Protezione efficace del committente in caso di contratto di appalto su un bene immobiliare
12.3089 · Mozione · 2012-03-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica degli articoli 363 a 379 del Codice delle obbligazioni che imponga a ogni impresa attiva in Svizzera nel settore edile (edilizia e rami accessori dell'edilizia) di sottoscrivere un'assicurazione responsabilità civile, con diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Begründung
Con l'entrata in vigore degli accordi con l'UE sulla libera circolazione delle persone, le imprese straniere possono operare liberamente nel settore edile svizzero. Lo stesso vale per le persone provenienti dall'UE, che possono installarsi in Svizzera per fondare imprese attive in tale ambito. Vengono quindi progressivamente a mancare i legami geografici che univano i promotori immobiliari o i semplici privati impegnati a costruire la loro futura abitazione. Inoltre, le tariffe applicate da determinate imprese straniere tendono a far prevalere, nella scelta, il criterio del prezzo proposto per l'appalto su quello della conoscenza dell'impresa.
Pur prescrivendo l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione responsabilità, la norma SIA 118 non è tuttavia obbligatoria ed è raramente integrata nei contratti proposti da queste nuove imprese entrate nel mercato.
Tali imprese, che abbiano sede all'estero o che abbiano una durata di vita ancor più breve dei prezzi applicati, non permettono di assumere personale specializzato e non offrono, in Svizzera, le garanzie richieste in caso di difetti, tanto meno nel caso in cui questi ultimi sono scoperti molto tempo dopo la consegna dell'opera.
La presente mozione non si propone di estendere le garanzie accordate al committente secondo il Codice delle obbligazioni, bensì di provvedere affinché le imprese che operano nel settore immobiliare, essenzialmente nell'edilizia e nei settori accessori dell'edilizia, non possano sottrarvisi, ripristinando così indirettamente una concorrenza leale tra le imprese attive da anni in tale ambito, in Svizzera, e quelle create di recente con sede all'estero. Il diritto diretto contro l'assicuratore, che può essere fatto valere nel luogo in cui è situato il bene immobiliare, concretizzerà tale protezione.
Una tale esigenza rispetta il diritto internazionale nella misura in cui la Francia, in particolare, prevede l'assicurazione per danni all'opera, richiesta a ogni impresa locale o straniera attiva nel settore della costruzione immobiliare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con la mozione Fässler 09.3392, "Rafforzare i diritti dei committenti nell'eliminazione dei difetti di costruzione", trasmessa nel 2011, il Consiglio federale è stato incaricato di "analizzare in modo approfondito come tutelare in maggior misura i committenti contro i difetti di costruzione causati da impresari costruttori e architetti, e di sottoporre al Parlamento una proposta efficace per risolvere i problemi accertati." In tale contesto valuterà anche se occorre introdurre l'obbligo di un'assicurazione responsabilità civile, come chiesto dalla presente mozione. Il Consiglio federale non intende anticipare il risultato della verifica impegnandosi a introdurre un obbligo di assicurazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.