12.3045 · Mozione · 2012-02-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare la legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) in modo che:
1. gli esercenti degli aeroporti siano tenuti a rispettare obiettivi di riduzione per quanto concerne le emissioni foniche e di sostanze nocive;
2. gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni siano regolarmente adeguati di pari passo col progresso tecnologico;
3. nell'ambito della sorveglianza delle tasse d'aerodromo di cui all'articolo 39 LNA si possa procedere agli adeguamenti.
Begründung
Il progresso tecnologico nel settore dell'aviazione crea opportunità tali da contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi climatici e al miglioramento della qualità di vita negli insediamenti nelle regioni attorno a un aeroporto. L'articolo 10 capoverso 2 della Costituzione federale garantisce agli individui anche il diritto all'integrità fisica e psichica. Ciò significa che il legislatore è tenuto a prevenire o ridurre le emissioni in base alle possibilità tecniche attuali e alle restrizioni accettabili. Affinché tutti gli elementi del progresso tecnologico possano essere sfruttati in modo opportuno, per le emissioni foniche e di sostanze nocive degli impianti aeroportuali e degli aeromobili occorre definire obiettivi di riduzione vincolanti adattabili regolarmente. In questo ambito la legislazione presenta lacune.
Il consenso da parte della popolazione che vive attorno agli aeroporti nazionali subendo l'inquinamento fonico e di sostanze nocive sarà tanto più grande quanto maggiori saranno i possibili miglioramenti indotti dal progresso tecnologico.
Gli esercenti degli aeroporti saranno esonerati da richieste di indennizzo e, in virtù delle disposizioni di legge, potranno obbligare i responsabili delle emissioni a impiegare impianti e velivoli moderni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 73 della Costituzione federale impone alla Confederazione di agire secondo i dettami dello sviluppo sostenibile. Il principio dello sviluppo sostenibile è anche un pilastro importante del rapporto del Consiglio federale sulla politica aeronautica della Svizzera 2004 (FF 2005 1599 s.). I risultati di uno studio sullo sviluppo sostenibile della navigazione aerea, condotto nel 2008 da alcuni uffici dell'amministrazione federale, dimostrano che l'inquinamento prodotto dall'aviazione è diminuito rispetto ai valori emersi in precedenti analisi. L'esposizione al rumore del traffico aereo nelle aree circostanti gli aeroporti nazionali e gli effetti negativi dell'aviazione sul clima sono risultati essere i principali problemi. Rispetto al 2000, i valori attuali dell'inquinamento fonico prodotto dall'aeroporto di Zurigo indicano un netto calo mentre quelli relativi allo scalo ginevrino sono rimasti invariati. Per quanto riguarda i restanti aerodromi civili svizzeri, i valori limite d'esposizione al rumore sono stati superati soltanto in pochissimi edifici. Le statistiche (UST/UFAC, 2010) indicano che le emissioni di CO2 causate dal traffico aereo svizzero si situano attualmente a circa il 15 per cento al di sotto del livello massimo raggiunto nel 2000.
Proprio in Svizzera, l'aviazione ha un orientamento internazionale. Nel 2011, sugli aerodromi svizzeri si sono contati all'incirca 440 000 voli di linea e charter, per un totale di 42 milioni di passeggeri trasportati. Negli aeroporti di Ginevra e di Zurigo, il traffico aereo internazionale ha superato il 97 per cento, nell'aeroporto di Basilea-Mulhouse il 98 per cento. La riduzione efficace dell'inquinamento fonico e delle sostanze nocive è un obiettivo che solo parzialmente può essere raggiunto con misure nazionali o locali. Per questo, da anni, la Svizzera si adopera a livello internazionale per limitare gli effetti dell'aviazione sull'ambiente. Nell'ambito della revisione della legge sul CO2 è prevista l'integrazione dell'aviazione nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) della Svizzera che dovrà essere collegato con l'ETS dell'Unione europea. In questo modo, di fatto, si raggiungerebbe un tetto per le emissioni di CO2 prodotte dall'aviazione svizzera corrispondente al livello degli anni compresi dal 2004 al 2006. Il momento e la modalità dell'inclusione dell'aviazione nel sistema ETS dipendono invece essenzialmente dall'andamento dei negoziati con l'UE. Se la partecipazione svizzera non dovesse concretizzarsi, il Consiglio federale valuterà misure equivalenti per l'aviazione (messaggio concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012, FF 2009, p. 6509).
1. Già oggi, l'esercizio di un aerodromo sottostà in Svizzera a numerose prescrizioni e procedure di diritto dell'ambiente. Ad esempio, l'autorizzazione degli impianti aeroportuali e del relativo esercizio è subordinata all'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA). In caso di progetti per i quali l'EIA non è obbligatorio, è necessario dimostrare che le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente sono state rispettate. Nell'ambito della procedura di autorizzazione ordinaria, l'esercente di un aerodromo deve già oggi, se necessario, rispettare specifiche condizioni ai fini della tutela dell'ambiente. Ad esempio, nell'ambito dell'approvazione della quinta tappa di costruzione, all'aeroporto di Zurigo è stato imposto un limite massimo di emissioni di ossido di azoto sul quale deve periodicamente presentare un rapporto.
2. Fondamentalmente, la riduzione dell'inquinamento fonico e delle sostanze nocive (a parità di volume di traffico) avviene attraverso l'impiego di aeromobili più silenziosi, efficienti e corrispondenti allo stato più recente della tecnica. Un'evoluzione nella direzione auspicata è resa possibile già oggi mediante un adeguamento regolare, da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, delle prescrizioni sull'ammissione di aeromobili allo stato della tecnica come pure con la definizione delle tasse aeroportuali commisurate alle emissioni di rumore e di sostanze nocive, sottoposte a verifica periodica.
3. La legislazione aeronautica vigente obbliga l'esercente d'aerodromo a fissare le tasse tenendo conto delle diverse emissioni foniche e di sostanze nocive degli aeromobili (art. 39 LNA). Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha la competenza di disciplinare i dettagli (art. 32 dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica). Già oggi, gli aeroporti prelevano le tasse sulla base delle emissioni degli aeromobili.
Considerato quanto suesposto, risulta che le richieste dell'autore della mozione sono già soddisfatte con la legislazione vigente e la prassi in uso presso le autorità di vigilanza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.