12.3011 · Mozione · 2012-02-02
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale un disegno di legge che preveda per il sanzionamento dei contravventeri al codice stradale un'autorità unica.
Begründung
Attualmente, chi viola gravemente le norme della circolazione mettendo in pericolo terzi è punito, da un lato, dal tribunale penale del luogo del reato con una multa, una pena pecuniaria o una pena detentiva, dall'altro, dall'autorità amministrativa del luogo di domicilio - nella maggior parte dei cantoni, il servizio della circolazione - con una revoca temporanea della licenza di condurre. Il sanzionamento da parte di due autorità distinte, ciascuna delle quali preleva un proprio emolumento per l'evasione della pratica, sono per la popolazione incomprensibili. Per questo motivo, in futuro, tutte le sanzioni applicabili nell'ambito della circolazione stradale dovranno essere pronunciate dall'autorità del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Fanno eccezione i provvedimenti cautelativi, in particolare le revoche a tempo indeterminato della licenza di condurre per mancanza di idoneità alla guida. Questi dovranno essere ordinati, come finora, dall'autorità amministrativa del cantone di domicilio.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Attualmente, in caso di reati nell'ambito della circolazione stradale, compete al tribunale penale infliggere multe, pene pecuniarie o pene detentive e all'autorità amministrativa disporre la revoca della licenza di condurre. Una modifica della procedura attuale è stata già due volte oggetto di discussione negli anni passati.
- Nel quadro della revisione totale della parte generale del Codice penale si era discussa la possibilità di ampliare il catalogo di misure dei tribunali penali introducendo il "divieto di circolare". Il progetto è fallito perché non erano chiari i vantaggi che ne sarebbero derivati alle autorità coinvolte e si prevedevano perfino maggiori oneri. In effetti, non tutte le misure amministrative avrebbero potuto essere trasferite ai tribunali penali, ma solo quelle a carattere punitivo, ossia la revoca della licenza di condurre e gli ammonimenti. Tutte le altre misure avrebbero dovuto continuare a essere disposte dall'autorità amministrativa specializzata, per cui sarebbero sorte nuove interfacce tra i tribunali penali e le autorità amministrative. In contrapposizione a tutto ciò, i vantaggi di cui avrebbero goduto i contravventori sono stati ritenuti minimi.
- Nel quadro di Via sicura è stata proposta la creazione di tribunali specializzati che potessero disporre, in quanto unica autorità competente, tutte le pene, misure e sanzioni. Questa proposta è stata criticata dai cantoni che l'hanno giudicata un'intromissione troppo pesante nella loro autonomia organizzativa e di conseguenza vi si sono opposti nella procedura di consultazione. Non volendo introdurre uno strumento contro la volontà dei cantoni, il Consiglio federale ha rinunciato al progetto.
Essendo le premesse rimaste invariate, il Consiglio federale è dell'avviso che ci si debba attenere alla procedura attuale.
Infine, nella sentenza 1C_105/2011 del 26 settembre 2011 anche il Tribunale federale ha confermato che, in relazione a reati nell'ambito della circolazione stradale, l'esistenza di una procedura sia penale sia amministrativa non viola il principio "ne bis in idem" - ovvero il divieto di punire due volte lo stesso reato - ed è conforme alla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.