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Rimpatriare direttamente i rifugiati economici. Invocare il diritto di esaminare le domande di asilo secondo Dublino II

12.3052 · Mozione · 2012-02-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di applicare, in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 del regolamento Dublino, il diritto di esaminare una domanda di asilo, se ciò è opportuno per motivi umanitari o se non è possibile trasferire celermente i casi Dublino nel Paese di primo asilo. Le persone senza alcun motivo di asilo possono quindi essere allontanate nel loro Paese di origine.

Begründung

Con il diritto di esaminare le domande, l'accordo di Dublino permette agli Stati, per motivi umanitari o pratici (esecuzione), di trattare materialmente in situazioni eccezionali anche le domande di asilo presentate in un altro Paese. Attualmente l'Italia è al limite delle sue capacità nel trattare le domande di asilo e riammette soltanto 250 richiedenti al mese, il che ostacola un'esecuzione efficiente degli allontanamenti. Con l'applicazione del diritto di esaminare le domande, la Svizzera sostiene l'Italia nello svolgimento delle procedure di asilo. In assenza di documenti di identità o (manifestamente) di motivi di asilo non si entra nel merito della domanda e il richiedente è allontanato direttamente nel suo Paese di origine, a condizione che esista un corrispondente accordo di riammissione (p. es. con la Tunisia).

Tale provvedimento migliora la disastrosa situazione svizzera in materia di alloggi per richiedenti l'asilo, garantisce procedure eque e degne di uno Stato di diritto, consente di eseguire con efficienza le decisioni di non entrata nel merito, manifesta solidarietà con i Paesi mediterranei e nel contempo riduce l'attrattiva della Svizzera quale Paese di asilo per persone senza motivi di asilo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già indicato nella risposta del Consiglio federale all'interpellanza 10.3227, "Accordo di Dublino e allontanamento di una famiglia", l'articolo 3 capoverso 2 del regolamento Dublino (clausola di sovranità o diritto di esaminare le domande) è una disposizione potestativa, che lascia alle autorità un determinato margine di manovra. Lo stesso regolamento Dublino non prevede nessun criterio in presenza del quale occorra applicare la clausola di sovranità. In linea di principio non vi è alcun obbligo di rinunciare a trasferire determinate categorie di richiedenti l'asilo secondo la normativa Dublino e di entrare direttamente nel merito della domanda, tranne se il trasferimento viola garanzie di diritto internazionale del richiedente. Tale posizione è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale (TAF) e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Svizzera ha inoltre la possibilità, in virtù dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali, di applicare la clausola di sovranità per motivi umanitari (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; RS 142.311). Nell'applicare tale clausola, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) si fonda sulla giurisprudenza del TAF, secondo cui il diritto di esaminare la domanda va valutato caso per caso.

Come chiesto dagli autori della mozione, in casi isolati l'UFM applica già oggi la clausola di sovranità nell'esaminare le domande di asilo di determinate persone ed eseguire direttamente il rimpatrio. È in particolare il caso quando i necessari documenti di viaggio sono disponibili e l'allontanamento nello Stato di origine o di provenienza può essere eseguito entro breve termine. Contrariamente a quanto prevede la procedura Dublino, in tali casi è tuttavia d'obbligo un'audizione sui motivi di asilo conformemente all'articolo 29 della legge sull'asilo (RS 142.31), il che rappresenta un onere supplementare.

Molti dei richiedenti l'asilo trasferiti in Italia con procedura Dublino rientrano in categorie di persone che, in caso di applicazione della clausola di sovranità e quindi di un esame materiale della domanda di asilo, otterrebbero l'asilo o sarebbero ammesse provvisoriamente in Svizzera (p. es. eritrei, somali). Un'altra importante categoria di persone è quella dei richiedenti l'asilo che la Svizzera fatica a rimpatriare nel Paese di origine (vari Paesi africani quali la Nigeria). La prassi chiesta dagli autori della mozione graverebbe ulteriormente il sistema di asilo svizzero. Nel contempo, la Svizzera rinuncerebbe agli evidenti vantaggi del sistema di Dublino, in particolare a molti allontanamenti verso l'Italia. Alla luce della situazione, l'applicazione della clausola di sovranità deve restare un'eccezione.

Il Consiglio federale fa infine notare che l'Italia non ha affatto limitato a 250 il numero degli allontanamenti mensili. Nel febbraio 2012 è stato ad esempio possibile trasferire in Italia 294 persone. La cooperazione tra le autorità svizzere e italiane competenti in materia di Dublino è sostanzialmente buona. Gli esperti competenti sono in costante contatto con le autorità italiane laddove sussistono problemi o malintesi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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