Prolungare il diritto alle indennità giornaliere in caso di ricaduta durante la riformazione professionale finanziata dall'AI
12.3119 · Mozione · 2012-03-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 22 della legge sull'assicurazione per l'invalidità e l'articolo 20quater della relativa ordinanza affinché, in caso di ricaduta durante la riformazione professionale (apprendistato) finanziata dall'AI, il diritto alle indennità giornaliere sia prolungato fino a quando l'interessato sarà in grado di riprenderla o lo sua situazione si sarà normalizzata.
Begründung
In caso di ricaduta durante la riformazione professionale (apprendistato) finanziata dall'AI, la base legale in vigore offre soltanto una protezione parziale ai diretti interessati ed è insoddisfacente per i tre motivi seguenti:
1. Il diritto alle indennità giornaliere è limitato a 60 giorni: 30 giorni più altri 30 in caso di recidiva nello stesso anno.
2. Se l'ultimo datore di lavoro aveva concluso un'assicurazione d'indennità giornaliera per conto suo, l'assicurato non ha alcuna possibilità di usufruire del libero passaggio.
3. Gli assicuratori privati rifiutano di concludere assicurazioni d'indennità giornaliera per persone che si trovano in una situazione del genere.
Le persone interessate devono convivere con il timore di dover dipendere, nella peggiore delle ipotesi, dall'aiuto sociale, il che non facilita né il processo di guarigione né l'attuazione del provvedimento deciso dall'AI.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Innanzitutto va precisato che, sebbene la mozione si riferisca esclusivamente a determinati provvedimenti professionali, in particolare alla prima formazione professionale e alla riformazione professionale, la modifica dell'articolo 20quater dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si ripercuoterebbe sull'insieme delle indennità giornaliere versate nell'ambito dei provvedimenti d'integrazione.
Secondo l'articolo 22 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'AI versa indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, se questi provvedimenti impediscono all'assicurato di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'assicurato presenta, nella sua attività abituale, un'incapacità al lavoro almeno del 50 per cento.
I provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 LAI sono:
a. i provvedimenti sanitari,
b. i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale,
c. i provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professionale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale),
d. la consegna di mezzi ausiliari.
Fatti salvi i provvedimenti sanitari necessari alla cura delle infermità congenite fino al compimento dei 20 anni e la consegna dei mezzi ausiliari che non dipendono direttamente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale, gli assicurati hanno diritto a provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete (art. 8 cpv. 1 lett. a LAI).
Nel messaggio del 22 giugno 2005 concernente la 5a revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, il Consiglio federale precisa che "il pagamento di indennità giornaliere non è un provvedimento d'integrazione vero e proprio, bensì una prestazione accessoria accordata quale complemento ai provvedimenti d'integrazione" e che "gli uffici AI dovranno scegliere e assegnare questi nuovi provvedimenti in modo molto mirato nell'ambito di un piano d'integrazione e sempre nell'ottica di una reintegrazione professionale riuscita" (pag. 4091).
L'articolo 20quater OAI stabilisce quanto segue: 1) se il provvedimento d'integrazione non è più applicato, il diritto all'indennità giornaliera decade; 2) se l'assicurato interrompe temporaneamente un provvedimento d'integrazione a causa di una malattia o di un infortunio e non ha alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponda almeno a quello versato dall'assicurazione invalidità, l'indennità continua invece a essere versata per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d'integrazione, per al massimo 60 giorni nel secondo anno e per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno (disposizione in vigore dal 1° gennaio 2012). Analogamente all'articolo 324 CO sull'obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario, l'articolo 20quater capoverso 2 OAI fa dipendere la durata delle indennità giornaliere da quella del provvedimento d'integrazione.
Poiché il versamento di un'indennità giornaliera non è di per sé un provvedimento dell'assicurazione invalidità, bensì una prestazione accessoria fornita quale complemento ai provvedimenti d'integrazione, e questi ultimi, secondo il messaggio del 22 giugno del Consiglio federale, devono essere assegnati in modo mirato e nell'ottica di una reintegrazione riuscita, il versamento di un'indennità giornaliera non è più giustificato quando, per malattia o infortunio, il provvedimento d'integrazione è sospeso per un periodo prolungato. Per altro, se per motivi di salute l'assicurato per oltre 30 giorni non può seguire attivamente il provvedimento in corso, la sua situazione va comunque riesaminata per stabilire se il provvedimento scelto sia appropriato.
Se in seguito a un infortunio o a una malattia non è presumibilmente più possibile reintegrare l'assicurato nel mondo del lavoro, bisogna esaminare il suo eventuale diritto a una rendita. È possibile che durante la valutazione del grado d'invalidità egli debba ricorrere alle prestazioni dell'aiuto sociale, che verrebbero però rimborsate nel caso in cui l'AI decidesse di concedergli una rendita. D'altra parte, se le sue condizioni di salute dovessero migliorare, l'interessato potrebbe beneficiare, al momento opportuno, di un altro provvedimento d'integrazione e percepire dunque nuovamente indennità giornaliere. Chi invece beneficiava già di una rendita, in caso di interruzione del provvedimento di reintegrazione ha diritto a una prestazione transitoria equiparabile a una rendita AI per un periodo di tre anni (articoli 32 e 33 LAI e articoli 30 e 31 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2012).
Di conseguenza, visto che l'indennità giornaliera è una prestazione accessoria ai provvedimenti d'integrazione e che il suo scopo principale non è la protezione finanziaria degli assicurati, il Consiglio federale propone di respingere la presente mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.