Protezione dei titoli rilasciati al termine dei cicli di formazione formali, compresi i master di perfezionamento presso le SUP
12.3019 · Postulato · 2012-02-24
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare, nel quadro dell'attuazione della nuova LPSU, un rapporto concernente la creazione delle basi legali necessarie per garantire in modo coerente, anche in futuro, il riconoscimento federale e la protezione dei titoli nei cicli di formazione formali in generale nonché la protezione dei titoli conseguiti al termine dei master di perfezionamento presso le SUP.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente alla nuova legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nuovo organo comune della Confederazione e dei cantoni che si riunisce in qualità di Consiglio delle scuole universitarie, può emanare, in base alla Convenzione sulla cooperazione tra Confederazione e cantoni, prescrizioni sulla denominazione uniforme dei titoli di studio e sul riconoscimento dei diplomi (art. 12 cpv. 3 lett. a n. 1 e 3 LPSU). I titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla presente legge conformemente all'articolo 62 capoverso 2 LPSU sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili. Analogamente, per esempio, la legge sui PF disciplina la protezione dei titoli conseguiti dai diplomati ai Politecnici federali (art. 38 legge sui PF). Nei cantoni, normalmente, la protezione dei rispettivi titoli di studio universitari è disciplinata dagli atti normativi in materia di scuole universitarie. Nel quadro dell'attuazione comune della nuova LPSU da parte della Confederazione e dei cantoni, in particolare nella preparazione degli atti normativi del Consiglio delle scuole universitarie concernenti il riconoscimento dei diplomi, il Consiglio federale sarà in grado di rispondere alle domande degli autori del postulato in merito al disciplinamento del riconoscimento dei cicli di formazione formali previsti dalle scuole universitarie che sottostanno alla LPSU.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.