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12.3047 · Mozione · 2012-02-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione in materia di protezione delle acque in modo tale da autorizzare deroghe alla larghezza minima dello spazio riservato alle acque, al fine di tener meglio conto di interessi quali la protezione delle superfici agricole utili. Devono inoltre essere tenuti maggiormente in considerazione la ripartizione dei fondi, la delimitazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture e i diritti di proprietà dei proprietari fondiari.

Begründung

Gli articoli 36a segg. della legge sulla protezione delle acque (LPAc) e gli articoli 41a segg. dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) sono in vigore rispettivamente dal 1° gennaio e dal 1° giugno 2011. Tali legislazioni fissano in modo vincolante le larghezze minime dello spazio riservato alle acque e definiscono in modo molto restrittivo l'utilizzo e la gestione delle superfici. La pratica dimostra che l'attuazione di dette disposizioni ha ripercussioni insostenibili e che allo stato attuale esse non sono realizzabili. Secondo dette disposizioni, lo spazio riservato alle acque deve essere delimitato in base alle indicazioni in metri ivi definite. La legislazione non prende in considerazione le esigenze effettive dei corsi d'acqua. È sulla base di queste ultime e delle carte dei pericoli pubblicate che dovrebbe invece essere delimitato lo spazio riservato alle acque. Inoltre i terreni in zona edificabile vengono resi inedificabili, il che si contrappone a un utilizzo parsimonioso del suolo. Allo stesso modo, al di fuori delle zone edificabili i terreni situati nello spazio riservato alle acque sono sottratti alle superfici per l'avvicendamento delle colture (art. 36a cpv. 3 LPAc), causando la perdita di migliaia di ettari di terreno coltivabile di qualità. Infine, per i proprietari fondiari la delimitazione di uno spazio riservato alle acque corrisponde a un'espropriazione.

Da quanto esposto risulta che queste nuove disposizioni non rispettano né il principio di una gestione economica del suolo, né la certezza del diritto. La legislazione attualmente in vigore deve pertanto essere modificata quanto prima. Occorre elaborare una soluzione realizzabile che prenda maggiormente in considerazione la situazione effettiva dei corsi d'acqua e l'utilizzo del suolo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'11 dicembre 2009 il Parlamento ha approvato una modifica della legge sulla protezione delle acque, elaborata sulla base dell'iniziativa parlamentare 07.492, "Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua" come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Acqua viva". L'iniziativa popolare è stata ritirata il 12 gennaio 2010 e la modifica di legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Le nuove disposizioni di legge sono state concretizzate nella modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza sulla protezione delle acque e sono entrate in vigore il 1° giugno 2011.

Nel processo politico, il controprogetto "Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua" è stato elaborato come compromesso alle più ampie richieste dell'iniziativa popolare. La determinazione dello spazio riservato alle acque è un elemento centrale del compromesso pattuito, il quale, in particolare, prevede la rivitalizzazione di soli 4000 chilometri di corsi d'acqua fortemente arginati su un totale di 15 000 chilometri. In compenso, anche nelle zone non sottoposte a rivitalizzazione lo spazio riservato alle acque dovrà essere destinato alla protezione contro le piene e alle funzioni naturali.

Sia nelle deliberazioni parlamentari che nelle commissioni, le discussioni si sono sempre fondate sui valori ora ripresi nell'ordinanza sulla protezione delle acque (cfr. rapporto delle CAPTE-S del 12 agosto 2008, FF 2008 40 p. 7033). Tali valori erano già stati pubblicati nel 2001 e nel 2003 in apposite direttive della Confederazione e nel settore della protezione contro le piene sono ormai riconosciuti a livello nazionale. Numerosi cantoni li avevano sanciti in leggi o direttive cantonali ancora prima che entrassero in vigore le nuove disposizioni. Anche l'aumento del preventivo agricolo volto a finanziare le indennità per lo sfruttamento estensivo delle superfici all'interno dello spazio riservato alle acque (+ 20 milioni di franchi/anno) si basa su tali valori. L'impatto sulle superfici agricole esercitato dalla normativa sullo spazio riservato alle acque era pertanto già noto durante le deliberazioni in merito alla legge (estensivazione di 20 000 ha). I valori per la larghezza dello spazio riservato alle acque discussi in Parlamento e ora fissati nell'ordinanza sulla protezione delle acque sono stati uno dei motivi principali per cui l'iniziativa popolare "Acqua viva" è stata ritirata.

