Attribuzione sospetta di licenze minerarie in Congo. Ruolo della ditta Glencore e dell'FMI
12.3138 · Interpellanza · 2012-03-13
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
In data 5 marzo 2012, l'emittente televisiva svizzero-tedesca ha diffuso un documentario sull'attribuzione di licenze minerarie nella Repubblica democratica del Congo. Vi si dichiarava che i diritti di estrazione erano stati ceduti a prezzi stracciati a una società di comodo con sede nelle Isole Vergini britanniche ("Biko") e un recapito postale a Zurigo. La Biko è detenuta dall'uomo d'affari israeliano Dan Gertler, persona di fiducia molto vicina al presidente congolese, e figura chiave nella concessione delle licenze. Dan Gertler risulta essere partner di Glencore, precisamente tramite la ditta Kansuki Investments, che aveva rinunciato al suo diritto di prelazione su quote della miniera Kansuki poco prima che fossero vendute alla Biko per un decimo del loro valore di stima. Venditrice era la congolese Gécamines, per cui si può affermare che l'affare è stato concluso a scapito del popolo congolese.
Sulla base di un rapporto del presidente della Commissione parlamentare britannica per i Grandi Laghi in Africa datato 18 novembre 2011, le perdite complessive incassate dal Congo a seguito delle licenze minerarie dissipate ammonta a 5,5 miliardi di dollari. Nel dicembre del 2009, il FMI ha condizionato un prestito destinato al Congo alla messa in atto di una totale trasparenza nell'attribuzione delle licenze di estrazione e alla pubblicazione di un concorso pubblico di appalto. Oltre alla mancata osservanza di tali condizioni, da un "controllo" delle licenze è emerso che vi sono state anche alcune espropriazioni, ad esempio a danno della ditta canadese First Quantum, che si sarebbe semplicemente rifiutata di versare tangenti. Se ne può quindi facilmente dedurre che le imprese come la Glencore, tutt'ora attive in Congo, versino tali mazzette. Un'operazione tanto opaca quanto sospetta come appena descritta si presterebbe perfettamente ad un simile versamento.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. La Svizzera corre un rischio di reputazione qualora ditte con sede nel nostro Paese si trovino invischiate in affari di palese corruzione con partner sospetti e "imprese bucalettere"?
2. Quali sarebbero le ripercussioni per la reputazione della Svizzera se una società svizzera quotata a Londra contravvenisse allo "UK anti bribery act"?
3. Le norme di legge e la sorveglianza applicate in Svizzera sono sufficienti a prevenire la corruzione attiva da parte di ditte con sede nel nostro Paese?
4. Come può essere evitato che l'attività di ditte svizzere leda gli interessi e le entrate di cui i Paesi poveri hanno urgentemente bisogno?
5. La Svizzera in che modo interviene presso il FMI e la Banca mondiale affinché le norme sulla trasparenza trovino applicazione nella Repubblica democratica del Congo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale sa che sulle imprese svizzere operanti in Paesi a rischio accresciuto di corruzione grava un particolare rischio di corruzione. Occorre comunque considerare che tale questione si pone in modo diverso per la Svizzera ufficiale, con i suoi molteplici compiti, e per i singoli settori eventualmente esposti. Di fronte a un accumularsi di casi, tuttavia, ne farebbe le spese anche la reputazione della piazza Svizzera. Ci si aspetta pertanto da queste ditte che esse assumano una condotta responsabile, rispettando particolari obblighi di diligenza. Conseguentemente, la Svizzera sostiene lo sviluppo di vari strumenti e standard per la promozione di una condotta responsabile delle imprese (p. es. le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, le quali contemplano un apposito capitolo consacrato alla lotta alla corruzione).
2. La quotazione in borsa di un'impresa aumenta sia l'interesse pubblico sia le esigenze di comunicazione, trasparenza e di rendiconto. Dato che la reputazione di un'impresa può avere ripercussioni sul suo valore di borsa, saranno soprattutto l'impresa stessa e i suoi azionisti a occuparsi di questi temi.
Il potenziale danno di reputazione dipende altresì, e in notevole misura, dall'efficacia con cui la Svizzera lotta contro questo tipo di illeciti. Proprio in virtù della ratifica e dell'attuazione degli strumenti internazionali di lotta anticorruzione (cfr. risposta 3), in materia di lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri gli standard svizzeri corrispondono almeno, ad esempio, al livello di quelli della Gran Bretagna.
3. La Svizzera ha ratificato i tre principali strumenti internazionali di lotta alla corruzione (Convenzione penale del Consiglio d'Europa/GRECO sulla corruzione, Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione). Nell'ambito di questo impegno, il dispositivo di lotta anticorruzione vigente nel nostro Paese è sottoposto a periodiche valutazioni da parte di organismi indipendenti.
Nel proprio rapporto di valutazione dell'ottobre 2011, il gruppo di Stati contro la corruzione GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption) attesta che la Svizzera dispone di solide norme penali in materia di lotta alla corruzione, in sommo grado corrispondenti alle esigenze della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione.
