Lexipedia

12.1103 · Interrogazione · 2012-09-28

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ha in particolare modificato l'articolo 58 capoverso 4 e 5 dell'ordinanza del 29 settembre 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP; RS 952.03) con effetto al 1° luglio 2012, rendendo segnatamente obbligatorie norme minime che devono essere rispettate nel campo del finanziamento ipotecario in riferimento alla FINMA, la quale considera le corrispondenti direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri quali norme minime. L'obiettivo dichiarato è, da un lato, diminuire la domanda escludendo le persone che non hanno alcuna vocazione a diventare proprietari, con conseguente riequilibrio del meccanismo di costituzione dei prezzi, e, d'altro lato, l'obbligo di ammortizzare il proprio debito in un'ottica prudenziale.

Le norme entrate in vigore il 1° luglio 2012, per altro lodevoli, nella loro formulazione non prevedono nessuna eccezione per gli aumenti dei mutui ipotecari legati ai lavori volti alla conservazione del valore dell'immobile (manutenzione) e ai lavori effettuati per migliorare l'efficienza energetica di un edificio o per ottenere energia a partire da fonti rinnovabili, nonostante le richieste provenienti dagli ambienti bancari.

Il Consiglio federale potrebbe spiegare come mai questa eccezione non è prevista, dal momento che:

1. Non è contraria agli obiettivi perseguiti.

2. Avrebbe permesso di sostenere gli sforzi profusi da Confederazione e cantoni in materia di sviluppo sostenibile.

3. Avrebbe permesso di attenuare gli effetti negativi che le esigenze minime non mancheranno di produrre sul settore della costruzione.

Del resto, esiste una possibilità di lasciare un certo margine di manovra alle banche per questa eventualità?

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinanza sui fondi propri è finalizzata a proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario. All'articolo 1 impone alle banche di disporre di fondi propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e di limitare in modo adeguato i loro rischi. Anche l'articolo 58 dell'ordinanza è finalizzato a questo scopo e - nella formulazione in vigore dal 1° luglio 2012 - impone alle banche una copertura con fondi propri più elevata se, per il finanziamento di mutui ipotecari, esse assumono maggiori rischi accettando, oltre un certo limite, fondi provenienti dal secondo pilastro o rinunciando a un ammortamento adeguato. Un finanziamento che superi i valori soglia rimane comunque possibile, a condizione che l'aumento del rischio possa essere coperto dalla banca mediante un corrispondente aumento di fondi propri. Per quanto sia auspicabile nell'ottica della sostenibilità se il debitore ipotecario risana con il mutuo concesso dalla banca la propria abitazione per renderla più efficiente sotto il profilo energetico, dal punto di vista dei rischi bancari ciò rivestirebbe una certa importanza solo nella misura in cui una variazione di valore fosse legata a un adeguamento dei valori soglia. A tal proposito l'ordinanza sui fondi propri non prevede giustamente alcun incentivo di questo tipo. Confederazione e cantoni forniscono incentivi nell'ambito della politica energetica (ad es. Programma edifici) o della politica fiscale.

Risposta del Consiglio federale.