I valori per la larghezza dello spazio riservato alle acque corrispondono al minimo necessario per garantire la protezione contro le piene e le funzioni naturali delle acque. Lo spazio minimo riservato alle acque consente una protezione contro le piene poco costosa. Nell'estate del 2010, durante le procedure di consultazione sulla modifica dell'ordinanza, sono stati criticati determinati aspetti della normativa sullo spazio riservato alle acque. Una modifica di tali aspetti ha consentito di tenere conto della maggior parte dei punti criticati e i risultati della consultazione hanno consentito di modificare l'ordinanza. La determinazione dello spazio riservato alle acque nelle zone d'insediamento può essere adeguata alla situazione edilizia. Per i grandi corsi d'acqua si è rinunciato a fissare nell'ordinanza una larghezza minima per lo spazio riservato alle acque, affinché i cantoni possano determinarla caso per caso. La gestione delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) nello spazio riservato alle acque è stata disciplinata nell'aiuto all'esecuzione relativo al piano settoriale delle SAC e l'ARE ha informato i cantoni mediante circolare. I cantoni hanno facoltà di considerare separatamente i terreni nello spazio riservato alle acque che mantengono la qualità di SAC e di conteggiarli ancora nel contingente in quanto potenziale con status particolare. L'ordinanza sulla protezione delle acque adeguata in questo modo concede ai cantoni la libertà di adeguare lo spazio riservato alle acque alla situazione del singolo caso.

Le questioni sulla determinazione dello spazio riservato alle acque sollevate con l'attuazione sono state discusse con i servizi federali l'8 marzo 2012 nella Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA). La DCPA decise di impegnarsi per un'attuazione uniforme a livello nazionale delle nuove disposizioni sulla protezione delle acque e di intensificare lo scambio di esperienze tra i cantoni e i servizi federali, coinvolgendo la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA). Sono inoltre previsti quattro workshop regionali e l'elaborazione di proposte per la DCPA che tengano conto delle diverse situazioni cantonali.

Una modifica delle disposizioni di legge sarebbe incompatibile con il compromesso politico raggiunto nel 2009.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Verhandlungen

Dibattito al Consiglio nazionale, 23.09.2015

(ats) Approvato - e trasmesso al governo - una mozione (15.3001) degli Stati che incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza sulla protezione delle acque e tutte le direttive per dare ai cantoni il massimo margine di manovra possibile nella determinazione dello spazio riservato alle acque. Sullo stesso tema, la Camera ha anche approvato nove iniziative cantonali - tutte invece respinte dagli Stati - che chiedono di rendere meno restrittiva la legislazione sulla protezione idrica. La maggioranza della Camera del popolo ritiene che gli interessi delle cerchie agricole e dei cantoni non siano tenuti sufficientemente in considerazione e che questa revisione, sebbene sia frutto di un compromesso che ha permesso il ritiro dell'iniziativa popolare "Acqua viva", ponga i cantoni di fronte a seri problemi di attuazione. La minoranza riteneva invece che le misure proposte compromettano il delicato compromesso che ha permesso il ritiro dell'iniziativa "Acqua viva".

Dibattito al Consiglio degli Stati, 03.12.2015

CSt: protezione acque, nessun gesto in favore dei contadini

(ats) Le deroghe alla protezione delle acque non dovrebbero essere autorizzate. Il Consiglio degli Stati ha affossato oggi una mozione del Nazionale con cui si voleva prendere meglio in considerazione gli interessi dei contadini.

Il testo, respinto con 33 voti a 11, voleva incaricare il Consiglio federale di modificare la legislazione sulla protezione delle acque in modo da autorizzare delle deroghe alla larghezza minima dello spazio riservato ai corsi d'acqua, ha spiegato Ivo Bischofberger (PPD/AI) a nome della commissione.

Dal canto suo, Werner Hösli (UDC/GL) ha sottolineato invano che sarebbe più opportuno tener conto delle superfici agricole utili, nonché della delimitazione delle superfici per l'avvicendamento delle culture e dei diritti dei proprietari fondiari. "Ciò eviterebbe di sprecare terre coltivabili di migliore qualità o terreni situati in zone edificabili", ha aggiunto il "senatore" glaronese.

Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è una garanzia di sicurezza, poiché protegge contro le inondazioni, gli ha risposto la ministra dell'ambiente Doris Leuthard. "Questa mozione è totalmente inutile", le ha fatto eco Robert Cramer (Verdi/GE). Su questo argomento il Parlamento ha già trasmesso due mozioni: una chiede che le superfici per l'avvicendamento delle colture siano effettivamente compensate, l'altra vuole che un margine più importante sia accordato ai cantoni nella delimitazione degli spazi riservati alle acque", ha sottolineato l'ecologista ginevrino.

I "senatori" hanno poi deciso di non dar seguito a nove iniziative cantonali (SZ, SG, LU, SH, UR, NW, GR, AG e ZG) che chiedevano un adeguamento della legge sulla protezione delle acque. I testi erano ancora più espliciti in fatto di sostegno agli interessi agricoli.