12.3025 · Mozione · 2012-02-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una proposta che miri a completare l'articolo 161 del Codice penale al fine di includere nella fattispecie dello sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali anche il comportamento di chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale nell'ambito di operazioni di cambio di divise sfruttando la conoscenza di fatti confidenziali, così come del terzo che approfitta di tali informazioni.
Begründung
La messa in discussione del ruolo del presidente della Banca nazionale svizzera, la cui consorte ha acquisito una somma considerevole di dollari statunitensi poco prima dell'introduzione del tasso minimo di cambio tra il franco svizzero e l'euro, ha evidenziato una lacuna del nostro Codice penale, a prescindere dalle circostanze del caso in questione.
Quando il vantaggio patrimoniale risulta da operazioni legate al mercato borsistico, il diritto vigente persegue in effetti tanto chi svela fatti confidenziali, quanto chi ne approfitta. Secondo il principio generale di diritto penale nulla poena sine lege, non è però possibile estendere gli effetti della legge alle operazioni effettuate sul mercato dei cambi di divise sulla base della mera interpretazione dell'articolo 161 del Codice penale.
Il silenzio del legislatore in merito all'utilizzazione di informazioni confidenziali al fine di ottenere vantaggi patrimoniali per mezzo di operazioni di cambio non significa ovviamente che egli intenda escludere il perseguimento penale di questo tipo di comportamento, poiché l'articolo 161 CP non protegge solo le società con titoli quotati in borsa, ma pure la trasparenza e l'affidabilità del mercato borsistico e finanziario in generale.
Dovrebbe quindi essere perseguito a fortiori colui che, approfittando di informazioni confidenziali derivanti dalla sua funzione in seno a un'istituzione di diritto pubblico o privato e incaricato di compiti di diritto pubblico, interviene o favorisce un intervento sul mercato delle divise traendo un vantaggio per sé o per altri, poiché in tal caso la politica monetaria del Paese è utilizzata a fini personali.
Ribadiamo che questa lacuna deve essere colmata, non perché qualcuno avrebbe dovuto essere perseguito se la legislazione penale avesse contemplato questa ipotesi, ma al fine di evitare, nel caso in cui essa si dovesse realizzare, che gli autori di un tale comportamento possano sfuggire al perseguimento penale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La fattispecie che vieta le operazioni insider (art. 161 CP) tutela la parità di trattamento nei confronti dei singoli investitori sui mercati borsistici regolamentati e sorvegliati, garantendo in tal modo anche la funzionalità di questi mercati. I beni giuridici protetti dall'articolo 161 CP coincidono con gli obiettivi della legge sulle borse (cfr. art. 1 LBVM). Lo sfruttamento di informazioni insider dovrà pertanto essere tolto dal Codice penale, unitamente al reato di manipolazione dei corsi (art. 161bis CP), e trasposto nella LBVM nell'ambito della revisione in corso di quest'ultima legge (FF 2011 6109; cfr. art. 40 D-LBVM). Oltre a consentire il disciplinamento di tutti i reati in materia di borse in un unico atto normativo tematicamente pertinente, la modifica permetterà anche di far capo alle definizioni contemplate dalla legge sulle borse.
I beni giuridici tutelati dalla legge sulle borse e dal divieto delle operazioni insider, ossia la parità di trattamento tra investitori sui mercati borsistici e la funzionalità di tali mercati, non possono essere compromessi dalle operazioni sul mercato delle divise: le divise non sono considerate valori mobiliari e non sono trattate sulle borse svizzere. Lo sfruttamento di informazioni confidenziali rilevanti sul corso dei cambi non può pertanto rientrare né nell'articolo 161 CP, né nell'articolo 40 D-LBVM.
Ci si chiede se occorra introdurre nel Codice penale una fattispecie che sanzioni lo sfruttamento di informazioni confidenziali rilevanti sul corso dei cambi per le operazioni in divise. Una fattispecie di questo tipo corrisponderebbe a una norma generale che tutela i vincoli di fiducia, proposta già esaminata e quindi bocciata nell'ambito del messaggio del 24 aprile 1991 (FF 1991 797) concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti). La proposta era stata bocciata in particolare con l'argomento che la vigente tutela penale era sufficiente e che una simile norma di carattere generale avrebbe eccessivamente esteso la nozione di fiducia della popolazione in quanto bene giuridico (FF 1991 797 867 seg.). A tutt'oggi, la valutazione di allora non è mutata. In particolare occorre sottolineare che la cerchia di persone in grado di accedere a informazioni rilevanti sul corso dei cambi è molto ristretta. Queste persone soggiacciono di principio al segreto d'ufficio o al segreto professionale e in caso di divulgazione non autorizzata di tali informazioni sono perseguibili. Se sfruttano il segreto, commettono di regola una violazione del dovere di fedeltà previsto dal diritto civile o dal diritto amministrativo. Esistono dunque sufficienti possibilità di punire questi atti.
Il Consiglio federale è pertanto contrario alla creazione di una fattispecie in tal senso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.