Lexipedia

12.1134 · Interrogazione · 2012-12-14

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

1. Considerando il principio di trasparenza, come motiva il Consiglio federale il fatto che le perizie e i rapporti che fungono da base per una procedura di consultazione non sono resi accessibili?

2. Nell'ambito della revisione in corso della legge federale sulla procedura di consultazione, il Consiglio federale ha intenzione di integrare una disposizione secondo cui tutti gli atti fondanti proposte di revisione devono essere denominati in modo esaustivo e preciso, nonché resi accessibili?

Nella documentazione concernente la procedura di consultazione, la Confederazione motiva le misure proposte rinviando regolarmente a perizie non pubblicate. Recenti esempi in tal senso sono la Strategia energetica 2050, spiegazioni, pagina 136, nota a pié di pagina 99 con la menzione delle due seguenti perizie dell'Ufficio federale di giustizia, entrambe non pubblicate:

- dell'8 agosto 2011, "Verfassungsfragen zum Ausstieg aus der Kernenergie", all'attenzione della CAPTE-S;

- del 16 dicembre 2005 "Verfassungsmässigkeit der vom Nationalrat am 22. September 2005 beschlossenen Zuschläge auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze";

la spiegazioni, pagina 137, nota a pié di pagina 101 con indicazione della seguente perizia dell'Ufficio federale di giustizia:

- del 23 ottobre 1996 concernente le competenze costituzionali della Confederazione nel settore dell'elettricità.

Ai cantoni richiedenti le perizie menzionate, i Servizi del Parlamento hanno risposto che siffatti documenti di commissione sono di natura confidenziale e possono essere resi disponibili soltanto a scopo scientifico e nell'ambito dell'applicazione del diritto. Con applicazione del diritto ai sensi dell'articolo 7 OParl s'intende l'applicazione di singole disposizioni nel quadro di procedimenti pendenti. La documentazione richiesta non può essere trasmessa poiché esula dall'applicazione del diritto.

Operando modifiche legislative sulla base di pareri giuridici che non sono resi accessibili ai destinatari delle procedure di consultazione, la Confederazione limita i diritti di partecipazione di quest'ultimi. Specialmente nel caso di problematiche complesse, gli enti consultati dovrebbero poter conoscere le ragioni per cui la Confederazione propone o respinge una misura riguardante un oggetto in consultazione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sulla consultazione del 18 marzo 2005 (LCo; RS 172.061) prevede che i documenti concernenti la procedura di consultazione siano accessibili al pubblico (art. 9 cpv. 1 LCo). Per questi documenti il legislatore ha voluto assicurare un accesso senza riserve e non vincolato a procedure speciali. In questo ambito, quindi, non si applica la legge sulla trasparenza del 17 dicembre 2004 (art. 9 cpv. 3 LTras; RS 152.3; FF 2004 472, pag. 474 seg.) con le sue prescrizioni in materia di procedura e le sue disposizioni derogatorie. Secondo l'ordinanza sulla consultazione (OCo; RS 172.061.1), la documentazione comprende il progetto, il rapporto esplicativo, le lettere accompagnatorie ai destinatari e l'elenco dei destinatari (art. 7 cpv. 2 OCo).

I documenti menzionati nell'interpellanza non devono quindi imperativamente essere resi accessibili al pubblico. In base alla legge sulla trasparenza l'accesso a questi documenti può però essere richiesto alle autorità competenti (art. 6 LTras).

In linea di massima sottostanno alla legge sulla trasparenza tutti i documenti elaborati o ricevuti dall'amministrazione. La LTras si applica segnatamente all'amministrazione federale e ai Servizi del Parlamento ma non alle Camere federali e alle sue commissioni (art. 2 cpv. 1 LTras), le cui deliberazioni e i cui verbali sono invece confidenziali (art. 47 LParl; RS 171.10; art. 7 e 8 OParl; RS 171.115). Secondo la prassi vigente anche i documenti elaborati dall'amministrazione in base a un mandato commissionale sottostanno a queste disposizioni in materia di confidenzialità.

Tuttavia i documenti che assumono un'importanza fondamentale per l'elaborazione di un avamprogetto sottoposto a consultazione devono di regola essere resi accessibili in modo proattivo dai servizi responsabili della consultazione. Questa regola si fonda sul compito di informare stabilito dall'articolo 10 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (RS 172.010) e segnatamente sull'articolo 19 dell'ordinanza sulla LTras (RS 152.31), secondo cui i documenti importanti devono essere pubblicati il più presto possibile in Internet. Il Consiglio federale ritiene che questo principio debba valere anche per le perizie elaborate in base a mandati attribuiti da commissioni parlamentari.

2. L'avamprogetto di modifica della OCo attualmente in consultazione non prevede di estendere l'obbligo di pubblicità a tutte le basi decisionali. L'emanazione di un esteso obbligo di pubblicazione delle basi decisionali solleverebbe numerosi interrogativi in materia di interpretazione e delimitazione nell'ambito della sua concreta applicazione. Secondo il Consiglio federale le disposizioni attuali consentono un accesso adeguato e sufficiente ai documenti concernenti la procedura di consultazione e ad altri documenti. Esso reputa però che in futuro occorrerà rafforzare ulteriormente la pubblicazione di documenti in questo ambito. Per quanto concerne le perizie chieste dalle commissioni parlamentari, prima di pubblicare un avamprogetto pronto per la consultazione che cita determinate perizie l'amministrazione dovrebbe chiedere per tempo alla commissione competente di approvare la pubblicazione dei testi in questione.

Risposta del Consiglio federale.