12.3121 · Interpellanza · 2012-03-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il previsto risanamento della galleria autostradale del San Gottardo ha fatto riemergere il dibattito sul partenariato pubblico-privato (Public Private Partnership, PPP). Il PPP ha l'obiettivo di ripartire i compiti e assicurare la collaborazione tra partner privati e poteri pubblici in modo che i partner privati si assumano la responsabilità di fornire le prestazioni in maniera efficace, mentre i poteri pubblici devono assicurare che siano raggiunti gli obiettivi da realizzare nell'interesse della collettività. Se l'aggiudicazione degli appalti pubblici avviene in modo adeguato, lo Stato si attende che il partenariato con l'economia privata sgravi le finanze pubbliche. Le imprese private, infatti, finanziano in parte o totalmente i progetti e devono pertanto fare in modo che siano redditizi. Il partenariato pubblico-privato permette inoltre di guadagnare tempo, in quanto i progetti sono complessivamente portati a termine in maniera più rapida, nel rispetto dello scadenzario e del budget a disposizione; infine, la gestione aziendale che caratterizza il settore privato permette di gestire con maggiore efficienza la manutenzione e il funzionamento degli impianti.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Condivide l'opinione che i PPP possano rappresentare un'interessante opzione per imprese private e Stato?
2. Quali sono, a suo parere, i vantaggi e gli svantaggi del PPP?
3. Per quali progetti infrastrutturali della Confederazione il Consiglio federale potrebbe considerare la possibilità di un finanziamento con partenariato pubblico-privato?
4. In che misura occorrerebbe procedere a degli adeguamenti legislativi o costituzionali per il finanziamento di progetti infrastrutturali (ad es. galleria autostradale del San Gottardo, galleria del Wisenberg o, eventualmente, progetto della rete celere regionale di Basilea)?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è già espresso più volte (ad es. nelle sue risposte alle interpellanze Kofmel 97.3604, Pfisterer 05.3603 e Reymond 10.3568) in merito al tema partenariato pubblico-privato (PPP). Nel suo rapporto del 17 dicembre 2010 sul risanamento della galleria autostradale del San Gottardo, ha inoltre esaminato in modo approfondito la questione di un eventuale (co)finanziamento da parte di terzi (ad es. mediante PPP) per la realizzazione di una seconda canna. Il collegio conclude che il partenariato pubblico-privato non è la soluzione adatta nel caso della galleria autostradale del San Gottardo. Per quanto concerne il (co)finanziamento di progetti nel settore ferroviario, lo studio "Eignung des PPP-Ansatzes zur Realisierung von Projekten im Bahnsektor sowie zur Vorfinanzierung von ZEB- und Bahn 2030-Projekten" del dicembre 2010 giunge a due conclusioni fondamentali:
- il PPP non dovrebbe essere impiegato per il prefinanziamento di progetti (ferroviari) infrastrutturali in generale, né di progetti nell'ambito SIF o Ferrovia 2030;
- in vista del raggiungimento dell'obiettivo dell'efficienza dei costi, almeno per il momento non è consigliabile realizzare progetti PPP nel sistema ferroviario svizzero.
Per non ostacolare un futuro (co)finanziamento (in particolare da parte di comuni, privati o organizzazioni internazionali), nel suo messaggio del 18 gennaio 2012 concernente l'iniziativa popolare "Per i trasporti pubblici" e il controprogetto diretto (decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, FAIF), il Consiglio federale propone di mantenere le possibilità di finanziamento complementare da parte di terzi già contemplate nelle disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
In merito alle single domande:
1. Rispetto ai finanziatori privati, le amministrazioni pubbliche possono generalmente ottenere finanziamenti a condizioni agevolate. Tuttavia, il finanziamento dei compiti statali (in particolare delle infrastrutture) mediante PPP rappresenta un'opzione allettante e lucrativa per i finanziatori privati, perché permette loro di accedere a una nuova classe di investimenti che, grazie alla solida situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche nel nostro Paese, è considerata particolarmente sicura. Si deve però tenere presente che alla fine è sempre lo Stato ad assumersi il rischio residuo. Nel caso in cui il PPP non dovesse funzionare spetta infatti allo Stato, a tutela dell'interesse pubblico, assicurare l'esercizio dell'infrastruttura in questione.
2. I PPP possono avere molteplici motivazioni, impostazioni e strutture e pertanto, bisogna contestualizzarne i vantaggi e gli svantaggi. I sostenitori del PPP sottolineano soprattutto il potenziale di efficienza ed efficacia di questo tipo di finanziamento (nuovo principio di acquisizione, nuovo approccio al ciclo di vita, rafforzamento della dimensione economica, innovazione). A ciò vengono contrapposti svantaggi quali gli elevati costi di transazione (che implicano ad esempio, contratti estremamente complessi e modifiche contrattuali), i maggiori costi che comporta il finanziamento privato rispetto a quello statale e i rendimenti attesi dalla società PPP. Inoltre, il PPP è particolarmente inappropriato quando non è possibile escludere sovrapposizioni della responsabilità pubblica e privata (ad es. nel caso del finanziamento di singoli tratti della rete ferroviaria o delle strade nazionali). Infine, è lo Stato ad assumersi sempre il rischio residuo (cfr. argomentazioni al punto 1).
3. Il Consiglio federale è dell'opinione che, per i motivi già menzionati, nel settore delle infrastrutture stradali si dovrebbe al momento rinunciare al PPP, che potrebbe invece essere preso in considerazione in altri ambiti, ad esempio quello dell'edilizia amministrativa.
4. La Costituzione federale non esclude la possibilità di un (co)finanziamento da parte di terzi né per l'infrastruttura ferroviaria né per quella stradale. Per quanto concerne quest'ultima, si deve tenere conto dell'articolo 82 capoverso 3 della Costituzone (principio dell'esenzione fiscale). L'eventuale necessità di modifiche a livello legislativo dipende in particolare dal modello scelto o dall'ambito e dalle leggi speciali che vi si possono applicare.
Risposta del Consiglio federale.