non stanziano i mezzi necessari alla messa in atto di questo dovere d'ufficio. La misura tocca in particolare i profughi eritrei.

Secondo Freedom House la dittatura militare dell'Eritrea detiene dal 2001 il nefasto primato di inosservanza dei diritti politici e delle libertà civili; a causa delle continue tensioni con l'Etiopia la maggior parte degli uomini e delle donne fisicamente abili sono in servizio militare o nazionale a tempo indeterminato. Torture, incarcerazioni sommarie in condizioni di estrema precarietà e addirittura esecuzioni extragiudiziali sono all'ordine del giorno (cfr. rapporto annuale 2012 di Amnesty international e Freedom House e rapporto sui diritti umani 2012 del Dipartimento degli esteri statunitense). Il Sudan permette all'esercito eritreo di prelevare profughi dal Paese e condurli in Eritrea; nel solo mese di ottobre 2011 il numero ha superato le 300 unità, il che equivale al 10 per cento della stima degli sfollati mensili.

Le autorità accertanti svizzere rifiutano l'entrata in Svizzera alle richiedenti l'asilo eritree i cui mariti hanno già ottenuto asilo in Svizzera, addirittura se l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha riconosciuto a queste donne la qualifica di perseguitate politiche. Lo stesso dicasi per i perseguitati riconosciuti eritrei provenienti dal Sudan, cui viene negata l'entrata in Svizzera sebbene abbiano fratelli o sorelle con diritto d'asilo nel nostro Paese. D'altro canto, stando alle fonti d'informazione ufficialmente accessibili, il Dipartimento degli affari esteri svizzero non si frappone alla prassi corrente dell'ambasciata di Eritrea a Ginevra, che eroga servizi (ad es. il rilascio del passaporto) unicamente contro pagamento di una tassa di guerra equivalente al 2 per cento del reddito annuo o delle prestazioni sociali percepite.

1. Quante richieste sono state presentate mensilmente a Khartum da luglio 2009? Quante audizioni sono state effettuate ogni mese?

2. La Confederazione è disposta a frenare l'applicazione illegale e prematura dell'attuale revisione della legge sull'asilo?

3. Quali passi concreti intende intraprendere ed entro quando?

4. Come vuole reagire alla prassi dell'ambasciata di Eritrea a Ginevra?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Eritrea: domande d'asilo all'estero (senza ricongiungimento familiare) 2009-2012

GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicTotale20095679028126143534138201042433412326037365735297248920119127938727416042826721928934581201302120121531081072192062875611641

Questa statistica riporta le domande d'asilo presentate all'estero da cittadini eritrei. Si deve comunque tener presente che le statistiche ufficiali nell'ambito dell'asilo fanno riferimento alla nazionalità e non alle rappresentanze. Delle domande d'asilo di eritrei presentate all'estero circa il 75 per cento proviene dal Sudan, il 7 per cento dalla Libia, il 5 per cento dall'Etiopia, l'1 per cento dall'Egitto e il 12 per cento è ripartito tra vari Paesi.

Dal luglio 2009 fino al 2012 sono state condotte 18 audizioni a Karthum. Fra queste 6 hanno avuto luogo nel 2009 (una in luglio, agosto e settembre e tre nel mese di ottobre). 12 audizioni sono state infine condotte nel 2010 (nove in gennaio e tre in marzo).

2. L'ambasciata svizzera di Khartum raccoglie tutte le domande d'asilo di cittadini eritrei e le inoltra all'Ufficio federale della migrazione (UFM) per il successivo trattamento. Per motivi di sicurezza o di capacità, nelle numerose rappresentanze svizzere che non sono in grado di svolgere audizioni - fra le quali anche quella di Khartum, la più interessata dalle procedure all'estero - viene effettuata, sulla base del diritto vigente, una procedura scritta ai sensi dell'articolo 20 LAsi in combinato disposto con l'articolo 10 capoversi 1 a 3 OAsi. Il 23 marzo l'UFM ha approvato questa procedura per l'ambasciata di Khartum. La procedura scritta utilizzata si fonda in particolare sulla sentenza del TAF del 14 febbraio 2011 (D-7225/2010). Da queste argomentazioni emerge che non si tratta di un'illecita applicazione anticipata della revisione della legge sull'asilo in atto.

3. Dato che la procedura all'estero presso l'ambasciata di Khartum non è connessa con la revisione della legge sull'asilo, nel caso specifico il DFAE e il DFGP sono tuttavia consapevoli che di norma dovrebbe essere effettuata un'audizione orale. I due dipartimenti hanno quindi avviato lavori (e segnatamente la disposizione di misure nell'ambito dei processi e delle risorse) per evitare situazioni che rendano necessaria una procedura scritta.

4. In generale uno Stato può stabilire condizioni autonome per il rilascio di passaporti o visti, condizioni che devono comunque essere conformi al diritto internazionale. Ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e diplomatiche, nello svolgimento della loro attività le rappresentanze estere in Svizzera sono tenute a osservare le leggi dello Stato accreditatario. Gli uffici preposti dell'amministrazione federale si stanno occupando da tempo di questa tematica riguardante l'Eritrea e stanno coordinando i passi da compiere nel quadro dell'ordinamento giuridico svizzero.

Risposta del Consiglio federale.