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12.1089 · Interrogazione · 2012-09-26

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale condivide i pareri secondo cui:

a. le norme dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) in merito all'allevamento e alla detenzione di pesci commestibili sono oltremodo vaghe rispetto alle norme riguardanti altri animali da reddito;

b. tali norme segnatamente non tengono conto dei recenti sviluppi nella piscicoltura svizzera (impianti a ricircolo al chiuso, nuove specie di pesci, volume di produzione);

c. gli organi d'esecuzione, in mancanza di disposizioni concrete nell'OPAn, non sono in grado di valutare se un impianto rispetti le condizioni naturali tipiche della specie e sia conforme agli articoli 3 e 4 OPAn;

d. le lacune menzionate sono fonte di insicurezza per gli investitori i quali, non potendosi basare su disposizioni precise, corrono il rischio di costruire un impianto che in un momento successivo non sarà più a norma in quanto nuove scoperte scientifiche avranno reso necessaria una revisione della legislazione sulla protezione degli animali;

e. spesso per creare norme più precise le conoscenze etologiche non sono sufficienti, soprattutto per quanto riguarda le specie apparse nella piscicoltura relativamente di recente, in quanto finora la ricerca in questo campo non è stata incentivata.

2. Il Consiglio federale è disposto a proporre una modifica dell'articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulla protezione degli animali per far sì che in futuro anche impianti per l'allevamento e l'ingrasso di pesci siano sottoposti a un esame etologico, anche nel caso di un sistema che si costruisce una sola volta come è solito nella piscicoltura?

3. Il Consiglio federale è disposto a far sì che la Confederazione, per assistere il laboratorio di analisi competente, promuova la ricerca etologica nell'ambito del comportamento, dell'allevamento e della detenzione di pesci?

Vista la crescente domanda e la situazione precaria della pesca in acque libere, attualmente l'acquacoltura registra una forte crescita anche in Svizzera. Le aziende che si occupano dell'ingrasso dei pesci producono ogni anno circa 1200 tonnellate di trote, carpe, salmerini, persici reali e tilapie. Inoltre sono noti importanti progetti in locali con impianti a ricircolo chiuso, come pure un grosso impianto di pesci d'acqua salata nel cantone di Lucerna, destinato a una produzione annua di 1500 tonnellate. La piscicoltura svizzera comprende complessivamente circa 10 milioni di animali.

Per ragioni economiche, la pratica più diffusa nell'industria della pesca è la detenzione di massa in sistemi, il che impedisce agli animali di vivere secondo le necessità e i comportamenti tipici della loro specie.

Stellungnahme des Bundesrates

1.a. Il Consiglio federale ritiene che le norme dell'ordinanza sulla protezione animali (OPAn; RS 455.1) in merito alla detenzione di pesci e alla produzione ittica siano comparabili alle norme che disciplinano la detenzione di altri animali da reddito per quanto riguarda sia il campo d'applicazione che la consistenza normativa. Le norme rilevanti si trovano nel capitolo 2 sezione 4 (Allevamento di animali), nel capitolo 4 (Animali selvatici) e nel capitolo 5 (Trattamento professionale degli animali).

b. L'OPAn è applicabile anche ai più recenti sviluppi della piscicoltura. Dato che le differenze biologiche tra le diverse specie di pesci sono notevoli, le esigenze di quelle introdotte di recente nella produzione devono essere accertate di volta in volta. In questo contesto gli organi d'esecuzione cantonali collaborano strettamente con l'Ufficio federale di veterinaria (UFV), che negli scorsi anni ha fornito il suo sostegno nell'ambito di varie procedure d'autorizzazione per impianti di piscicoltura.

c. Gli organi d'esecuzione sono tenuti a osservare le seguenti disposizioni concrete dell'OPAn: i requisiti per la detenzione di animali selvatici (art. 85-88) e per la detenzione professionale di animali selvatici (art. 90-96 nonché art. 101-111) sono validi anche per la piscicoltura. Per la piscicoltura, inoltre, vanno osservati anche gli articoli da 97 a 100. Per pesci come i ciprinidi e i salmonidi, che in Svizzera sono di gran lunga i più prodotti mediante allevamenti professionali, i requisiti minimi in materia di densità e qualità dell'acqua per la detenzione e il trasporto sono indicati nell'appendice 2, tabella 7. Per la piscicoltura sono significative altresì le norme sullo stordimento e la macellazione di pesci (segnatamente gli art. 184 cpv. 1 lett. 1 e 187 cpv. 5).

d. Il Consiglio federale ritiene che nell'ottica attuale le norme vigenti per gli impianti di allevamento ittico siano sufficienti. Inoltre, a norma dell'articolo 8 della legge federale sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455), le costruzioni e installazioni destinate agli animali da reddito autorizzate secondo tale legge possono essere utilizzate almeno per la durata ordinaria d'ammortamento.

e. È vero che non sono molte le conoscenze etologiche in materia di piscicoltura derivanti dalla ricerca.

2. Oltre a dover considerare vari aspetti rilevanti sotto il profilo della protezione degli animali, la valutazione e l'autorizzazione degli impianti di piscicoltura dipendono anche dalla collaborazione tra vari organi cantonali. Il Consiglio federale non ritiene necessario limitare la competenza dei cantoni. Non avrebbe senso, in particolare, disgiungere gli aspetti rilevanti sotto il profilo della protezione degli animali per sottoporli all'esame di un servizio federale.

3. Sulla base dell'articolo 22 LPDA e nei limiti delle sue possibilità finanziarie, l'UFV ha già integrato nel suo programma di promozione della ricerca alcuni progetti rilevanti sotto questo profilo.

Risposta del Consiglio federale.

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