L'attuazione da parte della Svizzera della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali è stata oggetto nel 2011 di una verifica del gruppo di lavoro dell'OCSE contro la corruzione (Working Group on Bribery), che si occupa in modo specifico proprio della lotta contro la corruzione transfrontaliera nelle operazioni economiche internazionali. L'OCSE ha riconosciuto l'adeguata attuazione della convenzione e constatato in particolare che per la prima volta la Svizzera ha condannato un'impresa per non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili onde impedire il pagamento di bustarelle a pubblici ufficiali stranieri.
Consapevole del fatto che la reputazione della Svizzera, importante piazza commerciale a livello mondiale per materie prime, possa essere esposta a rischi, il 23 maggio 2012 il Consiglio federale ha istituito una piattaforma interdipartimentale sullo scambio di informazioni per riunire le conoscenze dell'amministrazione federale su vari aspetti del commercio di materie prime, tra cui anche quelli riguardanti la regolazione e la vigilanza, e per redigere un rapporto.
4. Come già rilevato dal Consiglio federale nel parere relativo al postulato Fässler Hildegard 11.3803, "Ruolo della Svizzera come sede di aziende attive nel commercio di materie prime", tutte le nostre imprese, comprese quelle attive nel settore delle materie prime, sono soggette alle leggi nazionali nonché a quelle degli Stati in cui operano (tassazione, divieto di corruzione). Il Consiglio federale attribuisce inoltre grande importanza all'integrità della piazza finanziaria svizzera e si adopera per impedire che essa possa essere sfruttata per scopi illeciti.
Il Consiglio federale intende impegnarsi affinché i Paesi in sviluppo che possiedono fonti di materie prime possano approfittare maggiormente delle proprie risorse, utilizzarle in modo sostenibile e far sì che gli introiti vadano a favore delle popolazioni locali. La Svizzera partecipa pertanto sistematicamente al dialogo internazionale sui temi legati alla trasparenza e sugli standard minimi applicabili alle attività delle imprese multinazionali. Si pensi ad esempio all'Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). L'EITI è un processo che si svolge al di sopra dei gruppi di interesse (governi, imprese, ONG) e che punta a garantire la trasparenza dei movimenti finanziari tra le imprese e i governi dei Paesi interessati nel settore minerario e delle materie prime. La Svizzera finanzia anche le attività della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (FMI) destinate a negoziare contratti di sfruttamento equilibrati, a garantire la trasparenza e la prevedibilità dei movimenti finanziari e della gestione degli introiti provenienti dalle materie prime.
Il nostro Paese promuove inoltre l'adozione di misure a favore del buongoverno e del rafforzamento dello stato di diritto. Tale impegno ingloba anche un miglioramento della collaborazione tra la Svizzera e i Paesi in sviluppo in ambito fiscale (p. es. per il rafforzamento dei loro sistemi fiscali).
Infine, il Consiglio federale intende migliorare la coerenza, in Svizzera, tra politica dello sviluppo e attività nel settore delle materie prime. A tal fine il nostro Paese è impegnato, a fianco del settore privato e della società civile, nell'elaborazione di standard destinati a rafforzare la trasparenza nelle attività economiche delle imprese che trattano materie prime nei Paesi in isviluppo, a garantire una condotta responsabile delle aziende e a imporre il rispetto dei diritti dell'uomo da parte delle imprese.
5. In seno al consiglio d'amministrazione del FMI e della Banca mondiale, la Svizzera si impegna con assiduità a favore del miglioramento del processo governativo, della trasparenza, della gestione delle risorse pubbliche e dei processi budgetari. Questo impegno riguarda in particolare anche la Repubblica democratica del Congo. A causa dei problemi di trasparenza nell'aggiudicazione delle concessioni minerarie emersi nel Paese africano a inizio 2010, il direttore esecutivo della Svizzera presso la Banca mondiale ha insistito affinché il proseguimento delle attività della Banca mondiale fosse subordinato all'elaborazione di misure di buongoverno economico da parte del governo congolese. Nel frattempo la Banca mondiale ha sospeso l'inizio di qualsiasi nuova attività nella Repubblica democratica del Congo.
La realizzazione di riforme volte a migliorare il processo governativo, la trasparenza e la contrattualistica nel settore estrattivo, forestale e petrolifero comprende 30 misure specifiche che rappresentano uno dei pilastri del programma del FMI e della Banca mondiale. Dette misure consistono principalmente in una serie di adeguamenti legislativi, nella pubblicazione delle concessioni minerarie, nel rapido e integrale riversamento degli introiti alle autorità fiscali, nell'adozione di principi per la gestione dei diritti di sfruttamento e la pubblicazione delle cifre relative ai importi dei proventi dello sfruttamento in vista di una certificazione da parte dell'EITI.
Risposta del Consiglio federale.