12.3145 · Interpellanza · 2012-03-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 58 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), l'Ufficio federale delle comunicazioni può versare alle emittenti concessionarie contributi ai costi d'investimento insorti nell'ambito dell'introduzione di nuove tecnologie per la realizzazione di reti terrestri. Le modalità di trasmissione considerate degne di promozione devono soddisfare una serie di requisiti, definiti in modo preciso nell'articolo 50 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV). A questo proposito, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. I contributi agli investimenti per le nuove tecnologie sono finanziati tramite i proventi del canone. Quale quota del canone è stata destinata a questo scopo negli ultimi quattro anni?
2. Chi ha potuto beneficiare di questa somma e per quali modalità di trasmissione e progetti (elenco preciso)?
3. Il Consiglio federale ritiene che questi programmi d'incentivazione costituiscano un successo? Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti? In che ambiti occorrerebbe eventualmente ancora intervenire?
4. Pensa che i programmi d'incentivazione possano contribuire a migliorare la copertura radiotelevisiva nelle regioni periferiche e di montagna? In caso di risposta negativa, quali possibilità rimangono alle emittenti concessionarie private per adempiere appieno il loro mandato di servizio, ossia garantendo la copertura anche nelle aree discoste?
5. Ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 ORTV, il DATEC designa le modalità di trasmissione degne di promozione e fissa il periodo di promozione. Si tratta di informazioni pubbliche? Se sì, dove si trovano e quali rimedi giuridici possono essere fatti valere contro una decisione di questo tipo? Se no, è previsto di renderle accessibili al pubblico in futuro?
6. Nel definire le modalità di trasmissione degne di promozione il DATEC coinvolge anche gli operatori di mercato? Se sì, in che misura? Se no, viene valutata la possibilità di procedere ad eventuali adeguamenti volti a migliorare la collaborazione in questo senso?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Adottato nel 2006, l'articolo 58 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) mira a sostenere le emittenti radiotelevisive titolari di una concessione che intendono puntare su nuove tecnologie di diffusione. I contribuiti previsti a questo scopo provengono prima di tutto dal ricavo delle tasse di concessione versate dalle emittenti e solo in via accessoria dal provento del canone. L'eccedenza accumulata si situa attualmente attorno ai 14,6 milioni di franchi.
Nella Svizzera tedesca la prima rete destinata alla diffusione digitale di programmi radiofonici privati (Digital Audio Broadcasting; DAB) è stata messa in servizio a fine 2009. Lo scorso anno, le emittenti che trasmettono programmi attraverso questa piattaforma in virtù di una concessione hanno beneficiato di un sostegno agli investimenti tecnologici pari a 105 972 franchi complessivi. I contributi sono andati a Radio Eviva AG, Swiss Mountain Holiday Radio AG e Digris AG.
Delle otto radio DAB cui era stata attribuita una concessione mediante procedura di aggiudicazione solo le tre reti cui sono stati versati i contributi hanno effettivamente cominciato a trasmettere. Dal momento che il diritto agli incentivi per l'innovazione tecnologica è vincolato al possesso di una concessione, la quota dei mezzi finanziari a disposizione che può effettivamente essere ridistribuita è minima. Nel frattempo le radio OUC concessionarie hanno iniziato a diffondere i propri programmi anche via DAB. Prossimamente in Romandia verrà lanciata una piattaforma DAB che darà spazio anche ai programmi concessionari. Tutto lascia quindi supporre che in futuro le emittenti che faranno valere il proprio diritto ai contributi di promozione saranno più numerose. I contributi di promozione tecnologica non hanno raggiunto gli effetti sperati per ragioni intrinseche all'ordinamento legislativo. Il sostegno è circoscritto ai costi d'investimento sostenuti dalle emittenti concessionarie. Eppure, nella realtà, sono soprattutto i gestori di piattaforme di diffusione a dover sopportare costi d'investimento per l'introduzione di nuove tecnologie. Non è un problema nuovo, tant'è che nel quadro della prossima revisione parziale della LRTV si prevede proprio di estendere la cerchia degli aventi diritto ai contributi. Ne potrebbe del resto conseguire anche una riduzione dei costi di trasmissione per gli utenti delle piattaforme digitali.
Nel settore televisivo, i programmi privati vengono essenzialmente diffusi su linea (reti via cavo). Pur figurando tra le modalità di trasmissione oggetto delle misure di promozione tecnologica, il digitale terrestre (DVB-T) ha un ruolo marginale e viene impiegato da ben poche emittenti. Ciò spiega come mai gli incentivi per l'innovazione tecnologica non abbiano avuto un peso determinante in questo settore. Anni addietro diverse emittenti televisive regionali avevano però chiesto che il DVB-T venisse introdotto per colmare le lacune nella rete via cavo delle zone di copertura a loro assegnate. Grazie al digitale terrestre la copertura delle zone periferiche può infatti essere migliorata, come auspicato dell'autore dell'interpellanza. La proposta è attualmente passata al vaglio. Qualora si decidesse di adeguare le concessioni in questo senso, si potrebbe immaginare di offrire alle emittenti interessate un sostegno per gli investimenti necessari allo sviluppo della rete.
4. La garanzia di un'offerta di programmi radiotelevisivi nelle regioni periferiche e di montagna rientra nelle prestazioni del servizio universale sancite per legge e concretizzate dalla relativa concessione. Il diritto vigente prevede già incentivi in questo senso. Ai sensi dell'articolo 57 LRTV sono inoltre previsti contributi specifici per la diffusione radiofonica nelle regioni di montagna. Nel caso specifico, gli incentivi all'innovazione tecnologica sono esclusivamente destinati alla promozione delle tecnologie che rappresentano il futuro nel settore della diffusione di programmi.
5. Le modalità a cui fa riferimento l'autore dell'interpellanza sono precisate all'articolo 11 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione (RS 784.401.11). Si tratta, ad oggi, della diffusione radiofonica digitale (T-DAB), della diffusione televisiva digitale (DVB-T) e della televisione digitale mobile per telefonini (DVB-H). Il termine entro il quale gli interessati possono inoltrare le domande di contributi è fissato di anno in anno. Le relative decisioni possono essere contestate attraverso le vie legali ordinarie.
6. L'Ufficio federale delle comunicazioni è in costante contatto con le associazioni di categoria e la questione della promozione tecnologica viene regolarmente affrontata.
Risposta del Consiglio federale.