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12.3118 · Mozione · 2012-03-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le leggi vigenti di modo che le università, le scuole universitarie e le scuole universitarie professionali siano obbligate a esporre sistematicamente nella loro contabilità semestrale, secondo i principi della contabilità analitica, i costi effettivi per semestre.

Begründung

Molti studenti non sanno esattamente quanto costa uno studio in un'università, in una scuola universitaria o in una scuola universitaria professionale. Ai fini di una maggiore trasparenza è necessario che, secondo i principi della contabilità analitica, nella contabilità semestrale siano riportati non soltanto, come sinora, le tasse semestrali fatturate agli studenti, ma anche i costi effettivi. Questa misura permetterebbe di conoscere con precisione il costo reale degli studi e darebbe modo agli studenti di rendersi conto delle prestazioni effettive erogate loro dallo Stato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera, le scuole universitarie pubbliche (ad eccezione dei due politecnici federali, PF) sono gestite dai cantoni e il settore dei PF dalla Confederazione. Quest'ultimo emana autonomamente le proprie regolamentazioni in virtù di quanto stabilito nella legge sui PF. Anche la fissazione delle tasse d'iscrizione semestrali è di competenza degli enti responsabili delle scuole universitarie. Intendendo rispettare l'autonomia dei cantoni e del settore dei PF, il Consiglio federale rinuncia a limitarla con una modifica della legislazione federale che prescriverebbe alle scuole universitarie come fatturare agli studenti le tasse semestrali.

Il Consiglio federale intende inoltre far presente che l'attuazione della mozione comporterebbe, per le scuole universitarie, oneri amministrativi supplementari piuttosto importanti. Per le università cantonali e i PF, ad esempio, che nella loro contabilità analitica considerano le facoltà (scienze umane e sociali, scienze esatte, ingegneria meccanica ed elettronica, ecc.), e non i singoli cicli di studio, e accordano agli studenti una grande libertà nella combinazione delle materie di studio e nella scelta dei corsi da seguire in un semestre, l'onere amministrativo supplementare necessario per determinare con precisione i costi effettivi degli studi per ogni semestre e studente sarebbe quasi impossibile da gestire. Notevoli difficoltà si registrerebbero anche nella definizione delle sanzioni da imporre alle scuole universitarie che non adempierebbero in toto o a sufficienza questa misura.

Secondo il Consiglio federale, che su questo punto concorda con l'autore della mozione, sarebbe auspicabile sensibilizzare maggiormente gli studenti sul rapporto fra le tasse d'iscrizione semestrali e i costi effettivi degli studi e, quindi, sulle prestazioni erogate dall'ente pubblico. Questo impegno della collettività a favore di chi intraprende uno studio universitario andrebbe maggiormente tematizzato anche nei dibattiti pubblici. Un contributo importante alla trasparenza in quest'ambito è fornito dalla pubblicazione annuale della contabilità analitica delle scuole universitarie da parte dell'Ufficio federale di statistica. L'attuazione della mozione nell'intento di incrementare la consapevolezza degli studenti sui costi degli studi provocherebbe invece un onere supplementare inconsueto anche per altri settori sovvenzionati dall'ente pubblico (p. es. trasporti pubblici, strade, ecc.).

Per i motivi suesposti, il Consiglio federale ritiene la misura proposta dall'autore della mozione inopportuna e realizzabile soltanto con un onere amministrativo eccessivo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.