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Discriminazione nei premi dell'assicurazione per i veicoli a motore a causa della nazionalità

12.1071 · Interrogazione · 2012-06-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel settore delle assicurazioni per i veicoli a motore esiste un trattamento diverso a seconda della nazionalità. Il Consiglio federale l'ha sempre motivato con l'entrata in vigore della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 1996. Nella risposta all'interpellanza 07.3125, l'esecutivo ha dichiarato che dai chiarimenti sommari effettuati dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) emerge che ai sensi della Costituzione le tariffe basate su una distinzione fra nazionalità non costituiscono né una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica, né una discriminazione. Una perizia del professor Bernhard Waldmann giunge tuttavia a una conclusione diversa (Nationalitätsbedingte Erhöhung der Autoversicherungsprämien, 2007).

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

1. Cosa pensa riguardo alla perizia Waldmann che definisce illegale l'applicazione del criterio della nazionalità?

2. Come giudica il fatto che il criterio della nazionalità sia applicato su tutto il territorio anche nella ponderazione del rischio riguardante gruppi demografici per i quali non esistono statistiche affidabili sulla frequenza degli incidenti? Non si tratta di una disparità di trattamento infondata da un punto di vista assicurativo e materiale?

3. Come valuta le conclusioni del professor Waldmann secondo le quali è giustificato limitare la libertà economica dell'assicuratore per proteggere gli assicurati da discriminazioni?

4. È disposto ad esigere trasparenza affinché per la persona assicurata sia chiaro se e in che misura la provenienza nazionale è stata compresa nel calcolo del premio?

5. Con la determinazione di classi del rischio legate all'appartenenza a una determinata nazionalità degli assicurati non si mantengono o addirittura acuiscono stereotipi sociali e prevenzioni discriminatorie?

6. Le diverse nazionalità non devono essere trattate in modo identico in tutti i rami dell'assicurazione?

7. A quanto ammonta la differenza tra i premi delle assicurazioni di responsabilità civile per veicoli a motore dei maggiori assicuratori per le nazionalità più rappresentate? Quale importo è ritenuto giustificato dal Consiglio federale?

8. Per quale motivo nel settore della responsabilità civile per veicoli a motore non si ripristina una tariffa unica fissata per legge per tutti gli assicurati come è stato fatto fino al 1995? Non si contribuirebbe in questo modo a impedire discriminazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la dottrina e la prassi dominanti le differenziazioni legate alla nazionalità non rappresentano di per sé una forma di discriminazione, ma forniscono motivi concreti per un diverso trattamento dei propri cittadini e di quelli stranieri. La nazionalità non è di per sé una ragione oggettiva sufficiente per poter giustificare un diverso trattamento delle persone, ma dovrebbe servire come punto di partenza per operare distinzioni, se queste possono essere giustificate da motivi oggettivi.

L'ex Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) si è interessato di questa problematica e occupato della perizia del professor Waldmann e di quella dell'Ufficio federale di giustizia. Sulla base degli insegnamenti tratti, sono stati definiti i seguenti sette criteri di verifica. Se questi criteri vengono rispettati, il ricorso a criteri tariffari in base alla nazionalità non è ritenuto abusivo:

1. La tariffa deve fondarsi su principi attuariali riconosciuti.

2. A causa della loro nazionalità, stranieri o gruppi di stranieri non possono essere esclusi dall'assicurazione né direttamente né indirettamente.

3. Se si applica il criterio della nazionalità, esso va applicato a tutti gli assicurati.

4. Se l'impresa di assicurazione applica il criterio della nazionalità per la determinazione delle sue tariffe, deve tenere delle statistiche in merito.

5. Per quanto riguarda la tariffazione dell'elemento di rischio legato alla nazionalità vanno prese in considerazione statistiche proprie e generali.

6. La costituzione di gruppi per la tariffazione sulla base del criterio della nazionalità va effettuata in funzione di considerazioni oggettive logiche e che tengano conto dei rischi.

7. La costituzione di gruppi e tariffe deve essere verificata regolarmente e, se del caso, adeguata.

Da quando questi criteri di verifica sono noti, l'allora UFAP e l'attuale FINMA hanno sottoposto a verifica diversi singoli casi. In nessuno di questi casi sono emerse violazioni dei punti di verifica stabiliti e non è quindi stato accertato alcun comportamento abusivo da parte degli assicuratori.

