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12.309 · Iniziativa cantonale · 2012-05-09

Liquidato

Ausgangslage

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Svitto presenta la seguente iniziativa:

La legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20; LPAc) e l'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201; OPAc) devono essere modificate in base ai seguenti principi:

- nell'ambito della legge sulla protezione delle acque, l'utilizzazione e la sistemazione dei terreni situati nello spazio riservato alle acque deve essere disciplinata in modo da non limitare eccessivamente - anche nelle zone dove i corsi d'acqua sono molto ramificati - le modalità di sfruttamento secondo tradizione dei terreni agricoli, se tali limitazioni non comportano benefici tangibili per la protezione delle acque;

- la definizione di "sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque" deve essere adeguata alle norme che disciplinano la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: limitazioni relative all'esercizio possono essere previste unicamente per margini erbosi di almeno 6 metri di larghezza e non sottoposti a concimazione o a trattamento antiparassitario su una larghezza di 3 metri;

- i cantoni devono disporre delle competenze e del margine di manovra necessari per considerare maggiormente gli interessi relativi alla protezione dei terreni agricoli e delle infrastrutture agricole a ubicazione vincolata;

- i proprietari fondiari e i gestori delle aziende agricole devono essere preventivamente consultati e integrati nel processo decisionale.

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Svitto presenta la seguente iniziativa:

La legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20; LPAc) e l'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201; OPAc) devono essere modificate in base ai seguenti principi:

- nell'ambito della legge sulla protezione delle acque, l'utilizzazione e la sistemazione dei terreni situati nello spazio riservato alle acque deve essere disciplinata in modo da non limitare eccessivamente - anche nelle zone dove i corsi d'acqua sono molto ramificati - le modalità di sfruttamento secondo tradizione dei terreni agricoli, se tali limitazioni non comportano benefici tangibili per la protezione delle acque;

- la definizione di "sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque" deve essere adeguata alle norme che disciplinano la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: limitazioni relative all'esercizio possono essere previste unicamente per margini erbosi di almeno 6 metri di larghezza e non sottoposti a concimazione o a trattamento antiparassitario su una larghezza di 3 metri;

- i cantoni devono disporre delle competenze e del margine di manovra necessari per considerare maggiormente gli interessi relativi alla protezione dei terreni agricoli e delle infrastrutture agricole a ubicazione vincolata;

- i proprietari fondiari e i gestori delle aziende agricole devono essere preventivamente consultati e integrati nel processo decisionale.

Verhandlungen

Dibattito al Consiglio nazionale, 23.09.2015

(ats) Approvato - e trasmesso al governo - una mozione (15.3001) degli Stati che incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza sulla protezione delle acque e tutte le direttive per dare ai cantoni il massimo margine di manovra possibile nella determinazione dello spazio riservato alle acque. Sullo stesso tema, la Camera ha anche approvato nove iniziative cantonali - tutte invece respinte dagli Stati - che chiedono di rendere meno restrittiva la legislazione sulla protezione idrica. La maggioranza della Camera del popolo ritiene che gli interessi delle cerchie agricole e dei cantoni non siano tenuti sufficientemente in considerazione e che questa revisione, sebbene sia frutto di un compromesso che ha permesso il ritiro dell'iniziativa popolare "Acqua viva", ponga i cantoni di fronte a seri problemi di attuazione. La minoranza riteneva invece che le misure proposte compromettano il delicato compromesso che ha permesso il ritiro dell'iniziativa "Acqua viva".

Dibattito al Consiglio degli Stati, 03.12.2015

CSt: protezione acque, nessun gesto in favore dei contadini

(ats) Le deroghe alla protezione delle acque non dovrebbero essere autorizzate. Il Consiglio degli Stati ha affossato oggi una mozione del Nazionale con cui si voleva prendere meglio in considerazione gli interessi dei contadini.

Il testo, respinto con 33 voti a 11, voleva incaricare il Consiglio federale di modificare la legislazione sulla protezione delle acque in modo da autorizzare delle deroghe alla larghezza minima dello spazio riservato ai corsi d'acqua, ha spiegato Ivo Bischofberger (PPD/AI) a nome della commissione.

Dal canto suo, Werner Hösli (UDC/GL) ha sottolineato invano che sarebbe più opportuno tener conto delle superfici agricole utili, nonché della delimitazione delle superfici per l'avvicendamento delle culture e dei diritti dei proprietari fondiari. "Ciò eviterebbe di sprecare terre coltivabili di migliore qualità o terreni situati in zone edificabili", ha aggiunto il "senatore" glaronese.

Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è una garanzia di sicurezza, poiché protegge contro le inondazioni, gli ha risposto la ministra dell'ambiente Doris Leuthard. "Questa mozione è totalmente inutile", le ha fatto eco Robert Cramer (Verdi/GE). Su questo argomento il Parlamento ha già trasmesso due mozioni: una chiede che le superfici per l'avvicendamento delle colture siano effettivamente compensate, l'altra vuole che un margine più importante sia accordato ai cantoni nella delimitazione degli spazi riservati alle acque", ha sottolineato l'ecologista ginevrino.

I "senatori" hanno poi deciso di non dar seguito a nove iniziative cantonali (SZ, SG, LU, SH, UR, NW, GR, AG e ZG) che chiedevano un adeguamento della legge sulla protezione delle acque. I testi erano ancora più espliciti in fatto di sostegno agli interessi agricoli.