Esportazione di sostanze medicamentose destinate all'esecuzione di esseri umani
12.3143 · Interpellanza · 2012-03-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il regolamento dell'UE (CE) n. 1236/2005, cosiddetto "anti-torture", contempla divieti e obblighi di autorizzazione di esportazione di merci utilizzabili per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Il 20 dicembre 2011 l'UE ha esteso l'allegato III del regolamento anti-torture a determinate sostanze medicamentose e a preparati che potrebbero essere destinati all'esecuzione di esseri umani (nuovo n. 4).
L'ampliamento intende impedire le esportazioni di prodotti che potrebbero essere utilizzati per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale.
Dato che la comunità di valori dell'Unione europea rifiuta l'esecuzione della pena di morte e che gli anestetici barbiturici elencati vengono utilizzati a tale scopo, è opportuno controllarne l'esportazione. Gli stessi prodotti possono tuttavia anche essere impiegati a scopi medici del tutto legittimi; la loro esportazione in questo caso non è vietata, ma soggiace all'obbligo di autorizzazione menzionato. A queste sostanze possono inoltre essere applicati ulteriori obblighi di autorizzazione, per esempio secondo la legge sugli stupefacenti (LStup).
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande elencate qui di seguito.
1. Ritiene che la Svizzera dovrebbe inasprire anche le sue disposizioni in materia?
2. Se sì, in che modo? Ampliando la legislazione analogamente a quanto fatto dall'UE? Oppure adeguando una legge, per esempio precisando l'articolo 21 della legge sugli agenti terapeutici? O adottando misure di altro genere? E in tal caso, quali?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Nell'ambito della politica dei diritti umani la Svizzera s'impegna per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo, perseguendo tale obiettivo nel quadro delle proprie relazioni bilaterali, negli organi multilaterali e in collaborazione con la società civile come, per esempio, nel Congresso mondiale contro la pena di morte. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale accoglie con favore l'adozione di misure intese a rafforzare la politica svizzera in materia.
In Svizzera alcuni dei medicamenti citati nell'interpellanza (barbiturici) sono soggetti alla legge sugli stupefacenti (LStup, RS 812.121) e non possono essere esportati senza il permesso d'esportazione di Swissmedic e l'autorizzazione all'importazione dello Stato destinatario. Nell'ambito della LStup il permesso d'esportazione è rilasciato conformemente a convenzioni internazionali rilevanti con l'obiettivo di evitare gli abusi, ossia il consumo non autorizzato di stupefacenti. Non rientra invece nelle finalità della legge sugli stupefacenti impedire l'esecuzione della pena di morte.
La legge sugli agenti terapeutici (LATer, RS 812.21) si prefigge di garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci. Secondo l'articolo 21 capoverso 1 LATer l'esportazione di medicamenti è vietata se essi sono vietati nel Paese destinatario o se dalle circostanze risulta chiaro che essi potrebbero essere destinati a scopi illeciti. Alcuni Stati continuano tuttavia ad applicare la pena di morte, perciò l'articolo 21 LAter non offre alcuna base legale atta a vietare l'esportazione di medicamenti utilizzati per eseguirla.
Le misure di embargo adottate dal Consiglio federale sulla base della legge sugli embarghi (RS 946.231) vietano l'esportazione in Stati soggetti a embargo di determinati beni che possono essere utilizzati per compiere repressioni interne. Il divieto assoluto e generale di esportare medicamenti utilizzati per eseguire la pena di morte, tuttavia, esulerebbe dal quadro della legge sugli embarghi.
Qualora la Svizzera intendesse recepire globalmente e in maniera autonoma il regolamento anti-torture dell'UE, occorrerebbe completare le basi legali formali o elaborarne di nuove. Finora, tuttavia, sono noti pochi casi di beni prodotti da imprese svizzere collegati all'esecuzione della pena di morte. L'esperienza mostra inoltre che in questi casi le stesse imprese svizzere hanno tutto l'interesse a impedire l'esportazione dei propri prodotti. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale non vede la necessità di intervenire urgentemente per inasprire le disposizioni esistenti. Tuttavia seguirà con attenzione gli sviluppi in quest'ambito e, in caso di mutamento della situazione, esaminerà le possibilità d'intervento.
Risposta del Consiglio federale.