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12.3134 · Interpellanza · 2012-03-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Vede la possibilità di concedere diritti di partecipazione (reclamo, ricorso o azione legale) alle organizzazioni dei pazienti, che svolgono compiti pubblici, per tutelare interessi collettivi degni di protezione?

2. Se sì, quali sono gli scenari che ritiene possibili?

Begründung

I pazienti possono sentirsi sempre più indifesi nel complesso sistema sanitario attuale. I loro diritti sono disciplinati in modo poco trasparente in molti atti normativi.

I diretti interessati sono spesso impotenti di fronte a questa mancanza di trasparenza e alle lacune nell'applicazione pratica dei loro diritti. Negli ospedali e nelle cliniche manca una procedura di gestione dei reclami vincolante e uniforme.

Le organizzazioni dei pazienti, che per statuto sono chiamate a tutelare gli interessi dei propri soci, ricevono segnalazioni di casi di esposizione sistematica a pericoli e danni alla salute nelle cure mediche. Tuttavia, mancando loro la possibilità d'intentare azioni di diritto pubblico, sono impossibilitate a tutelare in modo adeguato sul piano legale queste persone particolarmente degne di protezione, anche in casi che si ripetono e che proprio per questo rivestono spesso una rilevanza per la collettività.

Stellungnahme des Bundesrates

Le cure mediche possono rientrare nel campo di applicazione del diritto pubblico o di quello privato, a seconda di chi le dispensa: professionisti della sanità indipendenti, ospedali con medici a contratto o strutture ospedaliere private o pubbliche. In particolare nel caso degli ospedali privati o con medici a contratto, il rapporto giuridico può essere disciplinato contemporaneamente da norme di diritto pubblico e di diritto privato. Ai trattamenti medici soggetti al diritto privato (in particolare per l'applicazione delle disposizioni del mandato conformemente al Codice delle obbligazioni), sono applicabili le norme in materia di reclamo, ricorso e azione legale del diritto privato. Con l'articolo 89 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272), dal 1° gennaio 2011 esiste una base legale generale per l'azione collettiva che può essere fatta valere anche dalle organizzazioni dei pazienti. È nell'interesse collettivo che le associazioni e altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possano proporre un'azione per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi, nel caso di una lesione imminente o di una lesione che continua a produrre effetti molesti. In tal modo, le organizzazioni dei pazienti possono difendere i diritti dei propri membri anche adendo le vie legali. Il diritto di azione collettiva stabilito nell'articolo 89 CPC non consente loro tuttavia di far valere pretese di risarcimento e di riparazione morale. Questo significa, per esempio, che le organizzazioni dei pazienti non possono promuovere azioni di responsabilità civile contro un medico per il risarcimento finanziario di propri affiliati. Ma significa anche che un'organizzazione dei pazienti potrebbe già oggi intentare un'azione legale in proprio nome per il ritiro di un determinato dispositivo medico pericoloso contro i medici che lo utilizzano.

Se la cura medica è disciplinata dal diritto pubblico, di norma le possibilità di ricorrere sono rette dal diritto pubblico cantonale. I diritti del paziente sono definiti per lo più nelle legislazioni sanitarie cantonali. La Confederazione può disciplinarli soltanto negli ambiti della sanità pubblica in cui la Costituzione federale le conferisce la necessaria competenza legislativa (p. es. trapianti, medicina riproduttiva, esami genetici). Limitatamente a questi ambiti, il diritto federale potrebbe dare anche alle organizzazioni dei pazienti la possibilità di intentare azioni legali o presentare ricorsi di diritto pubblico. Per contro, per elaborare normative federali complete e uniformi in materia di diritti dei pazienti e di diritti di partecipazione delle organizzazioni dei pazienti occorre innanzitutto creare la necessaria base costituzionale.

Se il Consiglio nazionale accoglierà i postulati 12.3100, 12.3124 e 12.3207, il Consiglio federale, nel quadro delle sue competenze, stenderà un rapporto dettagliato sulle eventuali lacune della legislazione federale e delle legislazioni cantonali in materia di diritti di partecipazione delle organizzazioni dei pazienti e sul margine di manovra a disposizione della Confederazione per colmarle.

Risposta del Consiglio federale.