Impedire l'abuso di informazioni confidenziali nella BNS, nelle aziende autonome della Confederazione e nell'amministrazione federale
12.3037 · Interpellanza urgente · 2012-02-29
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In relazione alle dimissioni di Philipp Hildebrand dalla direzione generale della BNS, si pongono diverse questioni per impedire l'utilizzo, anche solo presunto, di informazioni confidenziali acquisite sul posto di lavoro a scopi personali di lucro:
1. il Consiglio federale ritiene ragionevole che le restrizioni riguardanti le operazioni per conto proprio non siano estese ai familiari che vivono in comunione domestica?
2. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale regolamento del Consiglio di banca corrisponda agli standard dell'UE, degli Stati Uniti o del Giappone? In quali campi altri Paesi o l'UE applicano disposizioni più severe?
3. Al fine di evitare l'insorgenza di casi, anche solo presunti, di abuso di informazioni confidenziali, il Consiglio federale ritiene che potrebbe essere necessario disciplinare i limiti delle operazioni per conto proprio anche nelle aziende autonome della Confederazione e/o nell'amministrazione federale? In quali ambiti ritiene prioritario intervenire?
4. Secondo il Consiglio federale, per quali motivi al momento dell'introduzione della fattispecie penale dello sfruttamento della conoscenza di informazioni confidenziali nel CP non sono state comprese le operazioni di cambio? Ritiene opportuno colmare tale lacuna?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il Consiglio di banca sta attualmente sottoponendo a verifica il regolamento di organizzazione della BNS e altre prescrizioni interne. In particolare intende esaminare le disposizioni relative al rispetto delle regole interne e al governo d'impresa (comprese le regole sulle operazioni con strumenti finanziari effettuate per conto proprio). I risultati di tale verifica sono attesi entro la fine del primo semestre del 2012. Nell'ambito della procedura di approvazione del regolamento di organizzazione della BNS, il Consiglio federale veglierà affinché vengano introdotte tutte le disposizioni necessarie al fine di rendere l'organizzazione della BNS più efficiente.
3. Con decisione del 25 gennaio 2012 il Consiglio federale ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale, sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale), con il compito di analizzare le attuali regole deontologiche intese a impedire l'abuso di informazioni confidenziali nell'amministrazione federale e di elaborare se del caso proposte per una regolamentazione unitaria. Le proposte concrete sono attese entro l'autunno del 2012.
4. La vigente fattispecie penale dello sfruttamento della conoscenza di informazioni confidenziali (art. 161 CP) si riferisce unicamente a fatti confidenziali che, se divulgati, eserciterebbero verosimilmente un influsso notevole sul corso di azioni o altri titoli specifici. Con il messaggio del 31 agosto 2011 concernente la modifica della legge sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) si intende inasprire la fattispecie penale in questione. In particolare, quale novità, dovrebbero essere contemplate le informazioni rilevanti per i corsi in relazione a tutti i titoli negoziati sulle borse svizzere. Al contrario dei derivati su valute standardizzati, le mere valute non rientrano nel concetto di "titoli" e, anche nella nuova normativa, rimangono escluse dalla fattispecie penale dello sfruttamento di informazioni confidenziali. Un'estensione della fattispecie alle operazioni di cambio non è infatti opportuna, in quanto di regola riguardo alle valute non esistono informazioni rilevanti per i corsi. Al pari della direzione generale della BNS, le persone che possono disporre delle relative informazioni soggiacciono al segreto d'ufficio e sottostanno alle relative disposizioni penali.
Risposta del Consiglio federale.