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12.1110 · Interrogazione · 2012-12-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In occasione dei dibattimenti concernenti l'iniziativa del cantone di Svitto, relativa alla NPC, le Commissioni delle finanze del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale e il governo hanno mostrato comprensione per le richieste del cantone di Svitto. Per questo cantone, la NPC è imprevedibile e proprio in particolare a causa della NPC la stabilità finanziaria del cantone di Svitto è messa in pericolo. Il cantone di Svitto deve pertanto reagire. La comprensione della Berna federale deve essere corroborata da fatti concreti.

In vista della votazione popolare federale del 28 febbraio 2004, il Consiglio federale aveva presentato al popolo svizzero la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni come "opera di solidarietà". Il cantone di Svitto si è dimostrato sin dall'inizio molto solidale, operando finora notevoli versamenti di compensazione. Ora, è lo stesso cantone di Svitto a dipendere dalla solidarietà della Confederazione e degli altri cantoni, principalmente non sotto forma di trasferimenti, bensì sotto forma di comprensione e concessioni nell'ambito dell'attuazione del diritto federale. Secondo l'articolo 47 della Costituzione federale, il Consiglio federale contribuisce a fare in modo "che essi (i cantoni) dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti". A breve, il cantone di Svitto non disporrà più dei mezzi finanziari per attuare il nuovo diritto federale con conseguenze finanziarie per il cantone di Svitto. È pertanto necessario trovare nuove soluzioni. È infatti lecito aspettarsi che nell'ambito della NPC il cantone di Svitto possa beneficiare della stessa solidarietà come tanti altri cantoni.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alla seguente domanda: in adempimento dell'articolo 47 della Costituzione federale è disposto a concedere al cantone di Svitto deroghe e proroghe di termini nell'adempimento del diritto federale e a trattare in modo preferenziale e a finanziare progetti del cantone di Svitto mediante il FAIF, il fondo infrastrutturale e la nuova politica regionale?

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 47 della Costituzione federale menzionato dall'autore dell'interrogazione è stato introdotto nella Costituzione nel 2004, nel quadro della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC). Secondo questo articolo la Confederazione deve salvaguardare l'autonomia dei cantoni, in particolare per quanto concerne l'esecuzione dei loro compiti e la loro organizzazione. La Confederazione è inoltre tenuta a lasciare ai cantoni sufficienti fonti di finanziamento e a contribuire affinché essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti. Di conseguenza la Confederazione deve risparmiare le risorse dei cantoni e deve garantire un'adeguata perequazione finanziaria a livello federale (cfr. anche il messaggio del 14 novembre 2001 concernente la NPC).

Nel quadro della presente richiesta è determinante la precisazione sull'articolo 47 della Costituzione federale riportata nel suddetto messaggio sulla NPC, in base alla quale "è ovvio che i cantoni devono pensare a procurarsi i mezzi finanziari propri sufficienti, sfruttando, ad esempio, in maniera efficace il potenziale esistente". In base all'indice di sfruttamento fiscale più aggiornato attualmente disponibile, ovvero quello dello scorso anno con lo sfruttamento fiscale del potenziale di risorse per il 2013, il cantone di Svitto ha la quota di sfruttamento più bassa. Essa si attesta all'incirca al 13 per cento, ovvero a meno della metà della media di tutti i cantoni, raggiungendo per la prima volta un valore più basso di quello del cantone di Zugo. Lo sfruttamento fiscale può essere utilizzato come misura per calcolare l'onere fiscale medio: il cantone di Svitto presenta quindi l'onere fiscale più basso e sfrutta meno di tutti il potenziale disponibile.

Dati i presupposti, il fatto di venire incontro al cantone di Svitto nell'adempimento del diritto federale e in relazione al FAIF, al fondo infrastrutturale e alla nuova politica regionale, menzionati dall'autore dell'interrogazione, risulterebbe politicamente opinabile, soprattutto nei confronti di cantoni chiaramente più deboli dal punto di vista finanziario. Inoltre, l'assegnazione delle risorse avviene secondo i criteri definiti nella legge e nelle disposizioni di esecuzione (ad es. della politica regionale) oppure nel quadro di progetti concordati a livello nazionale (ad es. il FAIF e il fondo infrastrutturale). Il Consiglio federale non vede quindi né la necessità né le possibilità legali di adattare tali criteri e progetti in maniera preferenziale nei confronti del cantone di Svitto. Altre richieste fatte dal cantone di Svitto, riportate in particolare nella sua iniziativa cantonale, saranno esaminati nel quadro del secondo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria, che è attualmente in fase di elaborazione e sarà presentato all'inizio del 2014.

Risposta del Consiglio federale.