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12.3113 · Mozione · 2012-03-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 261bis del Codice penale svizzero rendendolo compatibile con l'osservazione n. 34 del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, del 12 settembre 2011, sul Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la quale al paragrafo 49 statuisce che le leggi che criminalizzano l'espressione di opinioni su fatti storici sono incompatibili con gli obblighi che il Patto impone agli Stati membri per quanto riguarda la libertà di opinione e di espressione. Il Patto non permette di vietare in generale l'espressione di un'opinione errata o di un'interpretazione non corretta di un evento del passato. La libertà di opinione non andrebbe mai limitata, mentre le restrizioni alla libertà di espressione non dovrebbero andare oltre quanto permesso dal paragrafo 3 o quanto imposto dall'articolo 20.

Begründung

L'articolo 261bis del Codice penale svizzero, che sanziona il reato di opinione, è applicato in flagrante contraddizione con il citato Patto dell'ONU e va assolutamente adeguato per garantire a ogni cittadino svizzero un diritto di espressione degno di uno Stato democratico di diritto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'osservazione generale n. 34 del Comitato dei diritti dell'uomo non statuisce nuove norme, ma precisa l'interpretazione dell'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (qui di seguito Patto). Il paragrafo 2 di tale disposizione garantisce la libertà di espressione. Al paragrafo 3 si precisa che l'esercizio di tale libertà comporta doveri e responsabilità speciali e può pertanto essere sottoposto a talune restrizioni, che devono essere previste dalla legge e necessarie al rispetto dei diritti o della reputazione altrui o alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. Secondo l'articolo 20 del Patto, a cui rinvia il citato estratto dell'osservazione generale n. 34, è vietato per legge qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza.

Il citato passaggio dell'osservazione n. 34 non vieta qualsiasi sanzione per opinioni errate o mala interpretazione di eventi passati, bensì unicamente i "divieti generali", ossia quelli che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 19 paragrafo 3 del Patto. Ogni divieto che soddisfa tali condizioni è conforme al Patto, anzi è addirittura d'obbligo nel caso di appelli all'odio ai sensi dell'articolo 20 del Patto.

La norma dell'articolo 261bis del Codice penale (CP) non minaccia, come sostenuto dall'autore della mozione, di sanzionare il semplice pensiero personale. Rischia di essere punito soltanto chi esprime pubblicamente determinate opinioni che ledono o minacciano altri beni giuridici. Compete al giudice decidere se un atto razzista violi la pace pubblica o la dignità umana di una persona in quanto appartenente a una razza, etnia o religione; il quale giudice tiene conto, nel caso specifico, della situazione concreta e delle circostanze in cui sono state espresse le opinioni. La libertà di espressione è indiscutibilmente un diritto umano preponderante anche sul piano internazionale. La libertà di espressione non è tuttavia assoluta, ma può essere limitata con riferimento all'articolo 36 della Costituzione federale o all'articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'articolo 19 paragrafo 3 del Patto. Tali restrizioni della libertà di espressione sono ammissibili alle condizioni seguenti.

- Devono fondarsi su una base legale sufficiente, come è il caso della norma penale dell'articolo 261bis CP.

- Devono essere nell'interesse pubblico. L'articolo 10 paragrafo 2 CEDU riconosce in particolare anche la "protezione della morale", la tutela dei "diritti altrui" nonché dell'"ordine pubblico" quali interessi pubblici degni di protezione. È generalmente riconosciuto che la preservazione della "pace pubblica" e la "protezione dalle discriminazioni" sono interessi pubblici degni di protezione, che rientrano altresì nella formulazione dell'articolo 19 paragrafo 3 del Patto.

- Infine, la norma di legge messa in discussione deve rispettare il principio della proporzionalità. La disposizione penale deve quindi costituire un mezzo adeguato e necessario per salvaguardare la "pace pubblica" e la "dignità umana" in Svizzera. È il caso se la disposizione è interpretata in maniera restrittiva alla luce della libertà di espressione.

L'articolo 261bis CP non è pertanto incompatibile con la libertà di espressione garantita dal Patto e da altri strumenti e non deve essere modificato (cfr. anche il messaggio del Consiglio federale del 2 maggio 1992, FF 1992 III 217, 249).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.