12.3021 · Mozione · 2012-02-27
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di imporre alle reti del servizio pubblico la pubblicazione dei volti degli autori d'infrazioni gravi ricercati dalla polizia che sono stati fotografati o filmati in flagranza di reato nonché di proporre eventuali modifiche legali necessarie.
Begründung
Il 16 gennaio 2012, la filiale UBS di Delémont è stata rapinata da un soggetto armato. Questa persona ha agito a viso scoperto permettendo alla telecamera di sorveglianza della banca di riprendere immagini dettagliate dell'individuo. I media hanno rapidamente diffuso l'informazione e la maggior parte di essi anche la foto del criminale.
La sera stessa, la Télévision suisse romande (TSR) ha commentato la rapina presentando le immagini del rapinatore, ma oscurandone il volto per renderlo irriconoscibile. Mentre la polizia cerca l'individuo armato che ha commesso il reato e la popolazione dovrebbe avere il diritto di conoscere l'identità dell'autore della rapina per aiutare la polizia o perlomeno difendersi, la nostra televisione di servizio pubblico protegge un criminale mascherandone il viso.
A posteriori la TSR ha risposto di aver applicato il principio della presunta innocenza - il che stupisce, trattandosi di un individuo fotografato dalle telecamere di sicurezza della banca con in mano una pistola e del denaro rubato - e di rendere pubbliche solo le immagini di individui pericolosi. Un uomo armato che ha appena svaligiato una banca non è dunque considerato pericoloso.
Si tratta di guardare al futuro e di non ripetere un tale errore che potrebbe avere conseguenze drammatiche. A tal fine, bisogna obbligare le reti del servizio pubblico a diffondere i volti delle persone pericolose ricercate dalla polizia in seguito a un'infrazione grave (rapina, omicidio, presa di ostaggi, ecc.) se sono state filmate o fotografate in flagranza di reato.
La questione della protezione dei dati e quella della presunta innocenza non devono costituire un rifugio per i criminali e, se una persona è ricercata dalla polizia, sembra evidente che il suo volto debba essere diffuso e, possibilmente, su vasta scala. Se la legislazione attuale pone problema, si tratta di adeguarla affinché in futuro prevalga il buon senso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore della mozione chiede che il Consiglio federale obblighi le emittenti titolari di un contratto di prestazioni per la fornitura del servizio pubblico a pubblicare i volti dei presunti responsabili di crimini gravi, se questi ultimi sono stati fotografati o filmati in flagranza di reato e vengono ricercati dalla polizia. Servirsi dei mezzi di comunicazione per la ricerca di delinquenti non è affatto evidente e necessita di un'attenta valutazione che consideri gli interessi pubblici, l'autonomia dei media e i diritti della personalità dei soggetti direttamente interessati.
In linea di principio le emittenti televisive svizzere sono obbligate a inserire immediatamente nei loro programmi i comunicati urgenti della polizia indispensabili per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza delle persone, come pure i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare (art. 8 cpv. 1 lett. a della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione, LRTV; RS 784.40).
Questa eventualità può verificarsi se la polizia ricerca un indiziato armato, che rappresenta un pericolo pubblico, ed emana l'avviso di ricerca come comunicato urgente. La scelta di adottare questa procedura o meno spetta alla polizia e dipende dalle circostanze concrete del singolo caso (art. 74 cpv. 1 del Codice di procedura penale; RS 312.0). Le emittenti interessate sono tenute a diffondere l'ordine di ricerca senza indugio, senza modifiche e gratuitamente (art. 9 cpv. 4 dell'ordinanza sulla radiotelevisione; RS 784.401). Le emittenti non hanno alcuna responsabilità editoriale per comunicati urgenti ordinati dalla polizia.
In base alla regolamentazione vigente le emittenti televisive però non sono obbligate a trasmettere ogni singolo avviso pubblico di ricerca emanato dalla polizia. L'obbligo si limita unicamente ai casi, segnalati dalle autorità, di minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici oppure per la sicurezza delle persone, come pure ai comunicati d'allarme ufficiali e alle istruzioni sul comportamento da adottare.
L'autore della mozione presenta un caso il cui rischio connesso non è stato ritenuto dalla polizia abbastanza elevato per diffondere un comunicato urgente e con obbligo di pubblicazione. La scelta di informare, e con quale modalità, sulla ricerca dell'indiziato rientra allora nel margine di decisione editoriale. Come le autorità incaricate della ricerca, anche i giornalisti devono rispettare la presunzione d'innocenza: anche chi è sospettato di un crimine, è considerato innocente fino al giudizio definitivo e deve pertanto essere trattato come tale. Per questi motivi la TSR ha rinunciato in questo caso concreto alla pubblicazione delle immagini identificative.
Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione attualmente in vigore sia adeguata e corretta. Se le disposizioni dell'articolo 8 LRTV fossero estese alla ricerca di tutte le persone indiziate di reati gravi, le emittenti televisive dovrebbero inserire obbligatoriamente ogni singola ricerca della polizia nei loro programmi, anche se la persona in questione non costituisce un pericolo, come nel caso dei reati economici. Un provvedimento che risulterebbe senza dubbio eccessivo. Il semplice interesse di assicurare un presunto delinquente alla giustizia non è sufficiente a giustificare l'invasività di un simile intervento, legato all'obbligo di diffusione, a fronte dell'autonomia nella concezione dei programmi delle emittenti televisive, quale è sancita dalla Costituzione (art. 93 cpv. 3 della Costituzione federale; RS 101).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.