Vigilanza sulla politica monetaria e valutaria della Banca nazionale svizzera
12.3141 · Mozione · 2012-03-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale sottopone al Parlamento basi legali volte a migliorare la vigilanza sulla politica monetaria e valutaria della Banca nazionale svizzera (BNS), che superano e completano l'attuale autocontrollo di fatto. A tal riguardo è necessario tener conto dell'indipendenza della BNS.
Begründung
Attualmente il consiglio di banca non svolge alcuna attività di vigilanza sulla gestione degli affari della BNS in materia di politica monetaria e valutaria. A chi compete quindi la vigilanza? Secondo la perizia del professore Paul Richli tale compito spetta alla direzione generale allargata della BNS.
L'autore della perizia solleva la questione se in tal modo è possibile ottenere un vero e proprio effetto di vigilanza. Mette inoltre in discussione il fatto che il ricorso a supplenti rafforzi effettivamente la competenza in materia di vigilanza, per giungere alla conclusione che probabilmente questa costruzione non porta a un (auto)controllo della gestione degli affari superiore a quello già esercitato dalla direzione generale in base al suo mandato legale.
Purtroppo il professor Richli non ha presentato alcuna proposta e il Consiglio federale, in risposta alle mozioni e alle interpellanze urgenti nel quadro della seduta straordinaria del 14 marzo 2012, non è entrato in merito.
Tutto sommato la politica monetaria e valutaria è l'unico settore politico non sottoposto a una vigilanza indipendente, il che costituisce un problema. L'istituzione di un organo di vigilanza sulla politica monetaria e valutaria della BNS, salvaguardando la sua indipendenza, dovrebbe essere fattibile, anzi lo è sicuramente. Chiediamo pertanto che il Consiglio federale presenti al Parlamento proposte in questo senso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell'articolo 99 capoverso 2 della Costituzione federale, la Banca nazionale svizzera (BNS) conduce, in quanto banca centrale indipendente, la politica monetaria e valutaria nell'interesse generale del Paese. La legge sulla Banca nazionale (LBN) e il regolamento di organizzazione della BNS perseguono questo obiettivo di ordine superiore.
Ai sensi dell'articolo 6 LBN, la BNS svolge il suo compito principale di gestione della politica monetaria e valutaria senza chiedere né accettare istruzioni. Secondo l'articolo 46 capoverso 1 LBN, la direzione generale è l'organo direttivo ed esecutivo supremo della BNS. Di conseguenza, decide autonomamente in merito all'impiego di tutto lo strumentario di politica monetaria (cfr. messaggio del 26 giugno 2002, FF 2002 5413, pag. 5444). D'altra parte, la direzione generale è responsabile dell'adempimento dell'obbligo di rendiconto previsto all'articolo 7 LBN nei confronti dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dell'opinione pubblica.
La vigilanza esercitata dal consiglio di banca si concentra invece sostanzialmente sulla gestione aziendale della BNS in quanto impresa (vigilanza amministrativa). In particolare, il consiglio di banca gode di estese competenze in ambito di politica del personale (cfr. messaggio citato, pag. 5443 e 5565 seg.).
Secondo l'articolo 22 capoverso 1 del regolamento di organizzazione, la direzione generale allargata emana le direttive strategiche per la gestione della BNS. Approva, all'attenzione del consiglio di banca, il preventivo annuale (art. 22 cpv. 2 lett. b del r regolamento). Il presidente del consiglio di banca è autorizzato a partecipare a titolo consultivo alle sedute della direzione generale allargata (art. 23 cpv. 3 del regolamento) e ne riceve il verbale (art. 24 cpv. 3 del regolamento).
La direzione generale allargata svolge dunque una funzione di cerniera tra la direzione generale e il consiglio di banca ed è a disposizione del consiglio di banca come organo di contatto nell'ambito della vigilanza sulla BNS. In tale contesto va compreso anche il senso dell'articolo 10 capoverso 2 lettera i del regolamento di organizzazione, secondo cui il consiglio di banca esercita l'alta vigilanza sull'attività d'affari da parte della direzione generale allargata, in particolare per quanto riguarda l'osservanza di leggi, statuti, regolamenti e direttive (compliance).
Nei suoi tratti salienti, l'organizzazione interna della BNS punta all'adempimento efficace e indipendente dei compiti previsti dal mandato costituzionale. Tale obiettivo è raggiunto mediante una struttura di competenze, poteri di vigilanza e obblighi di rendiconto prudentemente calibrata. È dunque la stessa natura delle cose a richiedere che la direzione generale debba disporre di un ampio margine di manovra nel condurre la politica monetaria e valutaria. La vigente normativa si è dimostrata valida, persino in momenti critici. Non si ravvisa pertanto alcun motivo che giustifichi l'introduzione di una nuova normativa.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.