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12.3073 · Interpellanza · 2012-03-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il nuovo sistema di rimborso forfettario degli apparecchi acustici introdotto dall'assicurazione invalidità (AI) il 1° luglio 2011 è stato criticato a più riprese. A questo proposito, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. La Svizzera ha sottoscritto convenzioni internazionali che obbligano esplicitamente l'AI a rimborsare anche gli apparecchi acustici acquistati all'estero?

2. Il Consiglio federale è disposto, nell'interesse dell'economia svizzera, ad adeguare il sistema di rimborso forfettario degli apparecchi acustici in modo che soltanto quelli acquistati in Svizzera siano rimborsati dall'AI? Intende perlomeno dissuadere gli uffici competenti dall'invitare attivamente gli assicurati ad acquistare gli apparecchi all'estero?

3. Nell'interesse dell'AI e per risanarne completamente il forte deficit, è disposto ad adeguare il sistema di rimborso in modo che per gli apparecchi di prezzo inferiore all'importo forfettario massimo concesso (attualmente 840 e 1650 franchi) siano rimborsati soltanto i costi effettivi?

Begründung

Da diverso tempo l'economia svizzera è confrontata con il problema del franco forte. Il problema interessa anche i fabbricanti di apparecchi acustici e i loro fornitori, in quanto le turbolenze valutarie riducono la concorrenzialità degli apparecchi svizzeri sia in Svizzera che all'estero. Infastidisce quindi che, con il passaggio al sistema di rimborso forfettario introdotto a metà del 2011, l'AI abbia iniziato a rimborsare anche gli apparecchi acustici acquistati all'estero. Sorprende in particolare che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e singoli uffici AI invitino anche esplicitamente gli assicurati a rifornirsi all'estero. Oltre a compromettere posti di lavoro in Svizzera, questo nuovo turismo degli acquisti incoraggiato dagli organi statali danneggia in parte anche l'AI stessa, poiché sugli apparecchi acustici acquistati all'estero non vengono riscossi né imposte dirette o indirette né contributi salariali a beneficio delle nostre assicurazioni sociali.

Considerando l'ingente debito dell'AI e la necessità di conseguire ulteriori risparmi per centinaia di milioni di franchi mediante la revisione 6b, è sconcertante che l'AI permetta agli assicurati di utilizzare liberamente la differenza tra l'importo forfettario e i costi effettivi dell'apparecchio. Da un lato, quindi, l'AI opera spese che potrebbero essere tranquillamente evitate e utilizzate per l'abbattimento del debito, dall'altro rischia di indurre gli assicurati a preoccuparsi più del prezzo che della qualità della fornitura degli apparecchi acustici. Urge pertanto una soluzione che permetta di evitare spese inutili ed eliminare incentivi controproducenti senza generare al contempo un aumento generale del livello dei prezzi.

Stellungnahme des Bundesrates

Come hanno dimostrato diversi confronti dei prezzi con l'estero e uno studio del Controllo federale delle finanze, il sistema tariffale a tre livelli di indicazione, valido fino alla fine del giugno 2011, ha fatto sì che in Svizzera i prezzi degli apparecchi acustici fossero troppo elevati e la procedura per la loro fornitura inefficiente. Conformemente alla volontà esplicita del Parlamento, dal 1° luglio 2011 l'AI e l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti rimborsano la fornitura di apparecchi acustici agli adulti audiolesi mediante un sistema forfettario, in cui all'assicurato, a prescindere dalla gravità del disturbo uditivo, viene versato direttamente l'importo di 840 franchi per un apparecchio monoauricolare e di 1650 franchi per un apparecchio biauricolare. Poiché gli specialisti ritengono che non si possa stabilire con certezza un nesso tra la gravità del disturbo uditivo e l'onere di adattamento e il costo di un apparecchio acustico, si è optato per un sistema basato su un importo forfettario unico, che copre tutti i costi per un periodo di sei anni, ad eccezione delle spese per riparazioni e batterie. L'obiettivo del sistema di rimborso forfettario è d'incentivare la concorrenza rafforzando la responsabilità individuale degli assicurati nei confronti dei fornitori. Gli assicurati possono così incidere direttamente sulla qualità della fornitura e sui costi da sostenere, il che porterà a una diminuzione dei prezzi degli apparecchi, attualmente eccessivi. Grazie al nuovo sistema, l'AI dovrebbe poter risparmiare circa 20 milioni di franchi l'anno.

1. La Svizzera non ha sottoscritto convenzioni internazionali che obbligano l'AI a rimborsare gli apparecchi acustici acquistati all'estero. Non esistono nemmeno contratti vincolanti tra i fornitori e l'AI, e quindi neanche elenchi di fornitori. Gli apparecchi acustici vengono acquistati non dall'AI ma dagli assicurati. Questi ultimi sono liberi di rifornirsi in Svizzera o all'estero, poiché gli apparecchi acustici, in quanto mezzi ausiliari, rientrano tra i provvedimenti d'integrazione. Se, per motivi ritenuti validi, un provvedimento d'integrazione è attuato all'estero, l'assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino a concorrenza di quanto risarcirebbe se il provvedimento fosse stato eseguito in Svizzera (art. 23bis cpv. 3 OAI). Prezzi più bassi per la medesima prestazione costituiscono senz'altro un motivo valido. Pertanto, optando per una fornitura all'estero, l'assicurato agisce conformemente alla legge, fermo restando che ha diritto al rimborso forfettario solo se l'apparecchio acustico figura sull'elenco allestito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, che contiene gli apparecchi ammessi dall'Ufficio federale di metrologia.

2. Per rafforzare la concorrenza tra i fornitori e, quindi, ridurre i prezzi, è indispensabile che l'assicurato possa scegliere liberamente il proprio fornitore. Non è compito dell'AI proteggere il commercio al dettaglio nazionale, in particolare in un settore della sanità eccessivamente caro. Poiché, come è stato dimostrato, i prezzi per la fornitura degli apparecchi acustici in Svizzera sono troppo elevati, un'ulteriore concorrenza dall'estero può avere un'incidenza positiva. Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario adeguare il sistema di rimborso forfettario.

3. Il forfait copre, oltre all'apparecchio acustico, anche eventuali prestazioni fornite nei sei anni successivi. Questo significa che l'assicurato può dover sostenere dei costi anche dopo l'acquisto. Sarebbe quindi sbagliato equiparare il forfait al prezzo dell'apparecchio acustico. Il sistema forfettario permette inoltre di risparmiare le spese amministrative del trattamento delle singole fatture fino al raggiungimento dell'importo massimo. Soltanto se può disporre liberamente dell'importo che gli spetta, l'assicurato è incentivato a procurarsi l'apparecchio acustico con il miglior rapporto qualità-prezzo. Nel caso in cui fossero coperti soltanto i costi effettivi inferiori a un determinato limite massimo, da un lato verrebbe a mancare l'incentivo, dall'altro, sul mercato non sarebbero quasi più offerti apparecchi di prezzo inferiore al limite stabilito. Finora sul mercato non si intravedono ancora offerte nettamente inferiori all'importo forfettario di 840 o 1650 franchi. Ci si può però attendere una diminuzione dei prezzi, in quanto vi sono già primi segnali di una reazione del mercato al nuovo sistema e di un calo dei prezzi degli apparecchi acustici e delle relative prestazioni. I prezzi praticati nel sistema di rimborso forfettario sono oggetto di analisi. Ovviamente, se scenderanno sotto il livello dell'importo forfettario, quest'ultimo verrà adeguato.

Risposta del Consiglio federale.