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Garantire i pensionamenti anticipati in caso di fallimento dell'ex datore di lavoro

12.3088 · Postulato · 2012-03-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di vagliare soluzioni affinché gli importi messi a disposizione per i pensionamenti anticipati siano trasferiti in un istituto separato dall'impresa cosicché non finiscano in un'eventuale massa fallimentare.

Begründung

In caso di fallimento succede che gli importi messi a disposizione per i pensionamenti anticipati (p. es. accantonamenti) rientrino nella massa fallimentare. Se la massa non lo permette o se non sono collocati in prima o seconda classe, tali importi non sono più versati immediatamente. Gli interessati si ritrovano privati di reddito, in particolare se non hanno ancora raggiunto l'età per beneficiare dell'AVS. A causa del fallimento del loro ex datore di lavoro, queste persone vedono quindi svanire improvvisamente il reddito regolare su cui potevano contare grazie al pensionamento anticipato. Il fallimento di Swissair ha causato svariati casi di questo tipo.

Tale situazione è ulteriormente aggravata dalla recente giurisprudenza del Tribunale federale. Nella DTF 134 III 102, l'Alta Corte ha infatti statuito che le persone esentate dall'obbligo di lavorare in seguito al pensionamento anticipato non potevano essere considerate lavoratori i cui contratti devono essere ripresi dall'acquirente secondo l'articolo 333 del Codice delle obliggazioni. Se, conformemente alla dottrina prevalente, si parte dall'assunto che l'articolo 333 è applicabile in caso di fallimento, tale giurisprudenza peggiora ulteriormente la situazione delle persone prepensionate il cui ex datore di lavoro ha dichiarato fallimento, anche se l'attività di quest'ultimo è ripresa.

La sorte di questi prepensionati è ancor più inquietante nella misura in cui, in molti casi, i prepensionamenti sono la conseguenza di ristrutturazioni con licenziamenti collettivi, non sono volontari e comportano una riduzione considerevole del reddito, in particolare quando sopravvengono molto tempo prima dell'età pensionabile AVS.

Per evitare situazioni personali molto difficili per i prepensionati interessati, auspichiamo che il Consiglio federale valuti come proteggere gli importi destinati a finanziare i prepensionamenti, indipendentemente dal fatto che si tratti di un regime ordinario dell'impresa o di un piano sociale, affinché non confluiscano nella massa fallimentare in caso di eventuale fallimento dell'impresa.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Esiste già la possibilità che un datore di lavoro trasferisca in un istituto giuridicamente indipendente i fondi necessari per finanziare i prepensionamenti. Se il regolamento dell'istituto di previdenza del datore di lavoro prevede tale possibilità (riscossione anticipata e riscatto della riduzione dovuta alla riscossione anticipata), i partner sociali possono convenire nel piano sociale che i fondi necessari vengano trasferiti nell'istituto di previdenza prima che scatti il prepensionamento. In tal modo i fondi riservati allo scopo sono tutelati nel caso di successive difficoltà finanziarie del datore di lavoro. Sono molto importanti in proposito anche le fondazioni padronali (cfr. art. 89bis CC).

Per rendere una tale soluzione generalmente vincolante, occorrerebbe rivedere a fondo la legge. Infatti, gli istituti di previdenza andrebbero obbligati a prevedere tale possibilità nei loro regolamenti - il che costituirebbe una forte ingerenza nella loro libertà di definire i regolamenti e nella gestione paritetica di tali istituti. Inoltre le disposizioni legali in materia di previdenza professionale ne uscirebbero ancora più compatte e complicate, senza contare l'aumento dei costi amministrativi per gli istituti di previdenza. Anche i datori di lavoro andrebbero obbligati per legge a seguire tale procedura. Inoltre, proprio nelle situazioni che richiedono un piano sociale, le risorse dei datori di lavoro sono spesso limitate e i costi del finanziamento anticipato vanno coperti in un colpo solo. Ecco perché una soluzione del genere potrebbe rendere i datori di lavoro più restii a versare questo tipo di prestazioni o indurli a iscrivere nel piano sociale meno fondi per prestazioni destinate ad altri lavori (ad es. per indennità di buona uscita). La soluzione proposta cagionerebbe quindi anche effetti controproducenti.

Ad ogni buon conto, il problema illustrato è stato fortemente smussato con la revisione della LEF nel 2010: il diritto vigente prevede ora che i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sono privilegiati nella prima classe (art. 219 cpv. 4 prima classe lett. ater LEF). A differenza del diritto antecedente, che privilegiava soltanto i crediti sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, sono quindi privilegiati anche i crediti derivanti dal rapporto di lavoro dopo l'insorgere dell'insolvenza. Mentre per i crediti salariali sussiste attualmente una nuova soglia massima di 126 000 franchi, i crediti derivanti da piani sociali sono illimitatamente privilegiati. Le pretese degli interessati nelle situazioni citate sono quindi sufficientemente tutelate, in ogni caso fintanto che nella massa fallimentare sono disponibili fondi sufficienti a coprire i crediti di prima classe.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.