Oltre a ciò, negli anni 2010 e 2011, la FINMA ha verificato mediante una vasta inchiesta il rispetto dei criteri citati presso tutti gli assicuratori di responsabilità civile per i veicoli a motore. Al riguardo non ha potuto essere accertata alcuna violazione. L'inchiesta ha evidenziato inoltre che gli assicuratori sono consapevoli della particolare sensitività dell'elemento tariffale della nazionalità.

1. L'UFAP si è occupato della perizia Waldmann. In seguito sono stati definiti i criteri di verifica tutt'ora validi. Al riguardo, da tale perizia non emergono nuovi elementi. Essa non rappresenta alcun motivo per mettere in discussione la prassi vigente o derogare dalla stessa e per considerare di principio illegale il criterio della nazionalità.

2. La determinazione delle tariffe si fonda sull'osservazione di serie temporali pluriennali (dal momento che in Svizzera le pertinenti tariffe sono disponibili sul mercato dal 1996, esistono serie temporali di almeno 16 anni) e non poggiano solo su statistiche proprie, bensì anche sulla statistica riguardante il mercato globale. Inoltre, esistono metodi statistici e attuariali riconosciuti che permettono di formulare affermazioni importanti anche in relazione a gruppi più piccoli. Pertanto, in questo contesto non si può parlare di una "disparità di trattamento infondata da un punto di vista attuariale e oggettivo".

3. La libertà economica degli assicuratori per quanto riguarda la libertà nella strutturazione dei prodotti e nell'impostazione delle tariffe ha i propri limiti nei comportamenti abusivi nei confronti delle imprese di assicurazione. L'autorità di sorveglianza deve esaminare di volta in volta mediante fattispecie concrete del singolo caso se un assicuratore opera in modo abusivo. Al riguardo, le differenziazioni dei premi, anche nel caso in cui si fondino sulla nazionalità, non sono discriminatorie fintantoché rispettano i citati criteri di verifica.

4. Il mercato delle assicurazioni veicoli a motore è caratterizzato da una forte concorrenza. Questo si traspone in una miriade di modelli tariffari diversi con diversi criteri tariffari, che a loro volta vengono ponderati in modo diverso. La differenziazione delle tariffe in funzione della nazionalità rappresenta quindi solo un elemento tra i tanti e, insieme agli altri elementi, contribuisce a definire l'ammontare dei premi. Il semplice fatto di rendere noto un criterio tariffario è quindi poco eloquente.

5. Il calcolo delle tariffe assicurative mediante i criteri più disparati non si basa su valutazioni, (pre)giudizi e approcci, bensì è il risultato di osservazioni fatte su serie temporali statistiche, relazioni statistiche e calcoli matematici. Il risultato di questi calcoli ha per obiettivo di stabilire per ogni cliente il prezzo che corrisponde alla sua aspettativa di danno ("tariffazione conforme al rischio").

6. Una differenziazione tariffaria diversa in funzione della nazionalità è di principio ammessa in diversi prodotti assicurativi.

7. Per poter garantire in ogni momento la loro solvibilità, gli assicuratori devono calcolare le proprie tariffe applicando metodi statistici-matematici riconosciuti. Conformemente alla prassi vigente in materia di sorveglianza, una differenza elevata di premi sulla base della nazionalità in un caso concreto non costituisce motivo sufficiente per presupporre un atteggiamento abusivo da parte dell'assicuratore. Fintantoché non vi è un sospetto fondato di un comportamento abusivo, l'autorità di sorveglianza competente non esegue alcun rilevamento dei premi a scopi comparativi.

8. La reintroduzione di una tariffa unica fissata per legge comporterebbe in prima linea un sensibile rincaro del premio dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore per la stragrande maggioranza degli assicurati. Inoltre, il ventaglio delle offerte e la relativa libera scelta dei consumatori verrebbero limitati. Con l'attuale libertà in materia di tariffe e di prodotti ogni consumatore può infatti trovare il prodotto assicurativo che corrisponde alle proprie aspettative in fatto di prezzo e prestazione. Infine, si limiterebbe la libertà economica in un ramo assicurativo che si distingue per la sua sensitività dei prezzi e soprattutto per l'intensa concorrenza.

Risposta del Consiglio federale.

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