12.1101 · Interrogazione · 2012-09-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Le revisioni dell'AI promuovono considerevolmente l'integrazione dei disabili. Per contro, tengono poco conto delle ripercussioni di una maggiore attività lucrativa su chi necessita quotidianamente di mezzi ausiliari o di prestazioni per poterla esercitare. Gli aventi diritto a prestazioni complementari (PC) ottengono il rimborso di una parte delle spese supplementari tramite le PC. Per questi rimborsi è tuttavia previsto un limite massimo. Nella prassi, ne consegue che gli interessati si ritrovano in una situazione complessivamente peggiore, poiché devono farsi carico personalmente dei costi aggiuntivi.
A questo proposito chiedo al Consiglio federale:
1. È possibile continuare a garantire il rimborso delle spese supplementari dovute alla disabilità tramite le PC anche nel caso in cui venga meno il diritto a queste prestazioni?
2. Perché è previsto un limite massimo per il materiale per l'incontinenza?
3. È possibile obbligare le casse malati ad assumere i costi derivanti dal potenziamento dell'integrazione di persone con disabilità (p. es. sedute di fisioterapia necessarie)?
Stellungnahme des Bundesrates
I provvedimenti d'integrazione hanno lo scopo di ripristinare, migliorare o conservare la capacità al guadagno dei disabili. Devono fare in modo che gli interessati possano provvedere, totalmente o parzialmente, al loro sostentamento.Con il primo pacchetto di misure della 6a revisione AI (revisione 6a), in vigore dal 1° gennaio 2012, sono stati introdotti strumenti supplementari per assistere più assiduamente i disabili non solo durante, ma anche dopo la reintegrazione. Oltre ai provvedimenti esistenti (provvedimenti di reinserimento a tempo indeterminato, provvedimenti professionali, consegna di mezzi ausiliari), un assicurato e il suo datore di lavoro possono beneficiare di consulenza e accompagnamento per un periodo di massimo tre anni dopo la riduzione o la soppressione della rendita.
1. In linea di massima, il diritto a prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC) presuppone il diritto a una rendita AVS/AI. I beneficiari di PC ottengono il rimborso di determinate spese dovute alla malattia e alla disabilità tramite le PC se esse non sono già coperte dall'AI, dall'assicurazione malattie o da un'altra assicurazione. Se, in seguito a una (re)integrazione, una persona perde il diritto alla rendita AI e quindi alle PC, le spese dovute alla malattia e alla disabilità non possono più esserle rimborsate. Indipendentemente da questo, i disabili ricevono comunque i mezzi ausiliari dell'AI, se questi sono necessari per esercitare, conservare o migliorare un'attività lucrativa. I mezzi ausiliari possono essere concessi anche una volta conclusa la reintegrazione oppure dopo la riduzione o la soppressione della rendita AI.
2. I prodotti per incontinenza sono riportati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) e sono rimborsati fino a un importo massimo dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Di norma, l'importo massimo rimborsabile (IMR) stabilito dal Dipartimento federale dell'interno DFI corrisponde a un prezzo medio dei prodotti appropriati disponibili sul mercato. Entro i limiti dell'IMR, l'assicurato può scegliere liberamente un prodotto specifico. Tuttavia, se il prezzo del prodotto scelto supera l'importo massimo indicato nell'elenco, deve farsi carico della differenza.
Dal 1° gennaio 2005 i prodotti assorbenti per incontinenza, elencati nell'EMAp sotto i "Mezzi ausiliari per l'incontinenza" alla posizione 15, sono suddivisi in tre sottogruppi (incontinenza media, forte e totale). Per ciascun sottogruppo è stato inoltre definito un importo massimo rimborsabile all'anno. Lo scopo di questi adeguamenti era semplificare le procedure amministrative e di fatturazione per questi prodotti. Al vantaggio di una fatturazione semplificata si contrappone, però, in singoli casi, lo svantaggio per l'assicurato di dover pagare personalmente i mezzi ausiliari per l'incontinenza, se il limite massimo annuo è stato superato.
3. L'AI si fa carico dei provvedimenti sanitari necessari all'integrazione solo per le persone che non hanno ancora compiuto 20 anni. In seguito alla 5a revisione AI i provvedimenti sanitari per le persone di età superiore sono a carico dell'assicurazione malattie. In linea di massima, l'AOMS assume i costi di tali provvedimenti se questi sono efficaci, appropriati ed economici e forniti da un fornitore di prestazioni riconosciuto. Il fatto che queste prestazioni siano o meno necessarie per l'integrazione professionale delle persone interessate non è più un elemento determinante. Basta quindi che una seduta di fisioterapia necessaria soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre), perché i suoi costi vengano assunti dall'AOMS.
Risposta del Consiglio federale.