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12.3101 · Mozione · 2012-03-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di ottimizzare le basi legali affinché il corpo delle guardie di confine (Cgcf) possa in futuro contribuire in modo più attivo, all'interno della sua area operativa, alla lotta contro il lavoro nero transfrontaliero. I controlli effettuati dal Cgcf in caso di sospetto e nell'ambito dell'attività quotidiana sono nell'interesse dei datori di lavoro, dei lavoratori e dello Stato.

Begründung

Combattere il lavoro nero è importante, dato che esso provoca numerosi effetti negativi, come:

1. perdite di entrate per Stato e assicurazioni sociali;

2. distorsioni della concorrenza tra le ditte e tra i lavoratori;

3. deterioramento dei diritti alle prestazioni per gli assicurati;

4. dumping salariale e sfruttamento dei lavoratori.

Di conseguenza, tali effetti si ripercuotono su tutti. È quindi importante ostacolare e combattere in modo coerente proprio il lavoro nero transfrontaliero con misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone. I controlli effettuati dal Cgcf in caso di sospetto e nell'ambito dell'attività quotidiana sono nell'interesse dei datori di lavoro, dei lavoratori e dello Stato. Il lavoro nero potrebbe così essere contrastato in maniera più efficace, riducendo anche la perdita degli oneri sociali. Nel quadro del suo mandato e delle risorse di personale disponibili, il Cgcf è praticamente predestinato a collaborare all'esecuzione di tale compito.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Ai sensi dell'articolo 96 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), segnatamente il corpo delle guardie di confine (Cgcf), svolge compiti di sicurezza nell'area di confine coordinando le sue attività con quelle della polizia federale e cantonale per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione. Sulla base di accordi amministrativi, i cantoni hanno inoltre la possibilità di delegare all'AFD, ovvero al Cgcf, una parte dei loro compiti di polizia nell'area di confine (art. 97 LD).

La legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) non definisce alcuna fattispecie giuridica relativa al lavoro nero. Sono considerate lavoro nero diverse violazioni dell'obbligo di autorizzazione o di annuncio relative al lavoro, ovvero infrazioni al diritto in materia di assicurazioni sociali e di stranieri nonché al diritto fiscale, in particolare quello delle imposte alla fonte. Il federalismo esecutivo prevede l'applicazione della LLN da parte dei cantoni che hanno creato organi di controllo al fine di combattere tale fenomeno. In virtù dell'articolo 11 LLN, le autorità competenti in materia di polizia e di polizia degli stranieri informano gli organi cantonali di controllo sugli accertamenti fatti correlati al lavoro nero. In generale quest'ultimo viene associato a infrazioni alle condizioni salariali e di lavoro obbligatorie. Il rispetto di tali condizioni è affidato alle autorità competenti per l'esecuzione delle misure accompagnatorie all'accordo sulla libera circolazione delle persone.

Se nel quadro della sua attività di controllo il Cgcf constata eventuali infrazioni alla procedura di autorizzazione o di annuncio relativa al diritto degli stranieri o del lavoro, esso deve informare l'autorità cantonale che vigila sul lavoro nero. L'anno scorso sono stati registrati 1676 casi. Nel contempo, alcuni cantoni hanno delegato al Cgcf la competenza di procedere penalmente contro questo tipo di infrazioni. Ciò significa che, sulla base delle disposizioni penali della legge sugli stranieri, il Cgcf denuncia le persone direttamente al Ministero pubblico cantonale.

Le basi legali in vigore sono sufficienti per consentire al Cgcf di effettuare controlli nell'area di confine nel quadro della sua attività di controllo e, in caso di sospetto di lavoro nero, per contattare l'organo di controllo cantonale competente o le autorità incaricate dell'esecuzione delle misure accompagnatorie. L'attività di controllo del Cgcf avviene in modo orientato alla situazione e con un impiego ottimale delle proprie risorse. Un'estensione di tale attività richiederebbe un potenziamento di queste risorse.

Tuttavia non è da escludere che una più stretta collaborazione tra il Cgcf, gli organi di controllo cantonali e le autorità incaricate dell'esecuzione delle misure accompagnatorie possa offrire maggiori opportunità di manovra. Il Dipartimento federale delle finanze (segnatamente l'AFD) esaminerà, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'economia (in particolare la SECO), la possibilità di ottimizzare il proprio ruolo nell'ambito della lotta al lavoro nero sulla base dell'attuale legislazione e delle risorse finanziarie e di personale attualmente disponibili.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.